La Polizia risponde civilmente dei danni causati durante un’operazione di sicurezza?

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4963 del 20 febbraio 2025, ha affrontato un caso significativo riguardante la responsabilità civile per i danni provocati e subiti da due agenti di Polizia Locale durante un’operazione di pubblica sicurezza. La vicenda sottoposta all’esame della Corte riguarda il caso di una pattuglia di Polizia Locale che, nel […] L'articolo La Polizia risponde civilmente dei danni causati durante un’operazione di sicurezza? proviene da Iusletter.

Mar 21, 2025 - 09:55
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La Polizia risponde civilmente dei danni causati durante un’operazione di sicurezza?

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4963 del 20 febbraio 2025, ha affrontato un caso significativo riguardante la responsabilità civile per i danni provocati e subiti da due agenti di Polizia Locale durante un’operazione di pubblica sicurezza.

La vicenda sottoposta all’esame della Corte riguarda il caso di una pattuglia di Polizia Locale che, nel corso di un inseguimento di un veicolo fuggitivo, ricorreva ad una manovra di tamponamento per fermare il mezzo in questione.

Il conducente, in fuga ad alta velocità, aveva speronato diversi veicoli, mettendo così gravemente a repentaglio l’incolumità degli altri utenti della strada.

I due agenti di polizia locale, dunque, nel tentativo di fermarlo, provocavano un sinistro stradale, subendo, loro stessi, lesioni fisiche a causa della collisione.

Nella trama di un film poliziesco la vicenda finirebbe con lo scontro tra i due mezzi, l’arresto del fuggitivo e, per vero, nessuno si preoccuperebbe delle conseguenze legali della condotta dei poliziotti.

Nella realtà, invece, le cose vanno diversamente e ogni azione provoca delle conseguenze che hanno, nella maggior parte dei casi, ben poco di avventuroso.

Infatti, nel caso che ci occupa i poliziotti, autori del succitato sinistro, intraprendevano un’azione legale contro il conducente del veicolo in fuga, nei confronti del proprietario dell’automobile nonché avverso l’assicurazione designata dal Fondo di Garanzia, (poiché, tra l’altro, il mezzo guidato dal fuggitivo risultava non assicurato).

La vicenda, trattata in primo grado, vedeva i convenuti condannati al risarcimento dei danni subiti dai poliziotti e così anche la sentenza d’Appello confermava la responsabilità esclusiva del conducente fuggitivo.

La Cassazione, da ultimo, confermava la sentenza di appello, affermando che la collisione tra i veicoli, pur essendo volontariamente provocata dagli Agenti, rientrava nell’ambito di un intervento legittimo della polizia locale, volto a garantire la sicurezza della collettività.

La Corte ha precisato che, sebbene gli agenti di polizia locale non siano automaticamente considerati ufficiali di pubblica sicurezza, possono acquisire tale status in determinati contesti e sono obbligati ad intervenire in situazioni di emergenza, come quella descritta nel caso in esame.

L’azione dei poliziotti è stata ritenuta, pertanto, perfettamente legittima, in quanto espressione dell’adempimento di un dovere di sicurezza pubblica.

La Cassazione ha anche chiarito che qualunque utente della strada potrebbe trovarsi in situazioni in cui sia costretto ad adottare una condotta di guida tale da causare un sinistro al fine di evitare danni a sé stesso o ad altri. In detto frangente, quindi, la condotta di guida potrebbe essere giustificata da una scriminante, come quella prevista dall’art. 2045 del codice civile, che consente, di fatto, di escludere la responsabilità civile in capo all’effettivo responsabile.

Altro aspetto centrale della decisione riguarda, poi, l’applicabilità del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), in quanto il veicolo coinvolto nell’incidente non era assicurato.

La Cassazione ha stabilito che il danno subito dai poliziotti, derivante dalla circolazione del veicolo, rientra tra i danni risarcibili dal Fondo di Garanzia, ai sensi dell’art. 283 del Codice della Strada. In particolare, la Corte ha precisato che il Fondo di Garanzia è tenuto a risarcire i danni causati dalla circolazione di veicoli non assicurati, proprio come farebbe una compagnia assicurativa qualora il veicolo fosse stato coperto da polizza RCA.

La decisione della Cassazione, nel confermare la legittimità dell’intervento degli agenti di polizia locale, ribadisce un principio fondamentale in tema di responsabilità civile e cioè che quando un conducente mette in pericolo la sicurezza pubblica con una condotta di guida irresponsabile, la responsabilità per i danni derivanti da tale condotta ricade interamente sullo stesso.

Inoltre, è stato chiarito il concetto che quando il veicolo coinvolto non è assicurato, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada deve farsi carico del risarcimento.

Questa sentenza rappresenta un’importante conferma del principio secondo cui gli agenti delle forze dell’ordine, nell’adempimento del loro dovere di protezione della collettività, non sono e non devono ritenersi civilmente responsabili per i danni derivanti da un’operazione di sicurezza pubblica, se detti danni sono la diretta conseguenza della condotta illecita di un altro soggetto.

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