Ateco 2025: non necessaria la dichiarazione di variazione

![CDATA[L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2025, ha reso noto che la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025 è attiva dal 1° aprile u.s. sia per i contribuenti che per le pubbliche amministrazioni che la utilizzano per fini istituzionali. I contribuenti possono verificare i codici Ateco, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria, accedendo alla propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e consultando la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”. La Risoluzione ricorda anche che a partire dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate. Non è necessario presentare la dichiarazione di variazione, anche se quando viene effettuata la prima dichiarazione di variazione, perché richiesta da specifiche disposizioni normative o regolamentari, il contribuente deve comunicare i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione Ateco 2025. Infine, viene ricordato che se il contribuente è iscritto nel Registro delle imprese, la dichiarazione di variazione dei dati dovrà essere effettuata con ComUnica (messa a disposizione da Unioncamere), altrimenti, si dovrà utilizzare uno dei modelli resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.]]

Apr 10, 2025 - 00:18
 0
Ateco 2025: non necessaria la dichiarazione di variazione
![CDATA[

L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2025, ha reso noto che la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025 è attiva dal 1° aprile u.s. sia per i contribuenti che per le pubbliche amministrazioni che la utilizzano per fini istituzionali.

I contribuenti possono verificare i codici Ateco, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria, accedendo alla propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e consultando la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”.

La Risoluzione ricorda anche che a partire dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate.

Non è necessario presentare la dichiarazione di variazione, anche se quando viene effettuata la prima dichiarazione di variazione, perché richiesta da specifiche disposizioni normative o regolamentari, il contribuente deve comunicare i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione Ateco 2025.

Infine, viene ricordato che se il contribuente è iscritto nel Registro delle imprese, la dichiarazione di variazione dei dati dovrà essere effettuata con ComUnica (messa a disposizione da Unioncamere), altrimenti, si dovrà utilizzare uno dei modelli resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.]]