Il Tribunale torinese si allinea con una recente pronuncia della Corte Suprema di Cassazione, ove è stato affermato che “in materia bancaria la mancata consegna del documento contrattuale non è produttiva di alcuna nullità”[1]. In motivazione è stato, inoltre, chiarito che “da una interpretazione sistematica dell’art. 117 si ricava, dunque, che la nullità di cui al comma 3 presidia l’osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell’accordo, non anche l’adempimento dell’obbligo di consegna dello scritto. Appurato che la consegna non incide sulla validità del contratto, deve trovare applicazione l’insegnamento per cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità (Cass. Sez. U. 8 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725)”. Pertanto, la consegna materiale di una copia del contratto bancario non è da considerarsi come “co-elemento del requisito formale” di cui all’art. 117 TUB, la cui omissione comporterebbe la nullità del contratto stesso; la mancata consegna, difatti, può rilevare al massimo sul piano della responsabilità della Banca, ma non incide sulla validità del rapporto contrattuale.
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[1] Cfr. Cass. n. 18230/2024.