Gestione dei rifiuti in uscita da impianti di trattamento: chiarimenti dal MASE

![CDATA[Con la risposta all’interpello n. 79776 del 29 aprile 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito chiarimenti in merito alla corretta gestione dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento autorizzati. È stato precisato che tali rifiuti non possono essere gestiti in deposito temporaneo, in quanto già sottoposti a operazioni rientranti nella gestione autorizzata. Inoltre, è stata esclusa anche la possibilità di ricorrere alla messa in riserva R13 per i rifiuti provenienti da operazioni R12. Sarà quindi l’autorità competente, in sede autorizzativa, a stabilire le modalità per gestire in sicurezza queste tipologie di rifiuti. Di cosa tratta: L’interpello, presentato dalla Regione Lazio, ha chiesto chiarimenti sulla gestione dei rifiuti prodotti da impianti TM/TMB e da altre tipologie di impianti di trattamento, con particolare attenzione: alla possibilità di gestire in deposito temporaneo i rifiuti prodotti dal trattamento; all’applicabilità del codice R13 (messa in riserva) ai rifiuti in uscita da operazioni R12; Il Ministero ha ribadito che il deposito temporaneo prima della raccolta, definito all’art. 185-bis del D.lgs. 152/2006, è esclusivamente riservato ai rifiuti nel luogo di produzione, prima dell’inizio della gestione vera e propria, ovvero prima della raccolta ai fini del trattamento. Essendo i rifiuti decadenti già stati sottoposti a operazioni autorizzate (recupero o smaltimento), essi non possono più rientrare nel regime di deposito temporaneo, che è un’attività preliminare e fuori dal perimetro della gestione dei rifiuti. Altro punto cruciale è il divieto di passaggio da R12 a R13. Secondo il Ministero, l’operazione R12 ("scambio di rifiuti per sottoporli a operazioni da R1 a R11") non può essere seguita da una messa in riserva (R13), poiché quest’ultima non è compresa tra le successive operazioni indicate nella definizione normativa sopra riportata. Indicazioni operative La risposta all’interpello fornisce indicazioni molto concrete per tutti i gestori di impianti di trattamento rifiuti. In primo luogo, viene chiarito un principio fondamentale: i rifiuti prodotti da un impianto autorizzato (sia esso TM/TMB, compostaggio, incenerimento o altro) non possono essere gestiti in deposito temporaneo, in quanto già inseriti nel circuito della gestione autorizzata dei rifiuti. Questo significa che, a differenza dei rifiuti generati “in prima battuta” da un produttore (es. industria, officina, attività commerciale), i rifiuti che risultano da un trattamento sono già stati oggetto di un’operazione riconosciuta e autorizzata ai sensi del D.lgs. 152/2006, e quindi non possono più usufruire di uno stoccaggio preliminare "libero" come previsto per il deposito temporaneo (art. 185-bis D.lgs. 152/2006). L’altro riguarda la non compatibilità tra l’operazione R12 e una successiva R13. In pratica, se un rifiuto è stato oggetto di una movimentazione classificabile come “scambio per successivo recupero” (R12), non può poi essere semplicemente stoccato nuovamente in messa in riserva (R13). Questo ha un impatto significativo su come si organizzano logisticamente i flussi all’interno degli impianti. In questo scenario, assume un ruolo centrale l’autorità competente che rilascia l’autorizzazione (Regione o Provincia, a seconda dei casi). Sarà infatti l’Ente competente a dover indicare espressamente – all’interno del provvedimento autorizzativo – le modalità con cui i rifiuti prodotti dal trattamento possono essere depositati prima del loro avvio a destino (recupero o smaltimento). Questo implica l’individuazione chiara di: limiti quantitativi e temporali per lo stoccaggio intermedio; prescrizioni tecniche e operative per la sicurezza; eventuali caratterizzazioni da effettuare prima della successiva movimentazione. A supporto di queste valutazioni, può essere utile richiamare la Circolare Ministeriale prot. 1121 del 21 gennaio 2019, “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” che offrono una cornice tecnica utile per evitare accumuli incontrollati o criticità gestionali all’interno degli impianti. Per maggiori approfondimenti si allega sotto il testo completo della risposta ministeriale.]]

Mag 16, 2025 - 04:58
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Gestione dei rifiuti in uscita da impianti di trattamento: chiarimenti dal MASE
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Con la risposta all’interpello n. 79776 del 29 aprile 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito chiarimenti in merito alla corretta gestione dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento autorizzati. È stato precisato che tali rifiuti non possono essere gestiti in deposito temporaneo, in quanto già sottoposti a operazioni rientranti nella gestione autorizzata. Inoltre, è stata esclusa anche la possibilità di ricorrere alla messa in riserva R13 per i rifiuti provenienti da operazioni R12. Sarà quindi l’autorità competente, in sede autorizzativa, a stabilire le modalità per gestire in sicurezza queste tipologie di rifiuti.

Di cosa tratta:

L’interpello, presentato dalla Regione Lazio, ha chiesto chiarimenti sulla gestione dei rifiuti prodotti da impianti TM/TMB e da altre tipologie di impianti di trattamento, con particolare attenzione:

  • alla possibilità di gestire in deposito temporaneo i rifiuti prodotti dal trattamento;
  • all’applicabilità del codice R13 (messa in riserva) ai rifiuti in uscita da operazioni R12;

Il Ministero ha ribadito che il deposito temporaneo prima della raccolta, definito all’art. 185-bis del D.lgs. 152/2006, è esclusivamente riservato ai rifiuti nel luogo di produzione, prima dell’inizio della gestione vera e propria, ovvero prima della raccolta ai fini del trattamento. Essendo i rifiuti decadenti già stati sottoposti a operazioni autorizzate (recupero o smaltimento), essi non possono più rientrare nel regime di deposito temporaneo, che è un’attività preliminare e fuori dal perimetro della gestione dei rifiuti.

Altro punto cruciale è il divieto di passaggio da R12 a R13. Secondo il Ministero, l’operazione R12 ("scambio di rifiuti per sottoporli a operazioni da R1 a R11") non può essere seguita da una messa in riserva (R13), poiché quest’ultima non è compresa tra le successive operazioni indicate nella definizione normativa sopra riportata.

Indicazioni operative

La risposta all’interpello fornisce indicazioni molto concrete per tutti i gestori di impianti di trattamento rifiuti. In primo luogo, viene chiarito un principio fondamentale: i rifiuti prodotti da un impianto autorizzato (sia esso TM/TMB, compostaggio, incenerimento o altro) non possono essere gestiti in deposito temporaneo, in quanto già inseriti nel circuito della gestione autorizzata dei rifiuti. Questo significa che, a differenza dei rifiuti generati “in prima battuta” da un produttore (es. industria, officina, attività commerciale), i rifiuti che risultano da un trattamento sono già stati oggetto di un’operazione riconosciuta e autorizzata ai sensi del D.lgs. 152/2006, e quindi non possono più usufruire di uno stoccaggio preliminare "libero" come previsto per il deposito temporaneo (art. 185-bis D.lgs. 152/2006).

L’altro riguarda la non compatibilità tra l’operazione R12 e una successiva R13. In pratica, se un rifiuto è stato oggetto di una movimentazione classificabile come “scambio per successivo recupero” (R12), non può poi essere semplicemente stoccato nuovamente in messa in riserva (R13). Questo ha un impatto significativo su come si organizzano logisticamente i flussi all’interno degli impianti.

In questo scenario, assume un ruolo centrale l’autorità competente che rilascia l’autorizzazione (Regione o Provincia, a seconda dei casi). Sarà infatti l’Ente competente a dover indicare espressamente – all’interno del provvedimento autorizzativo – le modalità con cui i rifiuti prodotti dal trattamento possono essere depositati prima del loro avvio a destino (recupero o smaltimento). Questo implica l’individuazione chiara di:

  • limiti quantitativi e temporali per lo stoccaggio intermedio;
  • prescrizioni tecniche e operative per la sicurezza;
  • eventuali caratterizzazioni da effettuare prima della successiva movimentazione.

A supporto di queste valutazioni, può essere utile richiamare la Circolare Ministeriale prot. 1121 del 21 gennaio 2019, “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” che offrono una cornice tecnica utile per evitare accumuli incontrollati o criticità gestionali all’interno degli impianti.


Per maggiori approfondimenti si allega sotto il testo completo della risposta ministeriale.]]