Credito al consumo, giudicato e suoi limiti: stop alla carenza di legittimazione attiva
“la questione è comunque coperta dal giudicato e non può essere rilevata in questa sede atteso che oggetto del presente giudizio di opposizione tardiva può unicamente essere la verifica sulla vessatorietà delle clausole del contratto per contrasto con la disciplina consumeristica”. Questo è quanto deciso dal Tribunale di Torino in una causa di opposizione tardiva […] L'articolo Credito al consumo, giudicato e suoi limiti: stop alla carenza di legittimazione attiva proviene da Iusletter.

“la questione è comunque coperta dal giudicato e non può essere rilevata in questa sede atteso che oggetto del presente giudizio di opposizione tardiva può unicamente essere la verifica sulla vessatorietà delle clausole del contratto per contrasto con la disciplina consumeristica”.
Questo è quanto deciso dal Tribunale di Torino in una causa di opposizione tardiva in cui l’opponente aveva eccepito, tra le altre cose, la carenza di legittimazione attiva della società cessionaria che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo.
La ragione: nell’opposizione c.d. consumeristica il perimetro di indagine è da intendersi circoscritto alle sole clausole potenzialmente abusive, rimanendo precluso l’esame di ulteriori doglianze che non richiedono una verifica sulla loro asserita vessatorietà.
Inoltre, prosegue il Giudice investito della causa, “l’opponente ha denunciato in modo del tutto generico l’esistenza di clausole vessatorie nel contratto per cui è causa, senza specifica individuazione delle ragioni per cui le clausole indicate sarebbero vessatorie e del motivo per cui la vessatorietà dovrebbe incidere negativamente sulla pretesa azionata in via monitoria. Neppure ad una verifica d’ufficio sono ravvisabili elementi che inducano a ritenere che la pretesa sia fondata su clausole vessatorie e ciò con particolare riferimento alla penale per il ritardo che non risulta essere superiore ai tassi soglia”.
Pertanto, anche nel caso di specie, trova conferma l’impostazione giurisprudenziale secondo cui il consumatore non può devolvere all’organo giudicante il compito di eseguire un controllo officioso sulla vessatorietà delle clausole contrattuali e sulla possibile incidenza di queste ultime sulla pretesa vantata dalla banca, in tal modo esimendosi dal fornire prova in tal senso (cfr. Trib. Bergamo sent. 505/2024 su iusletter.com).
Ragione per cui, l’opposizione formulata dal consumatore è stata respinta e il decreto ingiuntivo, già passato in giudicato, nuovamente confermato.
L'articolo Credito al consumo, giudicato e suoi limiti: stop alla carenza di legittimazione attiva proviene da Iusletter.