Molestie sessuali in ufficio, anche una frase può costare il posto
Negli ambienti di lavoro self-control e rispetto altrui sono essenziali al mantenimento di un clima sano, ma anche a non essere licenziati. L'ordinanza n. 6345 della Cassazione

Nei luoghi di lavoro le amicizie con i colleghi sono frequenti, ma non sempre i rapporti in ufficio si svolgono all’insegna del rispetto reciproco. Talvolta alla battuta più o meno felice, segue infatti un gesto non consono alla tutela della dignità individuale: l’avance verbale molesta, i complimenti eccessivi, gli inviti insistenti o le vere e proprie allusioni sessuali – infatti – costituiscono gesti contro cui potersi difendere in tribunale. Ma soprattutto fanno rischiare di perdere il posto.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6345 dello scorso 10 marzo, una pronuncia in cui questo giudice ha detto sì al licenziamento in tronco per il dipendente colpevole di molestie verbali ai danni di una collega.
Vediamo più da vicino fatti e decisione, nella consapevolezza che in ufficio c’è sempre un confine da non travalicare, per non rischiare la massima sanzione disciplinare.
La vicenda e l’impugnazione del licenziamento in tribunale
Un lavoratore subordinato in un’azienda di trasporto pubblico locale, era stato licenziato in tronco perché, a seguito di un procedimento disciplinare a suo carico, era emerso che l’uomo – in presenza di altre persone – aveva pronunciato frasi gravemente irriguardose ai danni di un’altra dipendente, all’epoca incinta. La reazione della donna fu di inevitabile imbarazzo e disagio.
La sanzione è il risultato della compromissione del rapporto di fiducia con la società datrice, con possibili ripercussioni sulla qualità del servizio pubblico offerto alla cittadinanza.
Seguì una causa presso il giudice del lavoro, con cui l’uomo contestò la correttezza del licenziamento subìto. Alla luce di quanto emerso nei procedimenti di merito, in primo grado giunse la conferma della sanzione espulsiva, peraltro in applicazione delle regole sulla destituzione dal servizio, di cui al Ccnl autoferrotranvieri.
Ma il dipendente non si diede per vinto e, in appello, ottenne un esito diverso. In parziale accoglimento del ricorso, infatti, questo giudice:
- ritenne il licenziamento sproporzionato e illegittimo;
- dichiarò terminato il rapporto di lavoro alla data del recesso unilaterale dell’azienda, condannando quest’ultima al versamento di un ammontare corrispondente a venti mensilità della retribuzione globale di fatto.
Al secondo grado seguì il ricorso in Cassazione dell’uomo, ma il provvedimento finale della Corte non è stato a lui favorevole.
La Cassazione conferma la destituzione dal servizio
Ripetizione del comportamento – non era la prima volta che l’uomo si lasciava andare a commenti infelici – e compimento delle molestie sul luogo di lavoro sono fattori che hanno contribuito alla pronuncia dei giudici di piazza Cavour.
Di rilievo è in particolare il regio decreto 148/1931 sui rapporti di lavoro del personale dei trasporti, richiamato infatti dall’ordinanza n. 6345 della Corte. Secondo questo testo, è sanzionabile con la destituzione dal servizio:
chi, per azioni disonorevoli od immorali, ancorché non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio si renda indegno della pubblica stima.
Ne consegue quindi la giusta causa di licenziamento per la condotta molesta sul luogo di lavoro, e in presenza di altri colleghi.
Riferimenti normativi e obblighi di legge
A sostegno di un tale esito si richiama anche quanto previsto all’art. 26, comma 3-ter, del d. lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità uomo-donna), secondo il quale non solo le imprese, i sindacati e i datori di lavoro – ai sensi dell’art. 2087 Codice Civile – ma anche:
lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.
E come affermato da autorevole giurisprudenza (ad es. Cassazione 23286/2023), il datore di lavoro ha l’obbligo di intervenire tempestivamente, non soltanto in ipotesi di molestie sessuali, ma anche quando i comportamenti di un dipendente risultino offensivi, intimidatori o degradanti.
Sintetizzando, per la Suprema Corte il comportamento del lavoratore deve essere valutato con particolare rigore perché inerente al contesto lavorativo, in cui ogni dipendente ha – tra i suoi doveri – quello di rispettare la dignità altrui e dei colleghi.
Ma, nonostante gli ammonimenti del legislatore, come segnalato da Istat sono milioni i casi di molestie sessuali sul luogo di lavoro.
Le molestie sul lavoro sono discriminazioni
Le espressioni a sfondo sessuale, usate dal dipendente dell’azienda di trasporti nei confronti della collega, sono screditanti e immorali. Non a caso il legislatore garantisce il pieno rispetto di ogni scelta di orientamento sessuale, riguardando la sfera privata individuale, e considera le molestie verbali come una forma di discriminazione sul lavoro nei confronti della quale potersi difendere in tribunale.
In particolare, come ribadito dalla citata pronuncia della Cassazione, la tutela contro le molestie sessuali si basa sui seguenti punti chiave:
- i comportamenti indesiderati, messi in atto per motivi legati al sesso, hanno l’effetto di danneggiare la dignità morale della vittima e creare un ambiente degradante;
- c’è un contenuto oggettivo della condotta lesiva ma anche la percezione soggettiva della vittima. Ciò significa in sostanza che, per rischiare il posto di lavoro, non è necessario che l’autore del comportamento abbia intenzione di discriminare o di molestare, perché basta che la vittima percepisca le frasi come inopportune e umilianti;
- per aversi una molestia, non rileva il fatto che a quei comportamenti, conseguano o meno delle effettive aggressioni fisiche a contenuto sessuale (sul punto si veda ad es. Cassazione 23295/2023).
Nel caso considerato sopra, il comportamento dell’uomo non poteva essere ricondotto a una mera violazione delle regole di buona educazione, ma doveva essere valutato alla luce dei valori costituzionali di tutela della dignità della persona e del principio di non discriminazione.
A riprova di ciò altre recenti pronunce della Cassazione, come ad es. la n. 7029 del 2023, che ha dichiarato la legittimità di un licenziamento disciplinare inflitto per parole omofobe nei confronti di un collega di lavoro.
Concludendo, in ambito lavorativo ciascun dipendente ha – perciò – il dovere di rispettare la dignità e la privacy altrui, inclusa ovviamente quella dei colleghi, evitando ogni gesto o frase che possa risultare lesiva delle loro scelte personali. Altrimenti il rischio di perdere il posto è concreto.