La fiscalità della crisi di impresa si allarga ai tributi locali
Transazione fiscale applicabile anche ai tributi locali in tutti gli strumenti di regolazione della crisi e nella composizione negoziata ed estensione dei termini sino al 31 dicembre 2025 per la modifica del regime tributario delle procedure concorsuali e degli altri istituti di risanamento. Sono queste le novità relative alla fiscalità della crisi contenute nel disegno […] L'articolo La fiscalità della crisi di impresa si allarga ai tributi locali proviene da Iusletter.

Transazione fiscale applicabile anche ai tributi locali in tutti gli strumenti di regolazione della crisi e nella composizione negoziata ed estensione dei termini sino al 31 dicembre 2025 per la modifica del regime tributario delle procedure concorsuali e degli altri istituti di risanamento. Sono queste le novità relative alla fiscalità della crisi contenute nel disegno di legge approvato il 9 aprile dal Consiglio dei ministri per l’attuazione della delega fiscale prevista dalla legge 111/2023 (si veda il Sole 24 Ore di ieri).
L’articolo 9 già prevedeva l’introduzione di un accordo sul pagamento parziale e/o dilazionato dei tributi, anche locali, nell’ambito della composizione negoziata e nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e, in forza di tale previsione, con il Dlgs 13 settembre 2024 n. 136 («correttivo ter»), la transazione fiscale era già stata in effetti introdotta nella composizione negoziata, mediante l’inserimento del comma 2-bis nell’articolo 23 del Codice della crisi; ciò, tuttavia, solo con riguardo ai crediti delle agenzie fiscali e dell’agente della riscossione e non anche a quelli di cui sono titolari gli enti locali e le regioni. Da qui la necessità di un successivo intervento legislativo per consentire il pagamento parziale e dilazionato anche di questi triGiulio Ansrfeaniubuti, in attuazione del principio contenuto al punto 5) del comma 1, lettera a), dell’articolo 9 della legge 111/2023.
Per attuare questo intervento, tuttavia, non sarebbe stato probabilmente necessario uno slittamento dei tempi di attuazione della legge delega 111/2023, essendo sufficiente introdurre poche parole nel comma 2-bis dell’articolo 23 del Codice della crisi che già disciplina il trattamento dei crediti tributari erariali nella composizione negoziata. Un maggior termine è invece necessario per ampliare l’oggetto dell’intervento previsto dal principio direttivo contenuto al citato punto 5), introducendo, analogamente a quanto è già consentito per i tributi erariali, la possibilità di un pagamento parziale e dilazionato dei tributi locali e regionali, oltre che nella composizione negoziata e nell’amministrazione straordinaria, anche nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, nel concordato preventivo di qualsiasi tipo, nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e nel concordato attuato nella liquidazione giudiziale.
È del resto illogico che i tributi di cui sono titolari gli enti pubblici territoriali siano assoggettati a un trattamento diverso da quello stabilito per i crediti erariali e godano, come attualmente accade, persino di maggiori tutele di questi ultimi, nonostante siano assistiti da una causa di prelazione di grado inferiore. Allo stato, infatti, i tributi locali sono esclusi dalle varie forme di transazione fiscale disciplinate dal Codice della crisi, e possono essere ristrutturati – secondo quanto affermato da alcune sezioni regionali della Corte dei conti – solo in base alle norme generali che regolamentano i diversi istituti di risanamento disciplinati dal medesimo codice. Queste disposizioni sono tuttavia meno ampie di quelle applicabili in virtù della transazione fiscale (si pensi, in particolare, all’impossibilità di applicare in caso di diniego il cram down) e, inoltre, almeno secondo quanto affermato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti con la deliberazione 256/2024/Par del 24 dicembre 2024, nessuna falcidia dei tributi locali e regionali è in alcun modo consentita nella composizione negoziata.
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