Statuti societari, è legittima la clausola che consente il libero recesso dalla Spa

È lecita la clausola statutaria di una società per azioni non quotata con la quale sia concesso a ognuno dei soci il cosiddetto recesso ad nutum, vale a dire la facoltà di recedere dalla società in qualsiasi momento e senza dover motivare la decisione di recedere (e quindi senza che l’esercizio del recesso sia condizionato […] L'articolo Statuti societari, è legittima la clausola che consente il libero recesso dalla Spa proviene da Iusletter.

Mar 31, 2025 - 13:10
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Statuti societari, è legittima la clausola che consente il libero recesso dalla Spa

È lecita la clausola statutaria di una società per azioni non quotata con la quale sia concesso a ognuno dei soci il cosiddetto recesso ad nutum, vale a dire la facoltà di recedere dalla società in qualsiasi momento e senza dover motivare la decisione di recedere (e quindi senza che l’esercizio del recesso sia condizionato al verificarsi di un dato evento o all’adozione di una determinata decisione da parte dell’assemblea dei soci o dell’organo amministrativo). L’unica limitazione è che la clausola recante il recesso ad nutum deve prevedere un congruo preavviso.

È questa la decisione assunta dalla Cassazione nella sentenza n. 2629 del 29 gennaio 2024 (senza precedenti nella giurisprudenza di legittimità), con la quale è stata annullata la decisione di segno contrario assunta dalla Corte d’appello di Cagliari (sentenza del 25 giugno 2019) che, a sua volta, aveva confermato un lodo emesso in esito a un procedimento arbitrale anch’esso terminato con un giudizio di nullità della clausola di recesso ad nutum.

La norma

La questione della liceità o meno del recesso ad nutum da una società per azioni dipende dall’interpretazione da conferire al quarto comma dell’articolo 2437 del Codice civile, ove è sancito che «lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso».

L’aggettivo “ulteriori” è usato perché nei commi precedenti al quarto sono elencate le situazioni in cui il socio di Spa matura il diritto di recesso:

per il fatto che si tratta di un socio che non ha votato a favore di determinate proposte di deliberazione sottoposte all’assemblea dei soci (ad esempio: la modifica dell’oggetto sociale o la trasformazione della società); oppure:

per il fatto che lo statuto della società non preveda la durata della società stessa o ne preveda una durata indeterminata.

L’interpretazione

Secondo la Cassazione la norma del quarto comma dell’articolo 2437 non può essere limitata al caso in cui il recesso sia previsto, nello statuto di una Spa, in connessione al dissenso espresso dal socio rispetto a deliberazioni diverse da quelle elencate nel medesimo articolo 2437, ma comprende anche il caso in cui il socio intenda recedere semplicemente per aver preso una decisione in tal senso, senza doverla motivare e senza che si tratti di una decisione correlata alla verificazione di alcun particolare evento.

In altre parole, si tratta di una norma preordinata ad assecondare la scelta del socio che decida di farsi liquidare le sue azioni anche per ragioni diverse ed indipendenti dalle decisioni adottate da organi sociali e non condivise dal socio recedente; in particolare, permettendo l’inserimento in statuto di una clausola di recesso ad nutume con essa tutelando la scelta di disinvestimento, il legislatore ha inteso stimolare l’investimento nel capitale di rischio della Spa assicurando ai potenziali investitori la possibilità di uscire con facilità dalla società, ad esempio quando il socio non reputi più conveniente la sua partecipazione alla compagine sociale oppure quando intenda reperire mezzi finanziari mediante la dismissione delle azioni di sua titolarità.

Le opzioni

La Cassazione infine ricorda che la clausola di recesso ad nutum può essere variamente configurata:

  • ad esempio prevedendo un termine di preavviso anche superiore a 180 giorni (è tale il preavviso da dare in caso di società con durata indeterminata) e possibile suo allungamento fino ad un anno;
  • o fissando un termine iniziale di preclusione dell’esercizio del diritto di recesso (ad esempio, consentendo il recesso solo dopo tre anni dal giorno di iscrizione del socio recedente nel libro soci).

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