Gestione dei rifiuti da attività di giardinaggio: indicazioni dal MASE

![CDATA[Il 3 marzo 2025 il MASE emanato una circolare che fornisce istruzioni operative per la gestione dei rifiuti da sfalcio e potatura provenienti da attività professionali svolte presso privati. Con l’entrata in vigore del D.L. 153/2024 (“Decreto Ambiente”) è stata concessa ai Comuni la libertà di regolamentare l’accesso di tali rifiuti nei centri di raccolta. Questo segna un cambiamento rispetto al D. Lgs. 116/2020, che imponeva di trattare questi residui come rifiuti speciali. Di cosa tratta: La circolare del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito istruzioni per la gestione dei rifiuti da sfalcio e potatura. Secondo quanto previsto dal Decreto Ambiente questi sono classificati in rifiuti urbani e le modalità e i limiti per il loro conferimento nei centri di raccolta sono disciplinate dai Comuni. Si ritorna, dunque, alla situazione precedente al D.Lgs. 116/2020, che aveva introdotto l’obbligo di considerare questi rifiuti come “speciali non pericolosi” quando prodotti dall’attività di un’impresa di giardinaggio a servizio di un privato. Quando è entrata in vigore questa modifica? Dal 17 ottobre 2024, con l’entrata in vigore del Decreto Ambiente, sono i Comuni a stabilire le regole da rispettare da parte delle imprese di giardinaggio affinché i rifiuti della manutenzione del verde privato possano essere conferiti presso i centri di raccolta comunali. Indicazioni operative Il MASE distingue tre casistiche per il conferimento dei rifiuti vegetali nei centri di raccolta: A. il rifiuto viene trasportato presso il centro di raccolta del territorio in cui è generato dall’utente; B. il rifiuto viene trasportato presso il centro di raccolta del territorio in cui è generato dall’impresa di giardinaggio; C. l’impresa di giardinaggio trasporta il rifiuto presso il centro di un Comune diverso da quello in cui è stato prodotto. Per i rifiuti prodotti presso utenze domestiche non è necessario nessun documento di accompagnamento particolare (esclusi i documenti che certificano l’iscrizione al TARI). Tuttavia, nel caso B, l’impresa di giardinaggio deve dimostrare che il rifiuto proviene dal territorio comunale.Per quanto riguarda i rifiuti prodotti presso utenze non domestiche, se questi vengono trasportati con veicolo proprio è necessario: rispettare i quantitativi massimi stabili dal Regolamento comunale; predisporre la “scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta”; che il veicolo trasportatore sia iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2-bis per rifiuti biodegradabili (EER 20.02.01). Se vengono trasportati dall’impresa di giardinaggio presso il centro del Comune dove sono prodotti, rimangono invariate le disposizioni precedenti, ma dovrà essere indicato come produttore il conferitore e resa evidenza della provenienza del rifiuto.Nel caso C, in cui l’impresa di manutenzione del verde desideri conferire i rifiuti presso il centro di raccolta di un Comune diverso da quello in cui questi sono stati prodotti, il Comune può: stabilire un corrispettivo economico per il servizio; consentire al gestore del servizio di igiene urbana di stipulare contratti con le imprese di giardinaggio; negare il conferimento se il centro non è attrezzato per gestire grandi volumi di rifiuti. ]]

Apr 4, 2025 - 00:23
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Gestione dei rifiuti da attività di giardinaggio: indicazioni dal MASE
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Il 3 marzo 2025 il MASE emanato una circolare che fornisce istruzioni operative per la gestione dei rifiuti da sfalcio e potatura provenienti da attività professionali svolte presso privati. Con l’entrata in vigore del D.L. 153/2024 (“Decreto Ambiente”) è stata concessa ai Comuni la libertà di regolamentare l’accesso di tali rifiuti nei centri di raccolta. Questo segna un cambiamento rispetto al D. Lgs. 116/2020, che imponeva di trattare questi residui come rifiuti speciali.

Di cosa tratta:

La circolare del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito istruzioni per la gestione dei rifiuti da sfalcio e potatura. Secondo quanto previsto dal Decreto Ambiente questi sono classificati in rifiuti urbani e le modalità e i limiti per il loro conferimento nei centri di raccolta sono disciplinate dai Comuni.

Si ritorna, dunque, alla situazione precedente al D.Lgs. 116/2020, che aveva introdotto l’obbligo di considerare questi rifiuti come “speciali non pericolosi” quando prodotti dall’attività di un’impresa di giardinaggio a servizio di un privato.

Quando è entrata in vigore questa modifica?

Dal 17 ottobre 2024, con l’entrata in vigore del Decreto Ambiente, sono i Comuni a stabilire le regole da rispettare da parte delle imprese di giardinaggio affinché i rifiuti della manutenzione del verde privato possano essere conferiti presso i centri di raccolta comunali.

Indicazioni operative

Il MASE distingue tre casistiche per il conferimento dei rifiuti vegetali nei centri di raccolta:

A. il rifiuto viene trasportato presso il centro di raccolta del territorio in cui è generato dall’utente;

B. il rifiuto viene trasportato presso il centro di raccolta del territorio in cui è generato dall’impresa di giardinaggio;

C. l’impresa di giardinaggio trasporta il rifiuto presso il centro di un Comune diverso da quello in cui è stato prodotto.

Per i rifiuti prodotti presso utenze domestiche non è necessario nessun documento di accompagnamento particolare (esclusi i documenti che certificano l’iscrizione al TARI). Tuttavia, nel caso B, l’impresa di giardinaggio deve dimostrare che il rifiuto proviene dal territorio comunale.Per quanto riguarda i rifiuti prodotti presso utenze non domestiche, se questi vengono trasportati con veicolo proprio è necessario:

  • rispettare i quantitativi massimi stabili dal Regolamento comunale;
  • predisporre la “scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta”;
  • che il veicolo trasportatore sia iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2-bis per rifiuti biodegradabili (EER 20.02.01).

Se vengono trasportati dall’impresa di giardinaggio presso il centro del Comune dove sono prodotti, rimangono invariate le disposizioni precedenti, ma dovrà essere indicato come produttore il conferitore e resa evidenza della provenienza del rifiuto.Nel caso C, in cui l’impresa di manutenzione del verde desideri conferire i rifiuti presso il centro di raccolta di un Comune diverso da quello in cui questi sono stati prodotti, il Comune può:

  • stabilire un corrispettivo economico per il servizio;
  • consentire al gestore del servizio di igiene urbana di stipulare contratti con le imprese di giardinaggio;
  • negare il conferimento se il centro non è attrezzato per gestire grandi volumi di rifiuti.
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