Sulla natura giuridica dei diritti portuali ai fini dell’esecuzione immobiliare.

Nota a Trib. Brindisi, 4 febbraio 2025. Massima redazionale Deve ritenersi che i proventi per i servizi portuali (diritti portuali) siano da ricondurre, anche ai fini della loro graduazione in sede di piano di riparto, alla categoria dei corrispettivi, essendo percepiti dai fornitori (l’Ente portuale) per la copertura del costo del servizio, reso a fronte […]

Feb 17, 2025 - 18:05
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Sulla natura giuridica dei diritti portuali ai fini dell’esecuzione immobiliare.

Nota a Trib. Brindisi, 4 febbraio 2025.

Massima redazionale

Deve ritenersi che i proventi per i servizi portuali (diritti portuali) siano da ricondurre, anche ai fini della loro graduazione in sede di piano di riparto, alla categoria dei corrispettivi, essendo percepiti dai fornitori (l’Ente portuale) per la copertura del costo del servizio, reso a fronte di rapporto contrattuale tra società di navigazione (contribuente) e l’Autorità portuale.

I diritti portuali devono essere distinti dai proventi per servizi tecnico-nautici, che sono tariffe stabilite con criteri e meccanismi di formazione, affidati al Ministero competente su istruttoria prevista dall’art. 14, comma 1bis, legge n. 84/94.

I proventi per le operazioni portuali, nonostante il nomen iuris, utilizzato dal legislatore della riforma portuale, sotto il profilo ontologico, non sono tariffe, bensì prezzi liberamente determinati dalle imprese portuali, sulle quali grava l’obbligo di renderli pubblici e di comunicarli all’Autorità Portuale e, ove manchi, all’Autorità marittima, con la conseguenza che, ad esclusione delle tasse portuali, che sono da inquadrare quali tributi, i proventi portuali, sono inquadrabili nella categoria dei corrispettivi con la precisazione che, allorquando il fornitore del servizio si trova in una posizione di monopolio, il corrispettivo viene fissato o approvato dall’Autorità pubblica competente allo scopo di evitare abusi di posizione dominante da parte del fornitore stesso.

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