Contestualmente alla sottoscrizione di due contratti di finanziamento, con lo scopo di garantire la società finanziatrice dal rischio della cessazione del rapporto lavorativo del richiedente il prestito per qualsiasi ragione, compresa la rinuncia volontaria all’impiego, venivano sottoscritte due polizze denominate “Rischio impiego”.
Avveratosi il rischio, colui che aveva richiesto il prestito contestava l’operatività dell’art. 1916 c.c. relativamente alle polizze sottoscritte nonché la vessatorietà dell’articolo (art. 15 del contratto) che riconosceva all’assicuratore il diritto di surroga nei confronti dell’assicurato sempre ai sensi dell’art. 1916 c.c.
Il presupposto da cui venivano mosse tali richieste, consisteva nel disaccordo riguardo a colui che, in base alle polizze, doveva essere considerato “assicurato”. Il Giudice del Tribunale di Pisa, chiamato a dirimere la questione riteneva che i contratti, per come erano stati stipulati, fossero da intendersi a favore del terzo ovvero del soggetto finanziato. In tal senso, deponevano:
- l’obbligatorietà a carico del debitore finanziato di stipulare un’assicurazione per il caso di perdita del lavoro;
- il diritto di surroga dell’assicuratore in relazione a quanto risarcito al creditore nei riguardi del mutuatario.
Orbene, in base all’art. 15 di entrambi i contratti è evidente che le parti abbiano pattuito un diritto di surroga all’assicuratore verso il finanziato per il caso di inadempimento di quest’ultimo. Tale diritto non può essere ritenuto nullo per difetto di causa se si riconosce che esso trova la sua fonte in un’assicurazione che è nell’interesse del finanziatore e non del finanziato.
Del resto, come è stato evidenziato in più occasioni dai giudici di legittimità, non è incompatibile con questa qualificazione la circostanza che il premio sia stato corrisposto dal debitore finanziato giacchè costui era contrattualmente obbligato a farlo.
Di nessun pregio è altresì la doglianza del debitore finanziato riguardo alla presunta vessatorietà e, conseguente invalidità della clausola che riconosce il diritto all’assicuratore di surroga nei diritti dell’assicurato ai sensi dell’art. 1916 c.c.
Invero, la clausola di surroga sarebbe vessatoria solo ove – e non è questo il caso – l’assicurazione fosse a vantaggio del debitore finanziato e ciò in quanto, la surroga vanificherebbe la copertura assicurativa.