Oneri deducibili e detraibili per risparmiare sulle imposte
Il contribuente durante la compilazione della propria dichiarazione dei redditi ha la possibilità di sfruttare il sostenimento di oneri che fiscalmente possono consentire un risparmio: si tratta degli oneri deducibili e detraibili. Le spese ammesse sono sia quelle personali che quelle sostenute per conto di familiari a carico. Di seguito ti propongo una sintesi dei […] L'articolo Oneri deducibili e detraibili per risparmiare sulle imposte proviene da Fiscomania.

Il contribuente durante la compilazione della propria dichiarazione dei redditi ha la possibilità di sfruttare il sostenimento di oneri che fiscalmente possono consentire un risparmio: si tratta degli oneri deducibili e detraibili. Le spese ammesse sono sia quelle personali che quelle sostenute per conto di familiari a carico. Di seguito ti propongo una sintesi dei principali:
- Sia nel quadro P del modello 730;
- Sia nel quadro RP del modello Redditi P.F
Per maggiori informazioni sulle singole deduzioni o detrazioni ti rimandiamo ai singoli articoli di approfondimento.
Che differenza c’è tra oneri deducibili e detraibili?
Logicamente, il sostenimento di un onere deducibile comporta un maggior risparmio fiscale, specialmente se percepisci redditi imponibili IRPEF di importo elevato. Qualora tu abbia sostenuto sia oneri deducibili che detraibili, si ridurrà il reddito imponibile su cui viene calcolata l’IRPEF, sia l’importo dell’IRPEF lorda.
Ad esempio, se hai percepito un reddito imponibile IRPEF di 25.000 euro, ed hai sostenuto spese deducibili (contributi previdenziali) per 6.000 euro, questi rappresentano onere deducibile, pertanto il tuo reddito imponibile diventa di 19.000 euro. Su tale reddito viene applicata l’IRPEF, pari a 4.370 euro. Se poi hai sostenuto spese mediche per 800 euro, potrai beneficiare di una riduzione dell’IRPEF pari a 127,47 euro. Pertanto, l’imposta netta da versare risulterà pari a 4.242,53 euro.
Oneri deducibili dal reddito imponibile IRPEF
Sono elencati nell’art. 10 del TUIR o in altre disposizioni di legge. La deduzione, in molti casi, non può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta, ma su un ammontare massimo fissato dalla legge come, ad esempio, per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari o ai Fondi integrativi del SSN. Si applicano i seguenti principi generali:
- La deduzione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge;
- Devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui
sono stati sostenuti e idoneamente documentati; - Abbattono il reddito complessivo nel periodo d’imposta in cui sono stati
effettivamente sostenuti (principio di cassa). In caso di utilizzo della carta di credito rileva il
momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e
successivo momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della carta,
momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d’imposta successivo (Risoluzione
n. 77/E/07); - La deduzione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti. La deduzione, pertanto, non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito. Nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta, la deduzione è calcolata solo sulla parte non rimborsata. Se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti, per i quali il contribuente ha già beneficiato della deduzione, le somme rimborsate sono assoggettate a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR, nell’anno del rimborso;
- La deduzione, nella maggior parte dei casi, può essere fruita solo nel limite del reddito complessivo. L’eventuale eccedenza non può quindi essere chiesta a rimborso né portata in deduzione nel periodo d’imposta successivo, tranne che non vi sia un’espressa previsione normativa. Un’eccezione a tale regola generale è prevista, ad esempio, per le somme restituite al soggetto erogatore che hanno concorso a tassazione negli anni precedenti (art. 10, comma 1, lett. d-bis, del TUIR).
Elenco
- Contributi previdenziali (rigo E 21) versati a casse professionali di appartenenza o all’INPS. Si tratta dei contributi versati da imprenditori e professionisti per le loro attività autonome o imprenditoriali;
- Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali, si tratta della c.d. “previdenza complementare“;
- Gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato. Importo stabilito dal giudice relativo all’assegno per il mantenimento del coniuge;
- Contributo sugli immobili ai consorzi obbligatori per legge (p. es., consorzio bonifica e canone concessione ex demaniale);
- Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose;
- Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative;
- Le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute;
- Erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco;
- Rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri;
- Gli oneri dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare, per un importo non superiore a 1.549,37 euro.
Oneri detraibili dall’imposta IRPEF
Sono elencati negli artt. 15, 16 e 16-bis del TUIR, o in altre disposizioni di legge. Non è possibile portare in detrazione, cioè in diminuzione dell’imposta lorda, l’intera spesa sostenuta, ma solo una percentuale della stessa che può variare in relazione alla tipologia di oneri. Si applicano i seguenti principi generali:
- La detrazione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge;
- Devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi
relativa all’anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati, anche
se la spesa è sostenuta in un periodo d’imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa. In
caso di utilizzo della carta di credito, rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non
assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l’addebito sul
conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo
d’imposta successivo (Risoluzione n. 77/E/07); - La detrazione spetta solo se restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti.
Pertanto, la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito. Nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta, la detrazione è calcolata solo sulla parte non rimborsata.
Le detrazioni possono essere fruite solo nel limite dell’imposta lorda, al netto delle detrazioni per
familiari a carico e da lavoro. L’eventuale eccedenza viene, quindi, persa dal contribuente, non
potendo essere chiesta a rimborso né portata in detrazione nel periodo d’imposta successivo.
Elenco
Oneri relativi agli immobili detraibili
- Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche anche quelle per cui è possibile fruire del Superbonus, spese per cui è possibile fruire del bonus facciate e del bonus verde (Righi da E41 a E43);
- Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, inclusi gli interventi ammessi al Superbonus (Righi da E61 a E62);
- Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (Rigo E56);
- Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (Rigo E57);
- Spese per l’arredo degli immobili giovani coppie (Rigo E58);
- Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B (Rigo E59).
Detrazioni per i canoni di locazione
- Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
- Detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale;
- Infine, detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro.
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