Mondo Convenienza, il Tar conferma la maximulta da 3,2 milioni: “Prodotti incompleti, reclami ostacolati”

Diventa definitiva la maximulta da 3,2 milioni di euro inflitta, a marzo dello scorso anno, dall’Antitrust a Iris Mobili S.r.l., la società titolare del marchio “Mondo Convenienza” accusata di condotte illecite nelle fasi di consegna e montaggio di mobili e arredi, nonché nei servizi di post-vendita. A confermarlo oggi, 3 aprile, è la sentenza del […] L'articolo Mondo Convenienza, il Tar conferma la maximulta da 3,2 milioni: “Prodotti incompleti, reclami ostacolati” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Apr 3, 2025 - 18:30
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Mondo Convenienza, il Tar conferma la maximulta da 3,2 milioni: “Prodotti incompleti, reclami ostacolati”

Diventa definitiva la maximulta da 3,2 milioni di euro inflitta, a marzo dello scorso anno, dall’Antitrust a Iris Mobili S.r.l., la società titolare del marchio “Mondo Convenienza” accusata di condotte illecite nelle fasi di consegna e montaggio di mobili e arredi, nonché nei servizi di post-vendita. A confermarlo oggi, 3 aprile, è la sentenza del Tar del Lazio.

Nella fattispecie, alla società è stata contestata una pratica commerciale scorretta e aggressiva: consegna di prodotti difettosi, non idonei all’uso per cui erano stati messi in vendita, o non a norma, non corrispondenti all’ordine di acquisto. Montaggio scorretto, tale da impedire la fruizione dei prodotti. Gestione negligente dell’assistenza clienti. Ostacoli alla garanzia, sia legale sia convenzionale, e ai diritti legittimi dei consumatori previsti da contratto. Limitazione dei diritti di recesso.

Il Tar ha respinto l’assunto secondo cui la scorrettezza e l’aggressività della pratica sarebbero escluse dal basso prezzo del mobilio offerto e dal fatto che nessun consumatore abbia mai lamentato di esser stato raggirato o di esser stato indotto ad una scelta commerciale che altrimenti non avrebbe preso. Sulla questione della mancata consegna dei prodotti – affermano i giudici – “emerge con tutta la sua evidenza la scorrettezza della condotta commerciale: difatti, è manifestamente negligente l’operato di un professionista che consegna regolarmente in maniera incompleta la merce ordinata”; e “riconoscere un buono spesa è, sostanzialmente, un aggancio che impone al cliente un nuovo acquisto”. Infine, per quanto riguarda la garanzia di diritto di recesso e la gestione dell’assistenza post-vendita, il Tar ha sottolineato come l’operato della società ricorrente “non sia stato conforme ai parametri normativi”.

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