DID e patto di servizio anche per i 15enni in apprendistato
![CDATA[Il Ministero del lavoro ha pubblicato la circolare n. 7 del 31 marzo 2025, con cui ha fornito nuove indicazioni in merito al limite minimo per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità e la stipula del Patto di servizio. Il documento ribadisce che il limite minimo di età, ai fini predetti, è fissato al compimento dei 16 anni di età, come del resto indicato anche dall’INPS nel recente messaggio n. 750/2024, in cui viene precisato che il limite di età “rileva anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DISCOLL in relazione alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni”. Il Ministero sottolinea, tuttavia, che fatta salva la regola generale si deve anche considerare che sussiste l’ipotesi eccezionale in cui il minore può essere addetto al lavoro già da 15 anni. Si tratta del caso in cui è consentito l’assolvimento dell’istruzione obbligatoria nell’ambito di percorsi di studio e formazione svolti con contratto di apprendistato cosiddetto di primo livello. Pertanto, ferma restando la casistica generale, il Ministero chiarisce che deve essere riconosciuta la possibilità residuale di una presa in carico da parte dei servizi per l’impiego al compimento dei 15 anni di età, a condizione che la stessa sia finalizzata esclusivamente all’orientamento per l’assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione attraverso i percorsi di formazione professionalizzante in modalità duale, anche ai fini dell’accompagnamento all’inserimento lavorativo con un contratto di apprendistato di primo livello.]]

Il Ministero del lavoro ha pubblicato la circolare n. 7 del 31 marzo 2025, con cui ha fornito nuove indicazioni in merito al limite minimo per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità e la stipula del Patto di servizio.
Il documento ribadisce che il limite minimo di età, ai fini predetti, è fissato al compimento dei 16 anni di età, come del resto indicato anche dall’INPS nel recente messaggio n. 750/2024, in cui viene precisato che il limite di età “rileva anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DISCOLL in relazione alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni”.
Il Ministero sottolinea, tuttavia, che fatta salva la regola generale si deve anche considerare che sussiste l’ipotesi eccezionale in cui il minore può essere addetto al lavoro già da 15 anni. Si tratta del caso in cui è consentito l’assolvimento dell’istruzione obbligatoria nell’ambito di percorsi di studio e formazione svolti con contratto di apprendistato cosiddetto di primo livello.
Pertanto, ferma restando la casistica generale, il Ministero chiarisce che deve essere riconosciuta la possibilità residuale di una presa in carico da parte dei servizi per l’impiego al compimento dei 15 anni di età, a condizione che la stessa sia finalizzata esclusivamente all’orientamento per l’assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione attraverso i percorsi di formazione professionalizzante in modalità duale, anche ai fini dell’accompagnamento all’inserimento lavorativo con un contratto di apprendistato di primo livello.]]