Cessione di crediti in blocco e onere probatorio: il Tribunale di Lecce stigmatizza il contratto di cessione “fantasma” e ribadisce la necessità della prova documentale.
Nota a Trib. Lecce, Sez. II, 4 marzo 2025.

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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il caso concreto. – 2. La decisione del Tribunale: onere probatorio e invalidità del decreto ingiuntivo. – 4. Conclusioni.
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1. Premessa
La recente sentenza del Tribunale di Lecce del 4 marzo 2025 affronta una questione di grande rilievo pratico nel contenzioso bancario e finanziario: la prova della titolarità del credito nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo. In particolare, il Tribunale ha stabilito che la società cessionaria di un credito non può limitarsi a produrre l’estratto dell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma deve fornire prova documentale concreta dell’inclusione del credito tra quelli effettivamente ceduti. Invero, con riguardo al caso di un’operazione di cessione dei crediti in blocco a tenore della speciale disciplina di cui all’art. 58 TUB, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito in detta operazione mediante prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Gli estratti di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, generalmente, riportano solo criteri generali con cui identificare i singoli crediti ceduti in blocco. Per tale ragione, la giurisprudenza di merito ha più volte affermato che l’estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non possa da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, la quale per dimostrare di essere titolare del rapporto deve produrre in giudizio anche il contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce sia stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, salvo a ritenere il raggiungimento della prova mediante dimostrazione che il singolo credito rientri in tutti i criteri indicati nell’estratto di cessione, pubblicato appunto in Gazzetta Ufficiale.
Tale principio è stato ribadito più volte anche dalla Suprema Corte[1] secondo cui la cessionaria del credito, tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione dei crediti in blocco, è sì esonerata dall’obbligo di notificare la cessione al debitore ceduto, ma è comunque tenuta a individuare il contenuto del contratto di cessione, altrimenti non può dirsi raggiunta la prova dell’esistenza di quest’ultima.
La decisione del Tribunale salentino si inserisce, quindi, in un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione che ha chiarito la natura meramente notiziale dell’avviso ex art. 58 TUB (D.Lgs. 385/1993) che non può costituire, di per sé, prova dell’avvenuta cessione del credito contestato.
2. Il caso concreto.
La vicenda processuale ha origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lecce con il quale la società xxx SPV S.r.l., operante nel settore della cartolarizzazione, chiedeva a due presunti debitori, il pagamento della somma di € 42.733,40, oltre interessi e spese.
I debitori proponevano opposizione eccependo, tra le altre questioni, il difetto di legittimazione attiva della società opposta, contestando la titolarità del credito in capo a xxx SPV S.r.l. in assenza di documentazione probante la cessione del credito originario.
3. La decisione del Tribunale: onere probatorio e invalidità del decreto ingiuntivo.
Il giudice ha accolto l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. Il cuore della motivazione risiede nel principio secondo cui “la cessionaria di un credito deve fornire una prova rigorosa della propria legittimazione ad agire, soprattutto in caso di contestazione da parte del debitore ceduto”. Il Tribunale salentino ha, quindi, sottolineato che:
Nel caso concreto, “la società xxx SPV S.r.l. non ha prodotto il contratto di cessione tra xxx S.p.A. e la stessa xxx SPV S.r.l., nè altri documenti che provassero l’inclusione del credito contestato nel blocco dei crediti ceduti”[2].
4. Conclusioni.
La sentenza in commento rappresenta un’importante conferma del principio di certezza del diritto e della prova nei procedimenti ingiuntivi relativi a crediti ceduti.
In linea con l’orientamento della Cassazione, dunque, la sentenza ribadisce che il creditore deve provare con documenti concreti la propria legittimazione, senza poter fare affidamento su presunzioni o pubblicazioni generiche, imponendo perciò alle società di cartolarizzazione maggiore trasparenza e rigore nella gestione dei crediti ceduti.
L’orientamento giuridico attuale privilegia la tutela del debitore e impone alle cessionarie l’adozione di standard più elevati di trasparenza, con possibili implicazioni future in termini di riforma normativa e regolamentare.
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[1] Cfr. Cass. Sent. n. 4116/2016; Cass., Sent. n. 10518/2016; Cass. Sent. n. 22268/2018.
[2] Tra le pronunce più rilevanti, il giudice richiama: Cass. Civ., Sez. III, n. 3405/2024; Cass. Civ., Sez. III, n. 12739/2021 e Cass. Civ., Sez. III, n. 24798/2020.
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