Licenziamento per assenza ingiustificata, nuovo modulo Inl online

Online il modello per l'interruzione del rapporto in caso di assenza ingiustificate, la cosiddetta risoluzione per dimissioni di fatto, lo rende noto l'Ispettorato del lavoro

Mag 18, 2025 - 01:38
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Licenziamento per assenza ingiustificata, nuovo modulo Inl online

La circolare 6/2025 del Ministero del Lavoro ha spiegato le novità disposte dal Collegato lavoro in materia di dimissioni per fatti concludenti e ha chiarito che le assenze ingiustificate dei lavoratori subordinati, possono essere considerate dimissioni volontarie automatiche, o di fatto.

Aspetti come il numero di giorni previsti dalla legge o dal Ccnl di riferimento, per cui è possibile parlare di queste dimissioni, oppure gli obblighi di informazione all’Ispettorato dal parte dell’azienda o, ancora, il caso delle successive dimissioni per giusta causa del dipendente assente, trovano spazio nei chiarimenti offerti dalla circolare ministeriale.

Ora l’Ispettorato del Lavoro, in modo coerente con la recente circolare, ha pubblicato il nuovo modello di comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro. Quest’ultimo è aggiornato perché concretizza, recepisce e attua le novità del Collegato lavoro. Vediamo in che modo.

Cosa cambia nel nuovo modello di comunicazione Inl

Con la nota n. 3984/2025, l’Ispettorato spiega che il modello aggiornato di comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro è un documento che l’azienda deve inviare in tutti i casi di assenza ingiustificata che il datore intenda inquadrare come dimissioni di fatto.

Il modello di comunicazione allo stesso Ispettorato si fonda su quanto previsto dall’art. 26, comma 7 bis del d.lgs. n. 151/2015, introdotto dall’art. 19 del citato Collegato lavoro, e contiene le seguenti fondamentali novità:

  • obbligo di invio anche al lavoratore subordinato assente ingiustificato, con raccomandata a/r;
  • quadro completo delle informazioni sull’azienda o datore (codice fiscale, sede legale, Ccnl applicato ecc.) o sul dipendente (indirizzo PEC compreso);
  • dettaglio della tipologia di contratto, a termine o indeterminato;
  • introduzione del riferimento alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (di cui all’art. 47 del Dpr 445/2000 e relativa assunzione di responsabilità in caso di falso) per quanto riguarda il dato dei giorni di assenza ingiustificata del dipendente;
  • integrazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell’Ispettorato (in piena aderenza al GDPR).

Il modulo deve essere compilato dal datore o da un suo delegato e inviato alla sede territoriale INL, che, come previsto dalle regole aggiornate, controllerà la veridicità della comunicazione.

Dove trovare il modulo e l’esito positivo dell’istruttoria

Il modulo aggiornato è oggi disponibile sul sito web ufficiale dell’Ispettorato, ma sarà presto disponibile anche nella sezione Servizi e modulistica per i datori di lavoro o loro delegati. Ribadiamo che la corretta compilazione e trasmissione del modulo all’Ispettorato territorialmente competente è presupposto essenziale di legge, per evitare rischi di contestazioni in sede ispettiva e ridurre al minimo le probabilità di un contenzioso.

Una volta ricevuta la comunicazione, l’Ispettorato potrà verificare la veridicità di quanto affermato dall’azienda. In particolare, sulle modalità di verifica la nota n. 579/2025 dettaglia che questo ente, oltre a contattare il lavoratore, potrà anche sentire altro personale impiegato o altre persone che possano dare elementi utili alla ricostruzione dei fatti. L’Ispettorato assicura piena tempestività disponendo un termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione entro cui fare le verifiche previste dalla legge.

All’esito dell’istruttoria da parte dell’Ispettorato, se non ci saranno cause ostative, ovvero motivi che impediscano l’effetto interruttivo del rapporto per le assenze ingiustificate, il dipendente si considererà a tutti gli effetti dimissionario per sua volontà, perdendo peraltro l’accesso alla Naspi (salve le eventuali altre spettanze) A seguito di questa procedura informatica e del successivo controllo “nel merito” – con esito positivo – l’azienda non dovrà fare altro.

L’azienda resta però obbligata alla tempestiva comunicazione Unilav al locale centro per l’impiego, della cessazione del rapporto. Quest’ultima avrà effetti dalla data riportata nello stesso modulo Unilav, la quale non potrà comunque essere anteriore a quella della comunicazione all’Ispettorato. Per il periodo di assenza ingiustificata del lavoratore, l’azienda non sarà obbligata al versamento della retribuzione e dei relativi contributi.

La funzione delle nuove regole e alcune eccezioni

Le nuove regole di cui alla legge 203/2024 vanno nella direzione di proteggere le aziende contro i comportamenti arbitrari e ingiustificati di chi, per un periodo prolungato, non si reca al lavoro. Un abuso che il legislatore ha inteso punire con norme nuove e specifiche. In particolare, dal primo gennaio scorso, in caso di assenze ingiustificate dall’ufficio da parte dei dipendenti:

  • per un periodo maggiore del termine di cui al Ccnl applicato oppure, quando non indicato, per un periodo superiore a 15 giorni;
  • il datore può inviare una segnalazione all’Ispettorato del Lavoro che fa da preludio all’effettivo stop al rapporto per lesione del vincolo fiduciario.

La disciplina trova la sua ragion d’essere nella necessità di sollevare l’azienda dagli oneri legati a un licenziamento disciplinare (si pensi al pagamento del ticket licenziamento), ma non trova applicazione se il dipendente dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

Laddove all’esito dei controlli è riscontrata la non veridicità della comunicazione datoriale, o il dipendente dia prova dell’impossibilità di rendere tempestivamente noti i motivi per causa di forza maggiore, o per fatto imputabile al datore di lavoro, l’Ispettorato comunica la ricostituzione del rapporto ad ambo le parti. Non solo. Qualora siano riscontrate gravi inadempienze dell’azienda, idonee a costituire gli estremi di giusta causa (ad es. mancato versamento dei contributi), l’Ispettorato potrà riqualificare le dimissioni da implicite in dimissioni per giusta causa.