Acquisti PA: si può ancora utilizzare la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale invece del MEPA?
lentepubblica.it Il Dottor Andrea Bufarale risponde a un interrogativo che concerne gli acquisti in Rete della PA: risulta ancora possibile procedere tramite Piattaforma di Approvvigionamento Digitale oppure si deve utilizzare esclusivamente il MEPA? L’ufficio Istruzione di questo Comune deve procedere all’acquisto di materiale di consumo per gli asili nido insistenti sul territorio tramite l’istituto dell’accordo quadro. A […] The post Acquisti PA: si può ancora utilizzare la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale invece del MEPA? appeared first on lentepubblica.it.

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Il Dottor Andrea Bufarale risponde a un interrogativo che concerne gli acquisti in Rete della PA: risulta ancora possibile procedere tramite Piattaforma di Approvvigionamento Digitale oppure si deve utilizzare esclusivamente il MEPA?
L’ufficio Istruzione di questo Comune deve procedere all’acquisto di materiale di consumo per gli asili nido insistenti sul territorio tramite l’istituto dell’accordo quadro. A seguito del parere MIT n. 3218/2025 è possibile ancora utilizzare la propria Piattaforma di Approvvigionamento Digitale in luogo del MEPA per l’espletamento della procedura?
a cura di Andrea Bufarale
La normativa
Al fine di rispondere al quesito proposto, occorre innanzitutto ricordare quali sono le norme contenute nel codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) che disciplinano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici:
- Art. 19, comma 1: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantiscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica”;
- Art. 25 in materia di Piattaforme di approvvigionamento digitale
- Art. 62 in materia di Aggregazioni e centralizzazione delle committenze In particolare, il citato l’art. 62 prevede che le stazioni appaltanti devono ricorrere agli strumenti di approvvigionamento digitale anche per gli affidamenti sotto soglia e gli strumenti utilizzabili includono mercati elettronici (come il MEPA) e altre piattaforme telematiche di negoziazione, purché siano certificate e garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità e parità di trattamento.
Acquisti PA: si può ancora utilizzare la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale invece del MEPA?
Il citato parere MIT n. 3218/2025 ha ricordato quanto sopra, ovvero che le stazioni appaltanti possono utilizzare piattaforme alternative al MEPA, come la propria PAD certificata, purché questa risponda ai requisiti normativi previsti. Ed invero, l’utilizzo della PAD certificata può essere ritenuto equivalente all’uso del MEPA per affidamenti diretti, a condizione che la PAD sia conforme ai requisiti normativi ovvero certificata secondo le linee guida AGID.
Ribadisce il MIT, pertanto, che l’uso della PAD certificata in dotazione alla stazione appaltante può essere considerato equivalente all’uso del MEPA per l’affidamento diretto di servizi di importo inferiore a 140.000 euro, purché la PAD, come già espresso, sia certificata e rispetti i requisiti imposti dall’art. 62, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Ricordiamo infine che sino al prossimo 30 giugno, come da comunicato 18 dicembre 2024 del presidente dell’ANAC, per gli affidamenti fino a 5.000 euro, in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale, è possibile ricorrere all’utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma per i contratti pubblici dell’Autorità.
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