Acquisto di un’auto usata, quali sono le responsabilità del venditore?

Nell’acquisto di un’auto usata, il venditore deve garantire la conformità del veicolo, mentre l’acquirente ha diritto alla riparazione, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto in caso di vizi occulti o irregolarità.

Mar 14, 2025 - 12:56
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Acquisto di un’auto usata, quali sono le responsabilità del venditore?

La compravendita di auto usate tra privati è sempre più semplice, grazie alle piattaforme digitali che mettono in contatto diretto venditori e acquirenti. Tuttavia, dietro l’apparente convenienza di questi canali, le cronache hanno riportato numerosi casi di truffe, come assegni circolari falsi, chilometri scalati e veicoli con fermi amministrativi non dichiarati. Un esempio recente è il caso di Legnano, dove un venditore è stato raggirato con un assegno falso per oltre 80.000 euro, o le segnalazioni di falsi acquirenti che, dopo aver ottenuto informazioni bancarie, spariscono nel nulla. A fare la differenza, spesso, è la conoscenza delle regole. Prima di concludere un acquisto, verifica sempre la documentazione, richiedi una visura al PRA e diffida di offerte troppo allettanti. Perché nel mercato dell’usato, la prudenza è l’unica vera garanzia di un buon affare.

Quali sono le responsabilità del venditore nell’acquisto di un’auto usata?

Le responsabilità del venditore nell’acquisto di un’auto usata riguardano anzitutto l’obbligo di garantire che l’auto sia di sua legittima proprietà e liberamente trasferibile, cioè priva di vincoli come fermi amministrativi, ipoteche o sequestri.

Ai sensi degli artt. 1476 e ss. del c.c., chi vende un’auto usata è tenuto a garantire la corrispondenza tra quanto dichiarato e lo stato effettivo del veicolo. Pertanto, lauto non deve presentare vizi occulti che la rendano inidonea all’uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Se il venditore è un concessionario o un professionista del settore, la disciplina si fa ancora più rigorosa, poiché si applicano anche gli obblighi previsti dal Codice del Consumo – D. lgs. n. 206/2005.

Il venditore ha l’obbligo di rendere note all’acquirente tutte le informazioni utili relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, ad eventuali incidenti pregressi, nonché sostituzioni di parti importanti (come, trasmissione, impianto frenante, ecc.).

L’art. 1477 c.c. prescrive che il venditore deve fornire all’acquirente i titoli e i documenti necessari alla circolazione e alla verifica della proprietà, ovvero: il libretto di circolazione, il certificato di proprietà e il certificato di revisione. La mancanza o l’irregolarità di tali documenti può impedire all’acquirente di utilizzare legalmente il veicolo, ciò comporta un inadempimento contrattuale da parte del venditore.

Cosa copre la garanzia per le auto usate acquistate da un concessionario?

La garanzia per le auto usate acquistate da un concessionario copre i difetti di conformità esistenti al momento dell’acquisto, consentendo la riparazione o la sostituzione del veicolo gratuitamente e, nei casi più gravi, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Quindi, la garanzia legale di conformità tutela il consumatore a condizione che tali difetti siano già presenti, anche se non immediatamente visibili, al momento dell’acquisto.

Il Codice del Consumo dispone una garanzia legale di conformità di 24 mesi, che può essere ridotta a 12 mesi purché tale limitazione sia espressamente indicata nel contratto. Per i primi 6 mesi, si presume che qualsiasi difetto riscontrato dal consumatore fosse già presente al momento dell’acquisto, a meno che il venditore non provi il contrario. Oltre i 6 mesi, invece, grava sul consumatore l’onere di dimostrare che il difetto esisteva già all’atto dell’acquisto. Qualora il difetto di conformità si presume esistente al momento dell’acquisto, il consumatore può pretendere la riparazione o la sostituzione dell’auto, compatibilmente con la natura del vizio e con la disponibilità di un veicolo sostitutivo adeguato. Oppure la riduzione del prezzo o risoluzione del contratto, nei casi in cui risulti eccessivamente onerosa o impossibile la riparazione o la sostituzione.

Come tutelarsi nell’acquisto di un’auto usata da un privato?

Acquistare un’auto usata da un privato richiede una maggiore prudenza rispetto all’acquisto da un concessionario, perché la vendita tra privati non è disciplinata dal Codice del Consumo, ciò significa che l’acquirente non dispone della garanzia legale di conformità prevista per i contratti “professionista-consumatore”. Per minimizzare i rischi e tutelare i propri interessi è quindi utile eseguire le seguenti verifiche e cautele:

  • richiedere una visura al Pubblico Registro Automobilistico (PRA): è necessario per accertare che l’auto non sia gravata da ipoteche, fermi amministrativi o altri vincoli che possano impedire di circolare liberamente o di vendere successivamente il mezzo;
  • verificare la documentazione del veicolo: controllando che il libretto di circolazione e il certificato di proprietà siano veritieri, verificando il numero di telaio e il numero di motore. E assicurarsi che eventuali passaggi di proprietà precedenti e annotazioni di revisione siano regolarmente registrate;
  • far ispezionare l’auto da un meccanico di fiducia e chiedere una prova su strada: una perizia esterna può rilevare difetti meccanici o elettronici, evitando di scoprire problemi successivamente e affrontare costi imprevisti;
  • definire un accordo scritto: tramite il quale stabilire il luogo e la data di consegna del veicolo, nonché il metodo di pagamento, preferibilmente tracciabile, per garantire una prova certa dell’avvenuta transazione.

Responsabilità e risarcimento danni per vizi occulti nell’auto usata

Nell’acquisto tra privati l’acquirente può avvalersi delle disposizioni sui vizi occulti (art. 1490 c.c.) e sulla tutela per inadempimento contrattuale (artt. 1218 e ss. c.c.).

A fronte di un vizio occulto, ovvero, quei difetti non facilmente individuabili al momento dell’acquisto, l’acquirente può valere la responsabilità del venditore richiedendo la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo:

  • la risoluzione del contratto: cioè lo scioglimento dell’accordo e la restituzione del prezzo. Nei casi in cui il difetto è così grave da rendere il veicolo inutilizzabile o sostanzialmente diverso rispetto a quanto concordato;
  • la riduzione del prezzo: se il vizio non pregiudica in modo totale l’uso dell’auto, ma ne riduce solo il valore, l’acquirente può chiedere una diminuzione del corrispettivo, proporzionata al danno subito.

In ogni caso l’acquirente deve denunciare il vizio inviando raccomandata A/R o una PEC entro 8 giorni dalla scoperta e comunque non oltre un anno dalla consegna. Una volta scaduto tale termine, l’azione si prescrive.

Richiesta di risarcimento danni

Oltre alla possibilità di risolvere il contratto o ottenere una riduzione del prezzo, l’acquirente può chiedere il risarcimento dei danni se il venditore fosse a conoscenza del difetto e lo avesse occultato intenzionalmente, in questo caso si parla di malafede. Il risarcimento può includere non solo il costo delle riparazioni, ma anche ulteriori danni patrimoniali, come le spese per un’auto sostitutiva, il fermo tecnico e, in casi specifici, anche danni non patrimoniali. Per dimostrare l’esistenza di un vizio occulto, è necessario:

  • richiedere una consulenza tecnica d’ufficio (CTU): nelle cause civili, il giudice può nominare un perito per accertare che il difetto fosse già presente al momento della vendita.
  • fornire fatture di riparazione e relazioni di officine specializzate: questi documenti servono a dimostrare la data di insorgenza del problema e la sua incidenza sul valore del veicolo.

Per riassumere:

Aspetto Venditore (Privato/Concessionario) Acquirente
Obblighi legali Deve garantire l’assenza di vizi occulti e la conformità del veicolo. Se concessionario, si applica la garanzia legale (12-24 mesi). Deve verificare la documentazione e le condizioni del veicolo prima dell’acquisto.
Garanzia Privato: nessuna garanzia, salvo vizi occulti.
Concessionario: 24 mesi riducibili a 12.
Se il difetto emerge entro 6 mesi, si presume preesistente. Oltre, deve provarlo l’acquirente.
Documenti da fornire Libretto di circolazione, certificato di proprietà, revisione, eventuale storico manutenzioni. Deve verificare attentamente i documenti, fare una visura PRA e ispezionare l’auto.
Rimedi in caso di problemi Può essere chiamato in causa per vizi occulti o dichiarazioni false. Può chiedere la risoluzione del contratto o una riduzione del prezzo.