Rapporto tra mediazione e termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo

Nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, parte attrice replicava all’eccezione di tardività dell’opposizione, affermando di aver interrotto il decorso del termine di legge tramite introduzione del procedimento di mediazione facoltativa. Questo alla luce delle previsioni dell’art. 8, secondo comma, D. Lgs. 28/2010, per il quale la domanda di mediazione “produce sulla prescrizione […] L'articolo Rapporto tra mediazione e termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo proviene da Iusletter.

Mar 12, 2025 - 10:43
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Rapporto tra mediazione e termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo

Nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, parte attrice replicava all’eccezione di tardività dell’opposizione, affermando di aver interrotto il decorso del termine di legge tramite introduzione del procedimento di mediazione facoltativa. Questo alla luce delle previsioni dell’art. 8, secondo comma, D. Lgs. 28/2010, per il quale la domanda di mediazione “produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta”.

Secondo il Tribunale bisogna verificare se il citato art. 8 possa applicarsi, oltre che alle decadenze di natura sostanziale, anche a tutti i termini processuali e, in particolare, ai termini endoprocessuali, come quello di cui all’art. 641, comma primo, c.p.c.

Ora, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile tale norma al termine semestrale entro cui occorre proporre la domanda di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo, mentre la giurisprudenza di merito ha riconosciuto alla domanda di mediazione effetto interruttivo del termine di impugnazione delle delibere assembleari ex art. 1137 c.c. In entrambi i casi, tuttavia, “si è in presenza di un termine di proponibilità dell’azione, la cui ritenuta natura processuale — affermata dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell’applicabilità della sospensione feriale dei termini (Corte Cost., 02’02’1990, n. 49) – consente di estendere tout court la portata della norma di cui all’art. 8, comma secondo, D. Lgs. 28/2010 ad ogni altro termine processuale”.

Pertanto “dagli orientamenti giurisprudenziali richiamati, non può trarsi argomento decisivo per ritenere che il riferimento alla “decadenza” contenuto nella norma in esame si applichi indistintamente a tutti i termini processuali. La risposta alla questione in esame, piuttosto, deve essere ricercata nella disciplina complessiva del procedimento monitorio e di quello di mediazione, alla luce delle loro finalità e reciproche interferenze”. Ebbene, il termine previsto per la proponibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo è un termine perentorio, non prorogabile ai sensi dell’art. 153 c.p.c., il cui decorso determina la definitività del provvedimento monitorio.

D’altro canto, il D. Lgs. 28/2010 ha previsto che l’onere di promuovere la procedura di mediazione vada esperita solo dopo la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, al fine di non pregiudicare il diritto del creditore ad una rapida e pronta formazione del titolo.

Dunque, per non snaturare il procedimento monitorio, l’ordinamento ha stabilito che, anche laddove la mediazione sia prevista come obbligatoria, essa debba svolgersi dopo l’introduzione dell’eventuale giudizio di opposizione e dopo la decisione sulla provvisoria esecutività.

Secondo il giudice torinese, tale principio deve valere anche per la mediazione facoltativa introdotta ad istanza del debitore.

Infatti, anche rispetto ad essa sono ravvisabili le stesse esigenze di celerità e di effettività della tutela del credito tipiche del procedimento monitorio, cui è funzionale anche la previsione del termine perentorio di quaranta giorni previsto per la proposizione dell’opposizione. L’idea che, quando già pende una controversia, l’iniziativa del debitore di proporre la mediazione facoltativa possa interrompere il suddetto termine, e frustrare le esigenze che vi sono connaturate, appare del tutto disarmonica e incoerente rispetto all’impianto normativo, sia perché determinerebbe lo slittamento della decisione sulla provvisoria esecutività, e quindi un ritardo nella possibilità del creditore di munirsi di un titolo esecutivo, sia perché si presterebbe all’utilizzo della mediazione a scopo dilatorio, il tutto, in definitiva, con conseguenze non compatibili con la struttura e le finalità proprie degli istituti in esame”.

Per tale ragione, il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione, perché tardiva.

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