Mancato rimborso e prescrizione dei buoni fruttiferi postali.

Nota a ABF, Collegio di Bari, 29 novembre 2024, n. 12316.

Apr 1, 2025 - 11:33
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Mancato rimborso e prescrizione dei buoni fruttiferi postali.

Nota a ABF, Collegio di Bari, 29 novembre 2024, n. 12316.

di Caterina Vincenti

Studio Legale Vincenti

La decisione del Collegio di Bari risale al novembre 2024 ed è la n. 12316, concernente la questione di una ricorrente – titolare di due buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie 18E, sottoscritti nel gennaio 2006 e di importo rispettivamente pari a € 500,00 e € 250,00 – la quale, recatasi presso uno sportello dell’intermediario per ottenere il rimborso dei titoli, ha appreso nella circostanza che i già menzionati BFP non potevano più essere rimborsati per avvenuta prescrizione. Ha, inoltre, lamentato:

  • La mancata ricezione di alcuna informativa da parte dell’intermediario in sede di collocamento dei buoni in merito alla durata degli stessi;
  • L’assenza di indicazione di alcun termine.

Pertanto, alla luce della censurata violazione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario, la ricorrente ha sostenuto che la prescrizione non potesse ritenersi decorsa e che avesse diritto alla liquidazione dei BFP per un totale di € 750,00 oltre interessi.

L’intermedio, costituitosi, ha:

  • Eccepito l’incompetenza ratione temporis dell’Arbitro, sull’assunto secondo cui non possono essere sottoposte a quest’ultimo controversie relative a operazioni i comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso;
  • Rilevato come la questione sottoposta all’attenzione del Collegio non rientri nella competenza per materia dell’ABF poiché la questione concerne la materia dei prodotti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale che derogano alle disposizioni del titolo VI, capo I del T.U.B.;
  • Fatto presente, nel merito, che i buoni oggetto di ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie 18E emessa da Cassa Depositi e Prestiti e collocata per il tramite della resistente;
  • Precisato che tali titoli hanno una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidabili, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese;
  • Rilevato che i BFP in esame non presentano errori di emissione in quanto collocati secondo le procedure previste per legge e non presentano alcuna irregolarità o elemento che possa aver indotto i sottoscrittori a considerarli appartenenti ad altra tipologia o serie;
  • Ritenuto che, comunque, l’eventuale scarsa chiarezza in merito alla prescrizione non sia sufficienze a giustificare l’inerzia da parte del titolare, che avrebbe dovuto – sia al momento dell’emissione che durante il periodo di vigenza dei titoli – far constatare il problema presso qualsiasi ufficio;
  • Osservato che all’epoca dell’emissione non era prevista l’apposizione di alcuna etichetta o timbro indicante la data di scadenza;
  • Evidenziato che, ai sensi dell’art. 345-quinquies l. n. 266/05, gli importi dovuti ai beneficiari dei BFP emessi dopo l’aprile del 2001 e non reclamati entro il termine di prescrizione decennale vengono comunicati al MEF e versati al fondo di cui all’art. 1 comma 343 della già menzionata legge. Nel caso in esame, i buoni sono stati emessi nel gennaio del 2006 e, avendo una scadenza di 18 mesi, sono scaduti nel luglio 2007 e si sono prescritti nel luglio 2017 (la ricorrente ha chiesto la liquidazione in data successiva alla prescrizione e non sono risultati ulteriori atti interruttivi della stessa). Infatti, per i buoni della serie 18E il dies a quo per la prescrizione è rappresentato dal giorno della sottoscrizione più 18 mesi esatti da quel giorno: ne deriva che il termine prescrizionale inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui detti buoni cessano di essere fruttiferi e cioè dalla data di scadenza puntuale;
  • Affermato che il MEF, sia per i titoli di Stato sia nell’ambito dell’esercizio delle facoltà relative ai BFP, conformemente a quanto disposto dal Codice civile, ha ritenuto che l’inerzia del soggetto nell’esercizio di un suo diritto comporti esclusivamente la perdita dello stesso, sicché l’intermediario non può che attenersi a quanto disposto dallo stesso Ministero.

Il Collegio ha analizzato preliminarmente l’eccezione di incompetenza ratione temporis dell’ABF sollevata dall’intermediario. Sul punto, ha osservato che il ricorso è stato presentato nel settembre 2024 e, pertanto, lo stesso può riguardare operazioni o comportamenti nn antecedenti al settembre 2018, come previsto dal par. 4 sez. I delle nuove Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, e tanto sulla scorta dell’interpretazione offerta dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 4656/22) in tema di individuazione della causa petendi del ricorso e della conseguente competenza temporale dell’ABF.

La distinta eccezione di incompetenza ratione materiae è stata rigettata, in ossequio al principio di diritto espresso nella decisione del 2022 del Collegio di Coordinamento, nella quale è stato ribadito il concetto secondo cui facendo lega “sugli argomenti della non cedibilità e non negoziabilità dei buoni fruttiferi nel mercato monetario” essi non possono essere qualificati come strumenti finanziari e, come tali, non sono suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F. Il principio è apparso invocabile anche nella vigenza del nuovo regime di competenza temporale mobile di cui alle aggiornate Disposizioni ABF, secondo cui “non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso” (Collegio di Bari, decisione n. 16066/22).

Proseguendo nel merito, la controversia in esame concerne il mancato rimborso di buoni fruttiferi in ragione dell’intervenuta prescrizione e, pertanto, propone all’attenzione del Collegio la questione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale di tali BFP, appartenenti alla serie 18E e istituiti con avviso in G.U. del 31 dicembre 2005 n. 304 reso ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004. L’art. 3 del regolamento del prestito prevede che tali BFP abbiano “durata massima 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidati in linea capitale e interessi alla scadenza del diciottesimo mese”. Con riferimento alla prescrizione, l’art. 8 del d.m. 19/12/00 ha stabilito il principio generale secondo cui “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. Secondo l’orientamento consolidato dei Collegi, per i BFP con scadenza a 18 mesi il dieso a quo per la prescrizione è rappresentato dal giorno della sottoscrizione più 18 mesi esatti da quel giorno: nel caso in esame i buoni sono stati emessi il 2 gennaio 2006 e, avendo un termine di scadenza di 18 mesi, il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione si calcola dal 3 luglio 2007 e la prescrizione decennale si è compiuta il 2 luglio 2017.

Il reclamo è del 15 maggio 2024, quindi successivo alla data di prescrizione.

Per ciò che concerne la ritenuta violazione dei doveri informativi da parte dell’intermediario in sede di collocamento dei titoli, il Collegio del capoluogo salentino ha evidenziato come la ricorrente non abbia formulato alcuna domanda di risarcimento danni in relazione alla censurata condotta dell’intermediario. Con riguardo alla contestazione relativa alla mancata indicazione sui titoli della data di scadenza, dei rendimenti e del termine di prescrizione, si fa presente che con l’art. 9 del D.M. 27 dicembre 2000 è stata abrogata la parte dell’art. 3 del Decreto del Ministero delle Comunicazioni dell’ottobre del 1998, nella quale si prevedeva l’apposizione “sul verso del titolo […] di un tagliando indicante la serie, i rendimenti ed il periodo di prescrizione”. In ogni caso, secondo la decisione n. 1021/2021 del Collegio, è “irrilevante, ai fini del maturare dei termini di prescrizione, la mancata applicazione sul buono di un’etichetta indicante rendimento e scadenza” e che “può al più ritenersi che l’omissione possa rilevare solo sul piano della trasparenza e dell’inottemperanza del dovere di informazione, fonti di un’eventuale responsabilità precontrattuale”.

Il Collegio ha concluso, in ogni caso, per l’incompetenza ratione temporis dell’ABF, trattandosi di comportamento posto in essere prima del periodo di competenza dell’Arbitro.

Con riferimento al Foglio Informativo Analitico, il Collegio di Coordinamento (decisione n. 17814/19) ha ribadito che “la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga chiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione”. Inoltre, di recente, il Collegio di Coordinamento (decisione n. 4656/22) ha aggiunto che “quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell’esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell’interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell’individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere”.

Trattasi, quindi, di un comportamento tenuto in un periodo che si colloca al di fuori della competenza ratione temporis dell’ABF.

Alla luce delle considerazioni esposte, il Collegio di Bari non ha accolto il ricorso.

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