Trattenimento in servizio nella Scuola: attuazione in stallo
Trattenimento in servizio per docenti e ATA nella Scuola fino a 70 anni: facoltativo, senza diritto autonomo né direttive ministeriali per l'attuazione.

Nel 2025, le scuole italiane avrebbero la teorica possibilità di trattenimento in servizio del personale docente e ATA anche dopo il raggiungimento dei 67 anni.
La permanenza oltre il limite ordinamentale non è però un diritto esercitabile su domanda del dipendente ma una mera facoltà della pubblica amministrazione per la quale lavora.
In altre parole, i docenti e il personale scolastico non hanno il diritto automatico di continuare a lavorare oltre il 67° anno di età, ma è l’amministrazione a poter decidere se, chi e come trattenerli in servizio, in base alle necessità organizzative e alle disponibilità dell’istituzione scolastica.
Trattenimento nella Scuola senza direttive ministeriali
Una delle principali difficoltà in questo ambito è che, al momento, non esistono direttive ministeriali precise in merito al trattenimento in servizio oltre i 67 anni, a differenza degli altri dipendenti pubblici, per le quali si applicano le linee guida generali della Direttiva Zangrillo pubblicata a inizio 2025.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha ancora fornito istruzioni operative per il comparto, lasciando alle singole scuole un ampio margine di discrezionalità nella gestione del personale. Ciò significa che ogni istituto scolastico dovrà decidere in autonomia se avvalersi di questa facoltà.
Limite alle mansioni dopo i 67 anni
Un aspetto fondamentale da considerare riguarda poi quelle le mansioni che il personale trattenuto in servizio dovrà svolgere. Tali mansioni devono essere in linea con le esigenze organizzative e funzionali dell’istituzione scolastica, nel rispetto delle normative vigenti. Ma non è semplice conciliare questa condizione al contratto per il quale il dipendente già opera.
Le scuole non hanno quindi la certezza di poter modificare liberamente il ruolo assegnato, né possono imporre carichi di lavoro superiori rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente.
Le scuole si trovano a dover garantire una gestione organizzativa efficace, tenendo conto delle risorse disponibili e dei diritti dei lavoratori. L’assenza di direttive specifiche comporta un livello tale di incertezza che alla fine impedisce di mettere in pratica la misura.
Tanto più che la quota facoltativa, pari al 10% del turnover annuo previsto, non è gestibile a livello di singola amministrazione scolastica nel più vasto quadro delle nomine e delle assegnazioni di ruolo.
Si auspica che il Ministero chiarisca quanto prima delle linee guida operative per evitare disparità di trattamento tra le diverse amministrazioni e per supportare gli uffici del personale subissati da richieste alle quali non è possibile dare risposta certa.