Telecomunicazioni: prestazioni integrative di CIGO, CIGS e AIS
![CDATA[L’INPS, con il messaggio n. 1185 del 7 aprile 2025, ha precisato che il Fondo di solidarietà bilaterale per le telecomunicazioni assicura, oltre a erogare prestazioni integrative di CIGO, CIGS e assegno di integrazione salariale, può anche integrare prestazioni dell’accordo di transizione occupazionale, di cui all’art. 22-ter del Dlgs 148/2015, che riconosce un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili. Il Fondo inoltre può erogare, per il 2024, le prestazioni integrative di cui all’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015, destinate alle imprese con rilevanza economica strategica. Per il finanziamento delle suddette prestazioni integrative è previsto, oltre al versamento della contribuzione ordinaria mensile, il versamento di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione. L’accesso alle prestazioni integrative in caso di sospensione del rapporto di lavoro avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni, con applicazione del meccanismo del c.d. tetto aziendale, il quale è determinato in misura non superiore al 120% della contribuzione ordinaria dovuta al Fondo dal singolo datore di lavoro, fino al trimestre precedente l’inizio del periodo della prestazione, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro. Beneficiari delle prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’AIS sono i lavoratori subordinati dipendenti dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo, destinatari della prestazione principale. L’importo della prestazione integrativa erogata ai beneficiari deve essere tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all’80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati, utile per il calcolo del TFR, per il periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento. La modalità di pagamento è la medesima della prestazione principale., così come anche il calcolo della prestazione, effettuato sulla base della retribuzione oraria di riferimento per ogni singolo lavoratore, segue le stesse modalità della prestazione principale. In questa prima fase di rilascio, la procedura consente di presentare domanda solo per le prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’AIS le cui autorizzazioni sono state concesse con pagamento a conguaglio. Per quanto riguarda le integrazioni di prestazioni principali già erogate a pagamento diretto, con successivo messaggio saranno comunicate le relative istruzioni di dettaglio. Anche per tali prestazioni valgono i requisiti di accesso alle prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’AIS maturati nel periodo decorrente dal 15 febbraio 2024. La domanda di accesso alle prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’AIS possono essere presentata, in via telematica, dal datore di lavoro o dall’intermediario abilitato entro sessanta giorni dal termine del periodo autorizzato per la prestazione principale, o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione della prestazione principale se avvenuta in data successiva al medesimo termine. Per le autorizzazioni di CIGS/CIGO/AIS integrabili, già notificate, ovvero già concesse fino alla data del 7 aprile 2025, i termini di presentazione per la domanda di prestazione integrativa sono comunque neutralizzati, pertanto, saranno considerate nei termini le domande pervenute entro 60 giorni dalla predetta data. La procedura per la presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo e in possesso dei requisiti sopra illustrati è disponibile sulla piattaforma OMNIA-IS. Infine, l’INPS fornisce le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens, ricordando che ai fini del versamento del contributo addizionale dovuto, deve essere indicato il codice causale di nuova istituzione “A109”, avente il significato di “Contributo addizionale su prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS Fondo TLC” .]]

L’INPS, con il messaggio n. 1185 del 7 aprile 2025, ha precisato che il Fondo di solidarietà bilaterale per le telecomunicazioni assicura, oltre a erogare prestazioni integrative di CIGO, CIGS e assegno di integrazione salariale, può anche integrare prestazioni dell’accordo di transizione occupazionale, di cui all’art. 22-ter del Dlgs 148/2015, che riconosce un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.
Il Fondo inoltre può erogare, per il 2024, le prestazioni integrative di cui all’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015, destinate alle imprese con rilevanza economica strategica.
Per il finanziamento delle suddette prestazioni integrative è previsto, oltre al versamento della contribuzione ordinaria mensile, il versamento di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.
L’accesso alle prestazioni integrative in caso di sospensione del rapporto di lavoro avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni, con applicazione del meccanismo del c.d. tetto aziendale, il quale è determinato in misura non superiore al 120% della contribuzione ordinaria dovuta al Fondo dal singolo datore di lavoro, fino al trimestre precedente l’inizio del periodo della prestazione, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro.
Beneficiari delle prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’AIS sono i lavoratori subordinati dipendenti dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo, destinatari della prestazione principale.
L’importo della prestazione integrativa erogata ai beneficiari deve essere tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all’80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati, utile per il calcolo del TFR, per il periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento.
La modalità di pagamento è la medesima della prestazione principale., così come anche il calcolo della prestazione, effettuato sulla base della retribuzione oraria di riferimento per ogni singolo lavoratore, segue le stesse modalità della prestazione principale.
In questa prima fase di rilascio, la procedura consente di presentare domanda solo per le prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’AIS le cui autorizzazioni sono state concesse con pagamento a conguaglio.
Per quanto riguarda le integrazioni di prestazioni principali già erogate a pagamento diretto, con successivo messaggio saranno comunicate le relative istruzioni di dettaglio.
Anche per tali prestazioni valgono i requisiti di accesso alle prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’AIS maturati nel periodo decorrente dal 15 febbraio 2024.
La domanda di accesso alle prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’AIS possono essere presentata, in via telematica, dal datore di lavoro o dall’intermediario abilitato entro sessanta giorni dal termine del periodo autorizzato per la prestazione principale, o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione della prestazione principale se avvenuta in data successiva al medesimo termine.
Per le autorizzazioni di CIGS/CIGO/AIS integrabili, già notificate, ovvero già concesse fino alla data del 7 aprile 2025, i termini di presentazione per la domanda di prestazione integrativa sono comunque neutralizzati, pertanto, saranno considerate nei termini le domande pervenute entro 60 giorni dalla predetta data.
La procedura per la presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo e in possesso dei requisiti sopra illustrati è disponibile sulla piattaforma OMNIA-IS.
Infine, l’INPS fornisce le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens, ricordando che ai fini del versamento del contributo addizionale dovuto, deve essere indicato il codice causale di nuova istituzione “A109”, avente il significato di “Contributo addizionale su prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS Fondo TLC” .]]