INL: lotta all’abusivismo dei CED
![CDATA[L’INL, con la nota n. 4304 del 12 maggio 2025, ha fornito indicazioni in merito all’attività ispettiva sui Centri di Elaborazione Dati (CED) e alla lotta contro l’abusivismo nell’ambito della consulenza del lavoro. Come noto, i CED possono operare nel mercato del lavoro, ma non in autonomia. La L. 12/1979 stabilisce, infatti, che le attività di consulenza in materia di lavoro e legislazione sociale possono essere svolte solo da professionisti abilitati: consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti e periti commerciali. I CED possono assistere queste figure, ma non sostituirle. In concreto, ai CED è consentito: · lo sviluppo meccanico dei calcoli; · la stampa dei cedolini; · la trasposizione e archiviazione dei dati. Tutte le attività che richiedono valutazioni professionali, come la scelta del contratto collettivo, l’inquadramento, la gestione di assunzioni, licenziamenti e comunicazioni obbligatorie, restano, invece, riservate per legge ai professionisti iscritti agli albi. Come ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa, ad esempio, nella sentenza n. 103/2015 del Consiglio di Stato, non è ammissibile che tali servizi siano affidati a soggetti privi delle necessarie abilitazioni, neppure attraverso gare di appalto pubblico. L’INL fornisce, quindi, un vero e proprio manuale operativo agli ispettori del lavoro, che dovranno prestare particolare attenzione alla verifica di: · iscrizione all’albo del professionista incaricato; · presenza di un formale incarico scritto e con data certa tra il CED e il consulente abilitato; · limiti sostanziali delle attività svolte: solo calcolo e stampa, mai consulenza o gestione dei rapporti di lavoro; · fatturazione coerente: le prestazioni riportate non devono configurare attività riservate al consulente; · rapporto effettivo tra il cliente e il professionista, che non deve essere solo formale, come spesso avviene con consulenti domiciliati in province lontane dalla sede del cliente. In presenza di attività sospette, sarà importante acquisire dichiarazioni testimoniali da parte dei clienti o dei dipendenti del CED per raccogliere elementi di prova circa eventuali violazioni. In caso di esercizio abusivo della professione, si applica l’art. 348 del Codice Penale, aggiornato dalla L. 3/2018: · reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 euro fino a 50.000 euro per chi esercita senza abilitazione; · pene più gravi (fino a 5 anni di reclusione e da 15.000 euro fino a 75.000 euro di multa) se il reato è commesso da un professionista che dirige l’attività abusiva o induce altri a compierla. Non è necessario dimostrare una reiterazione: basta un solo atto professionale non autorizzato per far scattare la rilevanza penale. Inoltre, l'ispettore, in qualità di Ufficiale di PG, è tenuto a comunicare immediatamente all’Autorità giudiziaria le violazioni rilevate. Nel caso in cui avvocati o commercialisti svolgano consulenza del lavoro senza preventiva comunicazione all’INL, l’Ispettorato informerà gli enti previdenziali e i consigli degli ordini professionali per i provvedimenti del caso.]]

L’INL, con la nota n. 4304 del 12 maggio 2025, ha fornito indicazioni in merito all’attività ispettiva sui Centri di Elaborazione Dati (CED) e alla lotta contro l’abusivismo nell’ambito della consulenza del lavoro.
Come noto, i CED possono operare nel mercato del lavoro, ma non in autonomia. La L. 12/1979 stabilisce, infatti, che le attività di consulenza in materia di lavoro e legislazione sociale possono essere svolte solo da professionisti abilitati: consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti e periti commerciali. I CED possono assistere queste figure, ma non sostituirle.
In concreto, ai CED è consentito:
· lo sviluppo meccanico dei calcoli;
· la stampa dei cedolini;
· la trasposizione e archiviazione dei dati.
Tutte le attività che richiedono valutazioni professionali, come la scelta del contratto collettivo, l’inquadramento, la gestione di assunzioni, licenziamenti e comunicazioni obbligatorie, restano, invece, riservate per legge ai professionisti iscritti agli albi.
Come ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa, ad esempio, nella sentenza n. 103/2015 del Consiglio di Stato, non è ammissibile che tali servizi siano affidati a soggetti privi delle necessarie abilitazioni, neppure attraverso gare di appalto pubblico.
L’INL fornisce, quindi, un vero e proprio manuale operativo agli ispettori del lavoro, che dovranno prestare particolare attenzione alla verifica di:
· iscrizione all’albo del professionista incaricato;
· presenza di un formale incarico scritto e con data certa tra il CED e il consulente abilitato;
· limiti sostanziali delle attività svolte: solo calcolo e stampa, mai consulenza o gestione dei rapporti di lavoro;
· fatturazione coerente: le prestazioni riportate non devono configurare attività riservate al consulente;
· rapporto effettivo tra il cliente e il professionista, che non deve essere solo formale, come spesso avviene con consulenti domiciliati in province lontane dalla sede del cliente.
In presenza di attività sospette, sarà importante acquisire dichiarazioni testimoniali da parte dei clienti o dei dipendenti del CED per raccogliere elementi di prova circa eventuali violazioni.
In caso di esercizio abusivo della professione, si applica l’art. 348 del Codice Penale, aggiornato dalla L. 3/2018:
· reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 euro fino a 50.000 euro per chi esercita senza abilitazione;
· pene più gravi (fino a 5 anni di reclusione e da 15.000 euro fino a 75.000 euro di multa) se il reato è commesso da un professionista che dirige l’attività abusiva o induce altri a compierla.
Non è necessario dimostrare una reiterazione: basta un solo atto professionale non autorizzato per far scattare la rilevanza penale. Inoltre, l'ispettore, in qualità di Ufficiale di PG, è tenuto a comunicare immediatamente all’Autorità giudiziaria le violazioni rilevate.
Nel caso in cui avvocati o commercialisti svolgano consulenza del lavoro senza preventiva comunicazione all’INL, l’Ispettorato informerà gli enti previdenziali e i consigli degli ordini professionali per i provvedimenti del caso.]]