Il permesso di soggiorno per le vittime di sfruttamento lavorativo

![CDATA[Il portale governativo integrazionemigranti.gov.it, ha pubblicato numerose FAQ sull’applicazione del nuovo articolo 18 ter del TU immigrazione, introdotto dal DL 145/2024, che reca la disciplina del permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del Lavoro. Prima di tutto viene fornita una definizione di vittima di sfruttamento lavorativo. Questa è la persona il cui stato di vulnerabilità è tale da comprometterne fortemente la libertà di scelta, inducendola ad accettare condizioni lavorative inique a seguito di approfittamento del proprio stato di bisogno da parte degli intermediari e degli utilizzatori. I reati - L’articolo 603 bis del c.p., cui fa riferimento l’art. 18 ter del TU immigrazione per riconoscere il permesso di soggiorno, contiene un elenco non tassativo di indici di sfruttamento da intendersi come “linee guida” per l’accertamento di situazioni di sfruttamento, quali la reiterata violazione delle disposizioni sull’orario di lavoro ed il mancato rispetto dei periodi di riposo, il reiterato pagamento di retribuzioni inferiori ai livelli minimi stabiliti dai contratti collettivi o non proporzionati alla prestazione di lavoro, le violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro e la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Secondo le FAQ costituiscono aggravante del reato il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre, il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa e l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. Se i fatti sono commessi mediante l’uso della violenza o minaccia, è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza del presunto reo e si parla di grave sfruttamento lavorativo. Altri reati a vario titolo collegati allo sfruttamento lavorativo sono: la riduzione o mantenimento in schiavitù, la tratta di esseri umani per sfruttamento (lavorativo, sessuale, accattonaggio e prelievo di organi) e l’acquisto e alienazione di schiavi, ai quali fanno riferimento rispettivamente gli articoli 600, 601 e 602 del codice penale. Le tutele - L’ordinamento italiano prevede una serie di misure volte a tutelare gli individui che hanno subito un reato di tratta, riduzione in schiavitù o sfruttamento lavorativo, trattandosi di reati caratterizzati da un'evidente violazione dei principali diritti umani e sociali universalmente riconosciuti. In particolare, il primo strumento da prendere in considerazione è l'art.18 del Dlgs. n. 286/1998, che prevede, nel caso stranieri vittime di tratta o di “situazioni di violenza o di grave sfruttamento” (ovvero reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ex articolo 380 cpp) la possibilità che venga rilasciato alle vittime uno speciale permesso di soggiorno denominato “casi speciali”, nonché l'accesso ai programmi di protezione sociale previsti dallo stesso articolo. Il secondo strumento di tutela, specificamente dedicato alle vittime del reato previsto dall’articolo 603 bis del codice penale, è quello disciplinato dal nuovo articolo 18 ter del TUI, introdotto dal DL 145/2024, convertito in legge con la legge n. 187/24 che ha sostituito le disposizioni prima contenute nei commi 12-quater, 12- quinquies e 12-sexies dell’art. 22 del Testo unico dell’immigrazione. L’articolo. 603-bis c.p. rubricato "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", sanziona le condotte che integrano il fenomeno del c.d. caporalato. Il permesso di soggiorno – lo straniero, ai sensi dell’Articolo 18 TU Immigrazione, ha diritto al permesso di soggiorno in caso di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo, violenza o grave sfruttamento la persona straniera può chiedere un permesso di soggiorno denominato “casi speciali” ai sensi dell’articolo 18 TU Immigrazione. Il permesso può essere richiesto seguendo due modalità: in assenza di denuncia ma previa adesione ad un programma di protezione sociale (percorso sociale) oppure a seguito di denuncia o comunque di avvio di un procedimento penale (percorso giudiziario). Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 18 TU Immigrazione ha durata di sei mesi rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Invece, in caso di violenza o abuso o comunque sfruttamento del lavoro che emergano nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall’articolo 603 bis c.p. l’articolo 18 ter prevede la possibilità che venga rilasciato alle vittime uno speciale permesso di soggiorno denominato “casi speciali – 18 ter” della durata di sei mesi rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Anche ai membri del nucleo familiare della vittima presenti in Italia viene consentito di sottrarsi a

Mar 20, 2025 - 00:36
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Il permesso di soggiorno per le vittime di sfruttamento lavorativo
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Il portale governativo integrazionemigranti.gov.it, ha pubblicato numerose FAQ sull’applicazione del nuovo articolo 18 ter del TU immigrazione, introdotto dal DL 145/2024, che reca la disciplina del permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del Lavoro.

Prima di tutto viene fornita una definizione di vittima di sfruttamento lavorativo. Questa è la persona il cui stato di vulnerabilità è tale da comprometterne fortemente la libertà di scelta, inducendola ad accettare condizioni lavorative inique a seguito di approfittamento del proprio stato di bisogno da parte degli intermediari e degli utilizzatori.

I reati - L’articolo 603 bis del c.p., cui fa riferimento l’art. 18 ter del TU immigrazione per riconoscere il permesso di soggiorno, contiene un elenco non tassativo di indici di sfruttamento da intendersi come “linee guida” per l’accertamento di situazioni di sfruttamento, quali la reiterata violazione delle disposizioni sull’orario di lavoro ed il mancato rispetto dei periodi di riposo, il reiterato pagamento di retribuzioni inferiori ai livelli minimi stabiliti dai contratti collettivi o non proporzionati alla prestazione di lavoro, le violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro e la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Secondo le FAQ costituiscono aggravante del reato il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre, il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa e l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Se i fatti sono commessi mediante l’uso della violenza o minaccia, è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza del presunto reo e si parla di grave sfruttamento lavorativo.

Altri reati a vario titolo collegati allo sfruttamento lavorativo sono: la riduzione o mantenimento in schiavitù, la tratta di esseri umani per sfruttamento (lavorativo, sessuale, accattonaggio e prelievo di organi) e l’acquisto e alienazione di schiavi, ai quali fanno riferimento rispettivamente gli articoli 600, 601 e 602 del codice penale.

Le tutele - L’ordinamento italiano prevede una serie di misure volte a tutelare gli individui che hanno subito un reato di tratta, riduzione in schiavitù o sfruttamento lavorativo, trattandosi di reati caratterizzati da un'evidente violazione dei principali diritti umani e sociali universalmente riconosciuti.

In particolare, il primo strumento da prendere in considerazione è l'art.18 del Dlgs. n. 286/1998, che prevede, nel caso stranieri vittime di tratta o di “situazioni di violenza o di grave sfruttamento” (ovvero reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ex articolo 380 cpp) la possibilità che venga rilasciato alle vittime uno speciale permesso di soggiorno denominato “casi speciali”, nonché l'accesso ai programmi di protezione sociale previsti dallo stesso articolo.

Il secondo strumento di tutela, specificamente dedicato alle vittime del reato previsto dall’articolo 603 bis del codice penale, è quello disciplinato dal nuovo articolo 18 ter del TUI, introdotto dal DL 145/2024, convertito in legge con la legge n. 187/24 che ha sostituito le disposizioni prima contenute nei commi 12-quater, 12- quinquies e 12-sexies dell’art. 22 del Testo unico dell’immigrazione. L’articolo. 603-bis c.p. rubricato "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", sanziona le condotte che integrano il fenomeno del c.d. caporalato.

Il permesso di soggiorno – lo straniero, ai sensi dell’Articolo 18 TU Immigrazione, ha diritto al permesso di soggiorno in caso di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo, violenza o grave sfruttamento la persona straniera può chiedere un permesso di soggiorno denominato “casi speciali” ai sensi dell’articolo 18 TU Immigrazione.

Il permesso può essere richiesto seguendo due modalità: in assenza di denuncia ma previa adesione ad un programma di protezione sociale (percorso sociale) oppure a seguito di denuncia o comunque di avvio di un procedimento penale (percorso giudiziario).

Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 18 TU Immigrazione ha durata di sei mesi rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.

Invece, in caso di violenza o abuso o comunque sfruttamento del lavoro che emergano nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall’articolo 603 bis c.p. l’articolo 18 ter prevede la possibilità che venga rilasciato alle vittime uno speciale permesso di soggiorno denominato “casi speciali – 18 ter” della durata di sei mesi rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Anche ai membri del nucleo familiare della vittima presenti in Italia viene consentito di sottrarsi alla condizione di vulnerabilità grazie alla concessione di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

Il permesso di soggiorno viene rilasciato dal Questore con immediatezza, su impulso della Procura della Repubblica o a seguito del ricevimento di parere da parte dell’Ispettorato del Lavoro.

Tale permesso, analogamente a quello previsto per le vittime di tratta, consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione all’anagrafe, ai centri per l’impiego e lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età.

Le condizioni - Il nuovo articolo 18 ter non richiede, la necessaria denuncia da parte della vittima, ma solo un suo utile contributo nel corso del procedimento penale all’emersione dei fatti e all’individuazione dei responsabili. Il procedimento penale può quindi instaurarsi sia a seguito di denuncia, querela o esposto presentati direttamente dalla persona straniera vittima di sfruttamento, o dal suo legale rappresentante, oppure formalizzate da terzi, sia d’ufficio qualora i fatti emergano nel corso di operazioni di polizia o indagini, oppure di attività ispettive da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La procedura - A richiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno per lo straniero vittima di sfruttamento lavorativo e per i membri del suo nucleo familiare è direttamente l’autorità giudiziaria competente sul procedimento penale in corso. Se i fatti sono emersi nel corso di attività ispettive e sono stati segnalati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, quest’ultimo, contestualmente alla segnalazione, esprime anche il proprio parere in merito al rilascio del permesso di soggiorno. Il parere reso dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per il tramite delle sue articolazioni territoriali, ha un valore autonomo e concorrente rispetto a quello dell’Autorità Giudiziaria. Pertanto, il questore, sulla base di tale parere, può procedere al rilascio del permesso di soggiorno anche in assenza del parere dell’Autorità Giudiziaria.

Se il parere da parte dell’Autorità Giudiziaria tarda ad arrivare, il lavoratore può direttamente presentare in questura la domanda per il rilascio del permesso e contestualmente chiedere alla Procura della Repubblica di formulare la proposta di parere oppure all’Ispettorato del Lavoro l’emissione del parere.

Dopo l’acquisizione del parere da parte dell’Autorità Giudiziaria o dell’Ispettorato, il cittadino contatta la questura per ottenere un appuntamento per la presentazione dell’istanza di permesso di soggiorno. Successivamente il lavoratore sarà convocato presso l’ufficio immigrazione per l’acquisizione delle impronte e della documentazione necessaria al rilascio del titolo. Contestualmente all’istante verrà consegnata la ricevuta della  richiesta del permesso di soggiorno, che attesta la regolare presenza sul territorio dello stesso. Il cittadino straniero sarà contattato dall’ Ufficio, al recapito dallo stesso indicato, al fine di ritirare personalmente il titolo di soggiorno.

L’attività lavorativa – Come detto sopra, il permesso di soggiorno ex art. 18 ter del TU immigrazione consente di svolgere un’attività lavorativa, sia autonoma che subordinata. Questa può iniziare anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, purché allo straniero sia stata rilasciata dal competente ufficio della questura la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.

La ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno, dà al richiedente altresì diritto di accedere ai servizi e ai sistemi di accoglienza, beneficiare delle misure di assistenza previste dalla legge, richiedere l’Assegno di inclusione e le altre prestazioni previdenziali eventualmente spettanti, iscriversi al SSN in base al domicilio, frequentare corsi di istruzione, anche professionale, accedere ai servizi dei Centri per l’impiego e alle misure di politica attiva, a parità di condizioni con i cittadini italiani e comunitari.

Qualora l’interessato, alla scadenza del permesso di soggiorno, abbia in corso un rapporto di lavoro, il permesso casi speciali potrà essere convertito in un permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo. È altresì possibile la conversione in un permesso per motivi di studio, qualora il titolare sia iscritto ad un regolare corso di studi e anche per attesa occupazione. La conversione deve essere richiesta, alla Questura territorialmente competente per la provincia in cui lo straniero effettivamente dimora o lavora.

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 18 ter.

Come sopra ricordato, il lavoratore straniero vittima di sfruttamento lavorativo ha diritto alle misure di assistenza previste dall’articolo 6 del DL 145/2024, compresa la possibilità di iscrizione al SIISL (piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa).

Il lavoratore straniero può anche presentare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID).  In tal caso, alla scadenza del permesso, qualora lo stesso non sia più rinnovabile per casi speciali, sarà possibile il rilascio di un permesso per attesa occupazione ai sensi dell’art. 22, comma 11, del TU immigrazione.

Periodo transitorio - I permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dei commi 12-quater e seguenti dell’art. 22 del TU immigrazione, ora abrogati, restano validi fino alla scadenza e successivamente verranno rinnovati ai sensi dell’art. 18-ter. Ai titolari di tali permessi si estendono le condizioni, diritti e le facoltà connesse al nuovo regime previsto dall’art. 18-ter, compresa la possibilità di accesso alle misure di assistenza previste dall’articolo 6 del DL 145/2024.]]