Giurisprudenza unionale e specificità delle addizionali: la pronuncia della Corte Costituzionale.

Nota a Corte Cost., 15 aprile 2025, n. 43. Massima redazionale E’ costituzionalmente illegittimo –  per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE – l’art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 convertito, con modificazioni, nella legge […]

Apr 16, 2025 - 18:28
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Giurisprudenza unionale e specificità delle addizionali: la pronuncia della Corte Costituzionale.

Nota a Corte Cost., 15 aprile 2025, n. 43.

Massima redazionale

E’ costituzionalmente illegittimo –  per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE – l’art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, in quanto  l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica, ivi prevista, non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

E’ inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza la questione sub1.

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Va premesso che il remittente Tribunale doveva pronunciarsi sulla domanda di ripetizione dell’indebito versamento dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica che la società fornitrice aveva traslato nei confronti delle proprie clienti. Le società ricorrenti avevano stipulato con la società Bluenergy Group spa un contratto di somministrazione di energia elettrica, corrispondendo anche l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica prevista dalla disposizione censurata. La pretesa di restituzione ex art. 2033 del codice civile si fondava sull’asserita mancanza di un valido titolo legale poiché la disposizione censurata si sarebbe posta in contrasto con l’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, secondo cui, in materia di accisa, è sì possibile per gli Stati membri introdurre ulteriori imposizioni indirette sui prodotti già sottoposti ad accisa, ma solo se aventi «finalità specifiche».

Osserva la sentenza che “correttamente il giudice a quo ha ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della non applicazione di una norma nazionale che istituisce un’imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.” Viceversa nell’argomentare l’inammissibilità della questione sub 1, la Corte ha osservato come il Collegio arbitrale remittente abbia affermato, del tutto erroneamente, di potere non applicare la disposizione nazionale ritenuta contrastante con una direttiva nell’ambito di una controversia tra privati (attesa, appunto l’assenza di effetti diretti orizzontali delle direttive non trasposte o non correttamente trasposte).

L’ interesse della motivazione dell’illegittimità costituzionale sta nel rapporto tra Corti, in quanto essa si articola tutta sulla falsariga della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. I passaggi sono i seguenti: A) la Corte di giustizia ha affermato che il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un’azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore, in quanto il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell’imposta alla direttiva. B) La possibilità di esercitare direttamente l’azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato, non priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Udine, il cui esito è comunque destinato a riflettersi nel giudizio in corso, che attiene, invece, alla richiesta del cliente di ottenere la restituzione di quanto corrisposto al proprio fornitore tramite la diversa azione di ripetizione dell’indebito nei confronti di quest’ultimo. C) Sempre per la giurisprudenza unionale, affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica; 2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell’Unione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta. D) Ed inoltre si può ritenere che un’imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non è oggetto di una destinazione predeterminata, persegua una finalità specifica, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta è concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l’aliquota d’imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo.

Ne consegue che l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica, dato che l’art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell’addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l’assolvimento dei compiti istituzionali».

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