Riscossione in un testo unico

Riscossione, arriva il testo unico, ma per metabolizzarlo ci sarà quasi un anno di tempo, fino all’1 gennaio prossimo. Spazio al discarico quinquennale dei ruoli difficilmente esigibili mentre si conferma il divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo. Il consiglio dei ministri ha approvato ieri in via definitiva il nuovo testo unico su versamenti e riscossione: […] L'articolo Riscossione in un testo unico proviene da Iusletter.

Mar 14, 2025 - 10:11
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Riscossione in un testo unico

Riscossione, arriva il testo unico, ma per metabolizzarlo ci sarà quasi un anno di tempo, fino all’1 gennaio prossimo. Spazio al discarico quinquennale dei ruoli difficilmente esigibili mentre si conferma il divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo. Il consiglio dei ministri ha approvato ieri in via definitiva il nuovo testo unico su versamenti e riscossione: 243 articoli, che propongono un riordino della materia allo scopo di accorpare la frastagliata normativa necessaria per attuare la riscossione dei crediti erariali. Fino a oggi le varie norme si trovavano sparse tra le varie leggi esistenti in materia, tra cui in particolare il dpr 600/1973 e il dpr 602/1973. Ora trovano una loro organicità espositiva grazie alla tecnica della raccolta appunto adoperata per mezzo del testo unico. Cambia ovviamente la numerazione delle disposizioni rispetto alle vecchie norme che tra poco andranno in soffitta, ma che nella sostanza non mutano, nella loro visione, il sistema dualistico della riscossione. Se è vero che il testo si presenta da subito come un normale coordinamento di norme già esistenti, esistono tratti di novità, specie nella seconda parte, dove il legislatore ha voluto dettare contigenti tempistiche della riscossione fino ad ora non esistenti.

La struttura

Il testo unico si suddivide in una prima parte composta da 208 articoli (dal n.1 al n.208) denominata: “Disposizioni in materia di su versamenti e riscossione”, dove sono presenti e descritte nonché riordinate tutte le disposizione normative relative al pagamento e alla riscossione; una seconda parte, intitolata ‘Funzionamento del servizio nazionale della riscossione’ che esordisce con l’art. 209 fino ad arrivare all’art. 236; e una terza e ultima parte che racchiude le disposizioni finali e transitorie fino all’ultimo articolo di legge, il n. 243, che annunciando la decorrenza della nuove normativa: “ le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.”. La prima parte di conseguenza è composta da più titoli. Il primo riguarda le disposizioni in materia di riscossione spontanea, il secondo titolo riguarda la riscossione delle imposte dirette. Il terzo titolo disciplina la materia dei rimborsi mentre il quarto titolo della prima parte è relativa alla riscossione mediante i ruoli.

Estratto di ruolo

Nessuna modifica al divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo che trova una diversa collocazione numerica: non più all’art.12 del dpr 602/1973, ma al n.91 del testo sulla riscossione, dove sono rappresentati i casi in cui l’opposizione è consentita.

La seconda parte del Testo Unico che disciplina il funzionamento della macchina della riscossione presenta come degno di nota l’art. 211 che prevede che “Le quote affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze”.

Una disposizione molto attuale che prepara la propria attuazione con i ruoli dell’anno di imposta ora in corso. Insieme al discarico anticipato delle somme di dubbia esigibilità è stato anche disciplinato il riaffidamento dei carichi non riscossi che, da successive valutazioni degli enti, potrebbero riattivare la riscossione.

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