Neonati uccisi e sepolti. La Cassazione, "perchè la madre può stare ai domiciliari"

AGI - La premessa è che "i fatti di interesse processuale si sono svolti in presenza di condizioni non più presenti né ripetibili". Lo scrivono i giudici della prima sezione penale della Cassazione nelle 14 pagine delle motivazioni dell'ordinanza con cui lo scorso 25 febbraio hanno confermato gli arresti domiciliari per Chiara Petrolini, la 22enne di Vignale di Traversetolo accusata di omicidio e soppressione di cadavere in relazione al ritrovamento dei corpi dei suoi due neonati partoriti in casa e seppelliti nella villetta dove abita tuttora con la famiglia. Annullata l’ordinanza del Riesame I supremi giudici della Cassazione, con la sentenza del febbraio scorso, hanno annullato, con rinvio per un nuovo giudizio, l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Bologna che, accogliendo l'appello della Procura di Parma, aveva disposto la custodia in carcere per la studentessa al posto degli arresti domiciliari nella sua abitazione. Si attende, dunque, ora la nuova decisione del Tribunale del Riesame. Capacità mistificatoria e restrizioni domiciliari "Pur evidenziando una elevatissima capacità mistificatoria e una non comune determinazione criminale, Chiara Petrolini – evidenziano i giudici – ha potuto commettere i gravissimi reati che le sono ascritti, in quanto ella è stata capace di instaurare e coltivare una ricca e articolata vita di relazione e affettiva che in regime di arresti domiciliari le sarebbe, invece, giocoforza inibita". Rischio concreto di recidiva Per i supremi giudici, "in altre parole, la concretezza della possibilità che Petrolini conosca qualcuno che, come avvenuto con Samuel Granelli, padre di entrambi i bambini deceduti e a lei legato per anni, riceva in casa e insieme al quale procrei altri figli per poi ucciderli e sopprimerne il corpo, deve essere saggiata in diretto rapporto alle restrizioni connesse alla detenzione domiciliare che, per quanto consta, non comporta, nella fattispecie, la facoltà di allontanamento, anche temporaneo, dall'abitazione".

Mag 15, 2025 - 19:20
 0
Neonati uccisi e sepolti. La Cassazione, "perchè la madre può stare ai domiciliari"

AGI - La premessa è che "i fatti di interesse processuale si sono svolti in presenza di condizioni non più presenti né ripetibili". Lo scrivono i giudici della prima sezione penale della Cassazione nelle 14 pagine delle motivazioni dell'ordinanza con cui lo scorso 25 febbraio hanno confermato gli arresti domiciliari per Chiara Petrolini, la 22enne di Vignale di Traversetolo accusata di omicidio e soppressione di cadavere in relazione al ritrovamento dei corpi dei suoi due neonati partoriti in casa e seppelliti nella villetta dove abita tuttora con la famiglia.

Annullata l’ordinanza del Riesame

I supremi giudici della Cassazione, con la sentenza del febbraio scorso, hanno annullato, con rinvio per un nuovo giudizio, l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Bologna che, accogliendo l'appello della Procura di Parma, aveva disposto la custodia in carcere per la studentessa al posto degli arresti domiciliari nella sua abitazione. Si attende, dunque, ora la nuova decisione del Tribunale del Riesame.

Capacità mistificatoria e restrizioni domiciliari

"Pur evidenziando una elevatissima capacità mistificatoria e una non comune determinazione criminale, Chiara Petrolini – evidenziano i giudici – ha potuto commettere i gravissimi reati che le sono ascritti, in quanto ella è stata capace di instaurare e coltivare una ricca e articolata vita di relazione e affettiva che in regime di arresti domiciliari le sarebbe, invece, giocoforza inibita".

Rischio concreto di recidiva

Per i supremi giudici, "in altre parole, la concretezza della possibilità che Petrolini conosca qualcuno che, come avvenuto con Samuel Granelli, padre di entrambi i bambini deceduti e a lei legato per anni, riceva in casa e insieme al quale procrei altri figli per poi ucciderli e sopprimerne il corpo, deve essere saggiata in diretto rapporto alle restrizioni connesse alla detenzione domiciliare che, per quanto consta, non comporta, nella fattispecie, la facoltà di allontanamento, anche temporaneo, dall'abitazione".