La clausola di vincolo in favore del creditore dell’assicurato.

Nota di approfondimento a cura di

Apr 24, 2025 - 19:01
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La clausola di vincolo in favore del creditore dell’assicurato.

Nota di approfondimento a cura di

Chiara Brilli

Avvocato

Martina Cefis

Avvocato

Il presente contributo si propone di approfondire, attraverso un’apposita disamina della giurisprudenza di legittimità, le questioni di natura sostanziale e processuale che vengono in rilievo in relazione alla clausola di vincolo, prevista nell’ambito di un contratto di locazione finanziaria e/o di finanziamento.

Le parti contraenti di un contratto di assicurazione hanno la possibilità, tramite la clausola di vincolo (o di una vera e propria “appendice” di vincolo), di inserire, accanto o in sostituzione dell’assicurato, un altro beneficiario che potrà ottenere l’indennizzo assicurativo ipoteticamente liquidabile.

In tale ipotesi la società di leasing/finanziatore diviene beneficiario dell’indennizzo assicurativo in caso di sinistro in luogo dell’utilizzatore/soggetto finanziato (assicurato).

La clausola di vincolo o appendice di vincolo, determina un collegamento funzionale tra il contratto di assicurazione e quello di leasing/finanziamento, tale da estendere ad entrambi gli effetti derivanti da invalidità, inefficacia sopravvenuta o risoluzione dell’altro, senza comprometterne l’autonomia ai restanti effetti.

Sicché in caso di furto del bene oggetto del contratto, il pagamento dell’indennizzo alla società concedente in leasing e/o al finanziatore, comporta una riduzione del credito vantato da quest’ultimo nei confronti dell’utilizzatore, il quale, tuttavia, rimane obbligato per l’eventuale eccedenza, in forza dell’autonomo vincolo contrattuale derivante dal contratto di leasing e/o di finanziamento. 

Le riflessioni muoveranno principalmente da tre pronunce della Corte di Cassazione Civile, n. 11373/2024, n. 36127/2023 e n. 31345/2022, che, pur nelle peculiarità di ciascun caso esaminato, presentano taluni elementi comuni, costituenti la base di principi giuridici e questioni interpretative.

 

1. La fattispecie.

Una società di leasing e/o finanziaria stipula con una società o con un altro soggetto persona fisica, un contratto di locazione finanziaria e/o di finanziamento al quale è collegato un contratto di assicurazione, del pari concluso dall’utilizzatore/soggetto finanziato, c.d. clausola di vincolo o appendice di vincolo stipulato a favore del concedente/finanziatore. Il quesito che ci si pone è il seguente: in ipotesi di perimento del bene concesso in leasing e/o di finanziamento finalizzato all’acquisto di un bene, chi ha diritto all’indennizzo assicurativo? E chi può agire giudizialmente per ottenerlo?

 

2. Le questioni poste dalle pronunce delle Corte di Cassazione.

In apertura di ogni discorso è opportuno chiarire che le tre pronunce oggetto del presente commento recepiscono il principio di diritto espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Tale principio si fonda sulla qualificazione della clausola in oggetto come una clausola di appendice di vincolo complesso, ossia come un accordo trilaterale in forza del quale, in caso di sinistro, l’assicuratore assume l’obbligo di corrispondere l’indennizzo direttamente al terzo vincolatario, ovvero la società di leasing (nel caso di finanziamento: al finanziatore).

2.1. Secondo la Suprema Corte, tale clausola va qualificata come contratto a favore di terzo, con la conseguenza che il beneficiario (il concedente) acquisisce un diritto proprio all’indennizzo. A ciò si accompagnano gli obblighi di correttezza e buona fede, i quali impongono: al contraente (l’utilizzatore), l’onere di rendere edotto il terzo beneficiario delle condizioni contrattuali e degli eventuali limiti all’esercizio del diritto all’indennizzo; all’assicuratore, l’obbligo di comunicare al beneficiario l’eventuale mancato pagamento del premio da parte del contraente stesso, ai sensi di quanto affermato dalla Cass. Civ., n. 36127/2023.

2.2. Nella struttura del contratto assicurativo con designazione del beneficiario, il diritto all’indennizzo nasce direttamente nel patrimonio del beneficiario come credito autonomo nei confronti dell’assicuratore, senza transitare nel patrimonio dell’assicurato. Ne consegue che, in caso di sinistro, solo il beneficiario è legittimato ad agire giudizialmente nei confronti dell’assicuratore per ottenere il risarcimento. Di contro alcuna legittimazione ad agire ha in questo senso il contraente, non essendo parte del rapporto obbligatorio.

Le questioni, come sopra enucleate, saranno analizzate e approfondite nei paragrafi successivi.

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Quanto al punto 2.1., va rammentato che il contratto in favore di terzo trova il suo fondamento normativo nell’art. 1411 c.c., che ne disciplina le modalità di formazione e gli effetti. Questo tipo di contratto permette di trasferire diritti o vantaggi a una terza parte, senza che essa debba necessariamente essere coinvolta direttamente nella formazione dell’accordo.

La peculiare costruzione di questa fattispecie, caratterizzata dall’estraneità alla stipulazione del contratto del terzo, che è comunque diretto beneficiario della prestazione principale, non lascia dubbi sull’operatività, in suo favore, degli obblighi di correttezza e buona fede, che impongono al contraente non solo un generale obbligo di informazione, ma anche quello, ben più pregnante, di rendere edotto il terzo delle condizioni contrattuali e degli eventuali limiti posti ex contractu all’esercizio del diritto di corresponsione dell’indennizzo.

Inoltre, occorre considerare che il contratto a favore di terzo non comporta cessione del contratto, che rimane tra gli originari contraenti, ma, nonostante ciò, attua una dissociazione tra assicurato e beneficiato, altrimenti coincidenti.

Quanto sopra, calato nella fattispecie che qui ci occupa, comporta l’applicabilità del secondo comma dell’art. 1411 c.c., in forza del quale, il terzo, salvo patto contrario, acquista il diritto all’indennizzo contro il promittente e unitamente anche il diritto di ricevere, sempre da quest’ultimo, tutte le informazioni contrattuali che ne permettano il concreto esercizio.

Nel caso in cui si verifichi l’evento coperto da garanzia la società concedente, quindi seppure non intervenga alla conclusione del contratto, subentra nella titolarità del credito all’indennizzo.

In dottrina si è discusso se la clausola di vincolo o appendice di vincolo sia da ricondursi nell’ambito della stipulazione a favore del terzo da qualificarsi come clausola costitutiva di una garanzia atipica.

Entrambe le tesi sono state sottoposte a critiche, anche se occorre considerare, come la giurisprudenza di legittimità ritenga che in caso di furto della cosa oggetto di leasing (e/o finanziamento) la legittimazione attribuita dalla clausola di vincolo o appendice di vincolo in favore della concedente non possa che produrre inevitabilmente un effetto favorevole in capo all’utilizzatore, che vede ridursi l’importo da restituire, in tal modo giustificando l’interesse dello stesso alla stipulazione in favore del terzo beneficiario (Cass. Civ. n. 7021/1995, Cass. Civ. n. 11706/2009)[1].

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Quanto al punto 2.2., sotto il profilo processuale, la questione che emerge dalla fattispecie contrattuale in oggetto riguarda la legittimazione attiva, vale a dire a colui, tra il concedente e l’utilizzatore, a cui spetta il diritto di rivendicare in giudizio l’indennizzo assicurativo.

In linea di principio, si ritiene che tale diritto debba ascriversi alla sfera giuridica del beneficiario, ossia del concedente del bene in leasing e/o del finanziatore.

La clausola di vincolo dà luogo, infatti, ad un credito azionabile direttamente contro l’assicuratore, con l’effetto di privare il contraente (utilizzatore/finanziatore) della legittimazione ad agire.

Ciò riviene dalla stessa struttura del contratto di assicurazione, che prevede che le parti, attraverso la clausola di vincolo, identifichino chi, nel caso di sinistro liquidabile secondo i termini della polizza, avrà diritto all’indennizzo assicurativo.

In linea con tale orientamento, la Suprema Corte ha da tempo stabilito che “nel contratto di locazione finanziaria all’utilizzatore può essere riconosciuta una tutela diretta verso il fornitore, non solo tramite clausole contrattuali specifiche, ma anche nell’ipotesi contraria, considerando che con tale contratto l’utilizzatore, nell’ambito di un mandato senza rappresentanza, si appropria degli effetti del rapporto gestorio instaurato dal concedente”. Questo rapporto gestorio comporta per il conduttore ulteriori obblighi comportamentali, tra cui quello di garantire la continuità della copertura assicurativa, con l’obbligo per la compagnia di assicurazione di notificare tempestivamente alla banca vincolataria qualsiasi circostanza che possa compromettere la validità della polizza.  In particolare, è necessario verificare il pagamento dei premi e il rinnovo della polizza, affinché, in caso di inadempimento, la banca possa intervenire per regolarizzare la polizza assicurativa (Cass., n. 9785/1998).

 

3. La giurisprudenza.

Come anticipato sopra, in giurisprudenza, – in disparte il più recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione che ha inquadrato la fattispecie nel contratto a favore di terzo (Cass. Civ. n. 36127/2023) -, si annoverano anche pronunce di legittimità di segno contrario che hanno risolto il caso qualificando la clausola o appendice di vincolo come clausola costitutiva di una garanzia atipica.

Secondo quest’ultima impostazione la presenza nel contratto di assicurazione di un’appendice di vincolo non fa venire meno la qualifica di assicurato in capo all’utilizzatore, e ciò quand’anche la clausola, nella sua formulazione, preveda espressamente l’erogazione dell’indennizzo in favore della concedente.

L’appendice o clausola di vincolo, difatti, ha la funzione di garantire un creditore dell’assicurato al pari della surrogazione dell’indennità alla cosa, dalla quale, tuttavia, differisce sia perché prescinde dall’esistenza di un diritto reale di garanzia sul bene assicurato (presupposto dell’istituto ex art. 2742 c.c.), sia perché il patto di vincolo attribuisce il diritto all’indennizzo direttamente al creditore dell’assicurato, mentre l’art. 2742 c.c. demanda all’assicurato la scelta se impiegare l’indennizzo assicurativo per ripristinare i beni distrutti o lasciare che sia versato ai creditori (cfr. Cass. n. 31345/2022). La presenza di una clausola/appendice di vincolo, pertanto, non fa venir meno la qualifica in capo all’utilizzatore di soggetto assicurato.

In linea con tale assunto si è pronunciata la Suprema Corte, la quale con sentenza n. 5100/1999 ha affermato che “è questione dell’interpretazione della volontà delle parti (contraente ed assicuratore) stabilire se l’assicurazione contratta in nome proprio sia stata stipulata nel proprio interesse o per conto altrui […]. Né potrà dedursi la volontà delle parti di porre in essere un’assicurazione per conto altrui, da clausole che siano pienamente compatibili con l’assicurazione nell’interesse proprio. Tale è la “c.d. clausola di vincolo” (adottata nella fattispecie) con la quale si subordina l’efficacia del pagamento della prestazione dell’assicuratore al consenso di un terzo (ordinariamente creditore di una prestazione nei confronti del contraente assicurato) od addirittura si conviene che il pagamento venga effettuato nelle mani di detto terzo. Per quanto non siano mancati tentativi di ricondurre la situazione giuridica, cui dà luogo la c.d. clausola di vincolo, all’assicurazione nell’interesse altrui ed al contratto in favore di terzo, la dottrina maggioritaria ritiene (ed il punto va condiviso) che la funzione e gli effetti di questa clausola non trasformano il contratto di assicurazione in nome e per conto proprio in assicurazione per conto altrui, ma dà luogo ad una forma di surrogazione reale”.

In linea di continuità si è posta ancora la pronuncia n. 20743/2004 della Suprema Corte per cui: “In tema di leasing automobilistico, la clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l’acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull’eventuale indennità dovuta dall’assicuratore (cosiddetta appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento in forza del quale il finanziatore non assume la qualità di assicurato, giacché a suo favore non è stipulata l’intera polizza, ma può pretendere di percepire l’indennizzo in luogo dell’utilizzatore – contraente assicurato”.

Tornando alle pronunce da cui muove questo contributo, e quindi alla qualificazione di tale clausola come contratto a favore di terzo, si vedano Cass. Civ. n. 2649/1981, Cass. Civ. n. 31345/2022, Cass. Civ. n. 36127/2023 e Cass. Civ. n. 11373/2024.

 

Note conclusive.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, appare ragionevole ritenere che, sebbene la giurisprudenza più recente si mostri tendenzialmente concorde nell’inquadrare la clausola di vincolo o appendice di vincolo tra le ipotesi riconducibili allo schema del contratto a favore di terzo, tale ricostruzione non può dirsi né pacifica né insuscettibile di diversa interpretazione.

Invero, la qualificazione giuridica (contratto a favore di terzo ovvero surrogazione reale) di una simile clausola dipende dalla collocazione sistematica che le si attribuisce nell’ambito del contratto: e, più in generale, dalla funzione che essa è chiamata a svolgere all’interno del rapporto negoziale, fermo restando in ogni caso l’accertamento in concreto della volontà negoziale delle parti rimesso al Giudice, da condurre secondo i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c., e soprattutto con riguardo all’interesse effettivo che le ha determinate alla conclusione del contratto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[1] In sintesi, quindi, la clausola non dà luogo a deviazioni dell’assicurazione per quanto attiene al rischio garantito, che resta a protezione della posizione del debitore e, solo indirettamente, di quella del beneficiario del vincolo.

Per l’opinione prevalente della dottrina v. Chionna, Il contratto di assicurazione contro i danni con “clausola di vincolo” tra assicurazione per contro altrui e assicurazione a favore di terzo, in Riv. dir. civ., 1995, 100 ss.; Lener, “Appendice di vincolo” nei contratti assicurativi e collegamento negoziale: uno pseudo-problema, in Banca borda tit. cred., 1995, I, 379 s.

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