Detrazione IVA: dalla Cassazione i requisiti per la fattura

LE fatture devono contenere tutti gli elementi utili per stabilire il diritto alla detrazione IVA o al reverse charge.

Mar 5, 2025 - 18:30
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Detrazione IVA: dalla Cassazione i requisiti per la fattura

Il contribuente che chiede la detrazione IVA, o applica il reverse charge ha l’obbligo di emettere una fattura dettagliata, che consenta all’amministrazione finanziaria di verificare la regolarità dell’operazione. Non basta indicare genericamente i dati essenziali, è necessario indicare l’entità e la natura dei lavori, la data in cui sono stati effettuati, e tutti gli elementi che consentono di valutare l’operazione.

Lo chiarisce la sentenza di Cassazione 3225/2025, in relazione a un caso di applicazione del reverse charge ritenuto scorretto da parte del fisco.

I magistrati hanno sostanzialmente dato ragione all’amministrazione finanziaria secondo cui il contribuente, un’impresa edile che svolgeva lavori in subappalto, non ha compilato le fatture in modo adeguato per poter applicare il reverse charge. Questo meccanismo, lo ricordiamo, prevede che non si debba addebitare l’IVA in fattura, perché l’imposta sul valore aggiunto viene versata direttamente dal committente. E può essere applicato solo in specifici casi, fra cui le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.

Il caso esaminato riguarda un’impresa che rientra in questa fattispecie, e di conseguenza poteva applicare il reverse charge. Ma il punto è che le fatture emesse non sono state ritenute idonee a comprovarlo, per cui l’Agenzia delle entrate ha contestato i documenti contabili. E alla fine i magistrati hanno dato ragione al fisco, ribadendo il seguente principio: «ai fini della detrazione dell’IVA, ovvero dell’applicazione del meccanismo del reverse charge, le fatture per prestazioni di servizi, tra le quali rientrano le prestazioni dedotte in un contratto di subappalto, devono contenere l’indicazione dell’entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati; pertanto, il contribuente che chiede la detrazione dell’Iva ha l’onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e l’inerenza della prestazioni alla propria attività d’impresa, ed ove l’Amministrazione ritenga necessari ulteriori elementi ai fini della valutazione della richiesta, di fornire anche tali elementi».

Lo stesso principio, in relazione alla correttezza delle fatture, si applica anche alle fatture in cui viene esposta l’IVA, per determinare il diritto alla detrazione. «Il contribuente che chiede la detrazione dell’Iva – si legge – ha l’onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e, di conseguenza, anche di fornire elementi integrativi rispetto alle fatture che l’Ufficio ritenga necessari ai fini della valutazione della richiesta».