Azioni di responsabilità: arriva l’ombrello per il collegio sindacale
È noto che i mesi primaverili sono i mesi più caldi per le società di capitali che si trovano a dover approvare i bilanci di esercizio. È questo, appunto, il periodo più delicato dell’anno in ambito societario, dovendosi procedere alla verifica dei risultati di esercizio e dell’attività svolta dagli organi amministrativi e di controllo. Con […] L'articolo Azioni di responsabilità: arriva l’ombrello per il collegio sindacale proviene da Iusletter.

È noto che i mesi primaverili sono i mesi più caldi per le società di capitali che si trovano a dover approvare i bilanci di esercizio. È questo, appunto, il periodo più delicato dell’anno in ambito societario, dovendosi procedere alla verifica dei risultati di esercizio e dell’attività svolta dagli organi amministrativi e di controllo.
Con buona tempestività, dunque, il legislatore ha approvato una riforma volta a limitare la responsabilità dei sindaci e ad accorciare i termini di prescrizione della relativa azione giudiziale, fornendo così un adeguato ombrello ai sindaci in caso di avvio di un’azione di responsabilità nei loro confronti.
La legge 14 marzo 2025 n. 35, riformulando l’art. 2407 c.c., ha previsto infatti che, salvo il dolo, in caso di responsabilità solidale con gli amministratori, il risarcimento massimo dovuto dal sindaco sarà proporzionato al compenso percepito. A tal fine, sono stati previsti dal legislatore tre scaglioni di riferimento: (i) per compensi fino a 10.000 euro, il tetto massimo di responsabilità sarà pari a 15 volte il compenso; (ii) per compensi tra 10.000 e 50.000 euro, il tetto massimo di responsabilità sarà pari a 12 volte il compenso; (iii) per compensi oltre 50.000 euro, il tetto massimo di responsabilità sarà di 10 volte il compenso.
La riforma introduce, altresì, un termine di prescrizione dell’azione ridotto a cinque anni dal deposito della relazione relativa all’esercizio in cui il danno si è verificato.
La riforma si pone, poi, l’obiettivo di riequilibrare la posizione dei membri dei collegi sindacali, i quali spesso si trovano, soprattutto in caso di procedure concorsuali, a subire azioni di responsabilità per importi decisamente sproporzionati rispetto ai compensi percepiti. Tali circostanze, nel tempo, hanno creato per i professionisti un aumento spropositato dei costi di assicurazione e una tendenza a rifiutare incarichi poco remunerativi rispetto all’illimitato rischio professionale che poteva emergere dall’accettazione della carica.
La legge è entrata in vigore il 12 aprile 2025.
Legge 14 marzo 2025 n. 35
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