Frontalieri svizzeri: istituito il codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva
![CDATA[L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 274 del 10 aprile 2025, ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri, di cui all’art. 6 del D.L. 113/2024. La norma citata prevede che i lavoratori dipendenti, residenti nei comuni di cui all’allegato 1, nonché nei comuni delle Province di Brescia e Sondrio di cui all’allegato 2 del medesimo decreto, possono optare, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi. È previsto che l’opzione di cui possa essere esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e che il versamento dell’imposta sostitutiva sia effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. È previsto, inoltre, che per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applichino, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette. Per consentire ai soggetti interessati il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva si istituisce il seguente codice tributo: • “1863” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui redditi percepiti in Svizzera dai lavoratori dipendenti frontalieri - art. 6 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”. ]]

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 274 del 10 aprile 2025, ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri, di cui all’art. 6 del D.L. 113/2024.
La norma citata prevede che i lavoratori dipendenti, residenti nei comuni di cui all’allegato 1, nonché nei comuni delle Province di Brescia e Sondrio di cui all’allegato 2 del medesimo decreto, possono optare, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.
È previsto che l’opzione di cui possa essere esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e che il versamento dell’imposta sostitutiva sia effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
È previsto, inoltre, che per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applichino, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
Per consentire ai soggetti interessati il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva si istituisce il seguente codice tributo:
• “1863” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui redditi percepiti in Svizzera dai lavoratori dipendenti frontalieri - art. 6 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”.
]]