Benefit aziendali: detassazione limitata per i premi di risultato

Agevolazioni sul welfare aziendale solo se per benefit slegati da performance, unica eccezione la conversione dei premi produttività: interpello Entrate.

Mar 24, 2025 - 12:29
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Benefit aziendali: detassazione limitata per i premi di risultato

I benefit aziendali possono essere detassati solo se sono messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di specifiche categorie di dipendenti, oppure se utilizzati in sostituzione dei premi di risultato. In tutti gli altri casi – ad esempio i premi di risultato e di performance – sono soggetti al normale prelievo fiscale IRPEF.

Il chiarimento è stato fornito nell’interpello 77/2025 dall’Agenzia delle Entrate analizzando la richiesta di un’azienda di  di convertire in benefit agevolate le quote di retribuzione legate al raggiungimento di obiettivi.

La tassazione sui benefit aziendali

Il riferimento normativo per dirimere la questione sono l’articolo 51 del TUIR (per la detassazione del welfare aziendale) e la Legge 208/2015 ai commi da 182 a 190 (tassazione dei premi di risultato).

L’articolo 51 del TUIR stabilisce il principio di onnicomprensività per cui costituiscono reddito da lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

Prevede un’eccezione per determinati beni e servizi (precisamente elencati) e che possono essere esentasse o concorrere solo in parte alla base imponibile. Ma queste deroghe vanno coordinate con il sopra richiamato principio di onnicomprensività.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate fornisce poi ulteriori dettagli interpretativi: il presupposto che i fringe benefit detassati debbano essere riservati alla generalità o a categorie di dipendenti non va inteso soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, e via dicendo) bensì a tutti i dipendenti di un certo tipo o di un certo livello o qualifica, ad esempio tutti gli operai del turno di notte oppure un gruppo omogeneo di dipendenti.

La tassazione sui premi di risultato

La risoluzione 55/E/2020 dell’AdE aveva già specificato che non si può applicare la totale o parziale esenzione nel caso in cui i benefit rispondano a finalità retributive, ad esempio per incentivare la performance del lavoratore o di ben individuati gruppi di lavoratori.

L’unico caso ammesso è quella della conversione dei premi di risultato. Si tratta di somme su cui si applica la tassazione sostitutiva del 10%, che la Manovra 2025 ha prorogato al 5% fino al 2027, entro il limite di importo complessivo di 3mila euro lordi, destinati a lavoratori con reddito da lavoro dipendente fino a 80mila euro.

La legge prevede che il lavoratore possa scegliere di convertirli in servizi di welfare. In questo caso evidentemente, si tratta di somme legate alle performance, ma devono ricorrere due requisiti:

  • costituiscono premi o utili riconducibili al regime agevolato sui premi di produttività;
  • la contrattazione di secondo livello attribuisce al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit.

Al di fuori di queste fattispecie, bisogna applicare invece le regole del TUIR.

Le regole da applicare

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori dettagli interpretativi.

Il presupposto che i fringe benefit detassati debbano essere riservati alla generalità o a categorie di dipendenti non va inteso soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, e via dicendo) bensì a tutti i dipendenti di un certo tipo o di un certo livello o qualifica, ad esempio tutti gli operai del turno di notte oppure un gruppo omogeneo di dipendenti.