Contabilità inattendibile: conseguenze

Quando si parla di accertamento dei redditi di impresa, l'Amministrazione finanziaria ha la possibilità di usufruire dell'accertamento analitico induttivo, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 600/73, anche in presenza di scritture formalmente regolari, ove la contabilità risulti complessivamente inattendibile sulla base di elementi indiziari gravi e precisi. La contabilità è […] L'articolo Contabilità inattendibile: conseguenze proviene da Fiscomania.

Mag 16, 2025 - 22:52
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Contabilità inattendibile: conseguenze

Quando si parla di accertamento dei redditi di impresa, l'Amministrazione finanziaria ha la possibilità di usufruire dell'accertamento analitico induttivo, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 600/73, anche in presenza di scritture formalmente regolari, ove la contabilità risulti complessivamente inattendibile sulla base di elementi indiziari gravi e precisi.
La contabilità è inattendibile quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica.
Se le scritture contabili, dunque, sono irregolari formalmente, riportano annotazioni incomplete o non corrette e tali violazioni raggiungono una significativa soglia di rilevanza tale da indurre i verificatori a ritenere le scritture complessivamente inattendibili il fisco può disattenderle e determinare il reddito d'impresa induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili.
Contabilità complessivamente inattendibile
L'art. 39 co. 2 del DPR n. 600/73 legittima l'accertamento induttivo del reddito quando "le omissioni e le false indicazioni accertate ai sensi del precedente comma [accertamenti analitico e presuntivo] ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica". Tuttavia, occorre tenere in considerazione che è necessario effettuare una distinzione tra:

Le irregolarità meno gravi, co. 1, art. 39 del DPR n. 600/73, a fronte delle quali la Amministrazione può procedere a rettifica analitica, utilizzando gli stessi dati forniti dal contribuente, ovvero dimostrando, anche per presunzioni, purché munite dei requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ., l'inesattezza od incompletezza di una o più poste emergenti dalle scritture medesime;
Le irregolarità di maggiore gravità, co. 2, art. 39 del DPR n. 600/73, che evidenziano un'inattendibilità globale delle scritture ed autorizzano a prescindere da esse ed a procedere in via induttiva, avvalendosi anche di semplici indizi sforniti dei requisiti necessari per costituire prova presuntiva.

Il parametro della gravità, in presenza di violazioni plurime e ripetute, può essere ricavato soltanto in negativo, nel senso che, normalmente, violazioni numerose e ripetute rendono di per sé inattendibili le scritture contabili, a meno che non si tratti di violazioni di scarso rilievo.
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