Arera e la disciplina del dispacciamento elettrico: le energie rinnovabili ancora al centro della riforma
All’esito dell’approvazione del terzo pacchetto energia, la Commissione Europea ha adottato una serie di regolamenti volti ad armonizzare la gestione del sistema elettrico ed il funzionamento del mercato interno dell’energia, i cui contenuti sono stati recepiti nell’ambito del Clean Energy Package, di cui fanno parte la Direttiva 944/2019 ed il Regolamento 943/2019 che di fatto […] L'articolo Arera e la disciplina del dispacciamento elettrico: le energie rinnovabili ancora al centro della riforma proviene da Iusletter.

All’esito dell’approvazione del terzo pacchetto energia, la Commissione Europea ha adottato una serie di regolamenti volti ad armonizzare la gestione del sistema elettrico ed il funzionamento del mercato interno dell’energia, i cui contenuti sono stati recepiti nell’ambito del Clean Energy Package, di cui fanno parte la Direttiva 944/2019 ed il Regolamento 943/2019 che di fatto ha abrogato, sostituendolo, il terzo pacchetto energia.
L’Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, interviene ancora una volta, con la Deliberazione 166/2025/R/EEL del 15 aprile 2025, al fine di verificare la conformità delle modifiche proposte al TIDE – Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico.
Ed invero, nel corso dell’ultimo decennio, anche per effetto degli obiettivi di decarbonizzazione introdotti dall’Unione Europea, il sistema elettrico è significativamente mutato, caratterizzato dalla crescente presenza sul territorio di impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e di impianti di produzione di piccole dimensioni anch’essi, per lo più, alimentati da fonti aleatorie, in sostituzione degli impianti di grande taglia, alimentati da fonti tradizionali programmabili.
L’evoluzione del sistema energia, dunque, ha reso impellente la riforma organica della regolazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica, avviata con l’approvazione della Deliberazione 393/2015/R/EEL e culminata nell’adozione del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, al fine di organizzare in maniera sistemica, attraverso una disciplina organica, la regolazione del dispacciamento, assicurando la compatibilità tra il disegno di riforma del dispacciamento elettrico nazionale e i regolamenti europei, promuovendo l’integrazione nel mercato delle risorse distribuite sia singolarmente che in forma aggregata e garantendo la stabilità nel tempo del nuovo quadro regolatorio.
E, segnatamente, nel quadro programmatico dell’Autorità, rilievo primario ha rivestito la disciplina dell’FCR – Frequency Containment Reserve, la riserva primaria di frequenza come storicamente identificata a livello nazionale.
In modo particolare, per effetto delle modifiche apportate al TIDE, potranno essere abilitate alla fornitura di FCR tutte le tipologie di impianti e non solo i gruppi di generazione programmabili di taglia non inferiore a 10 MW per i quali vige l’obbligo di messa a disposizione della banda minima ai sensi della versione del Codice di Rete attualmente vigente. Proprio in questa prospettiva, l’Autorità ha approvato la Deliberazione in commento, al fine di definire, a seguito delle consultazioni con Terna, i criteri e le modalità specifiche per la contabilizzazione dell’energia erogata per il servizio di FCR da parte degli impianti inverter-based – fotovoltaici, eolici e sistemi di accumulo elettrochimici – in coerenza con il meccanismo di cui alla Deliberazione 231/2013/R/EEL.
In conclusione, con la Deliberazione 166/2025/R/EEL del 15 aprile 2025, l’Autorità ha inteso estendere a tutte le tipologie di unità il meccanismo di contabilizzazione e valorizzazione dell’energia erogata per il servizio di FCR, in coerenza con la ratio già alla base del TIDE, con il dichiarato proposito di tener conto della specificità degli impianti inverter-based che, ancora una volta, rivestono un ruolo centrale nei programmi di decarbonizzazione e di sfruttamento delle energie rinnovabili, in un’ottica sempre più verde e sostenibile.
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