Durata massima delle misure protettive

Il termine di durata massima di dodici mesi deve considerarsi scaduto solo allorquando la somma dei periodi di protezione effettiva abbia raggiunto tale durata, ciò senza tenere conto degli intervalli di tempo in cui le misure protettive non siano state operanti, ed esclusa quindi ogni rilevanza del maturare dei 365 giorni come decorrente dall’inizio dell’operatività […] L'articolo Durata massima delle misure protettive proviene da Iusletter.

Mar 26, 2025 - 11:29
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Durata massima delle misure protettive

Il termine di durata massima di dodici mesi deve considerarsi scaduto solo allorquando la somma dei periodi di protezione effettiva abbia raggiunto tale durata, ciò senza tenere conto degli intervalli di tempo in cui le misure protettive non siano state operanti, ed esclusa quindi ogni rilevanza del maturare dei 365 giorni come decorrente dall’inizio dell’operatività delle stesse.

Così il Tribunale di Modena si è espresso in tema di durata complessiva delle misure protettive nell’ambito del procedimento unitario.

Nel caso di specie, in pendenza di un’istanza di liquidazione giudiziale era stata presentata dalla società debitrice domanda, contenente proposta, piano e attestazione, volta alla omologa di concordato preventivo, a modifica della domanda di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), presentando, altresì, istanza di rinnovo delle misure protettive tipiche.

Il Tribunale dava atto che l’impresa avesse già fruito delle misure protettive tipiche per un periodo non continuativo di 167 giorni e ricordava che la durata complessiva delle misure protettive, non potesse superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe.

Ebbene, occorre chiarire se i dodici mesi scadano esattamente un anno dopo l’inizio della protezione, pur se all’interno dell’anno si verifichi una soluzione di continuità della protezione stessa oppure se, al contrario, scadano solo allorquando la protezione effettiva avrà raggiunto i 365 giorni effettivi e, in tal caso, ai 167 di protezione effettiva goduta, potranno essere aggiunti gli ulteriori 198 giorni di protezione che consentano di raggiungere l’anno.

Secondo il Tribunale, i dodici mesi devono considerarsi scaduti solo allorquando la protezione effettiva raggiunga i 365 giorni anche non continuativamente decorsi.

Ciò in quanto il legislatore ha previsto l’inciso “inclusi rinnovi e proroghe”, che ha senso unicamente nell’ottica dell’apprezzamento della durata totale della protezione, commisurata alla somma aritmetica dei singoli periodi di protezione effettiva. Inoltre, se avesse voluto prevedere la prima e più severa soluzione, lo avrebbe probabilmente potuto fare con una disposizione normativa più semplice, chiara e lineare.

Per tali motivi, venivano confermate le misure protettive per l’intero periodo residuale, avendo tenuto conto della mancata opposizione dei creditori, del parere positivo del commissario giudiziale, della non manifesta implausibilità iniziativa di ristrutturazione.

La conclusione a cui è giunto il Tribunale di Modena risulta coerente con i caratteri distintivi delle misure protettive della non automaticità selettività e modulabilità, rimanendo escluso il tema dell’eventuale abuso rappresentato da un ricorso “spezzettato” alla protezione così da procrastinarla il più possibile.

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