Cripto, cresce la distanza tra le due sponde dell’Atlantico

Irene Gusso* *Associate dello studio legale Advant Nctm     Il Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (no come Micar, recepito in Italia dal D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129) si applica dal 30 dicembre 2024 e annovera tra i suoi obiettivi senz’altro quello di rafforzare le tutele di coloro che scelgono di... Leggi tutto

Mar 3, 2025 - 08:06
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Cripto, cresce la distanza tra le due sponde dell’Atlantico

Irene Gusso* *Associate dello studio legale Advant Nctm

 

 

Il Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (no come Micar, recepito in Italia dal D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129) si applica dal 30 dicembre 2024 e annovera tra i suoi obiettivi senz’altro quello di rafforzare le tutele di coloro che scelgono di “investire” in crypto-asset.

L’avvento di questa normativa ha giustamente rassicurato gli investitori, che si sono rivolti con rinnovato entusiasmo a questo mercato, provocando un significativo e improvviso incremento del valore di alcuni crypto-asset.

Proprio alla luce di ciò, il 13 dicembre 2024 l’Esma ha pubblicato un warning intitolato “Crypto-assets on the rise but remaining very risky”.

 

I rischi connessi all’investimento

Le preoccupazioni dell’Esma nascono essenzialmente dalla consapevolezza che il Micar non elimina tutti i rischi connessi agli investimenti nel settore.

Innanzitutto, numerosi crypto-asset sono strumenti puramente speculativi soggetti a un’elevata volatilità, tanto che il recente picco di valore di alcuni crypto-asset potrebbe avere vita breve e rivelarsi una vera e propria bolla.

Inoltre, per quanto sia innegabile che l’entrata in vigore del Micar abbia comportato un enorme passo avanti nella tutela dell’investitore in crypto-asset, non si può negare che le tutele introdotte non siano paragonabili a quelle previste dalla normativa in materia di prodotti di investimento. Per esempio:

non è previsto alcuno schema di indennizzo per gli investitori in caso di liquidazione giudiziale – o liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale – del prestatore di servizi in crypto-asset (“Casp”);

non tutti i Casp sono tenuti a valutare se il cliente sia in grado di comprendere i prodotti in crypto-asset che desiderano negoziare;

i Casp non hanno alcun obbligo di riferire ai clienti, su base periodica, i crypto-asset che gli stessi detengono per loro conto, né il loro valore aggiornato o corrente.

 

Possibili rinvii

Ancora, sebbene la data di applicazione di Micar fosse il 30 dicembre 2024, il Regolamento consente agli Stati membri di posticipare l’applicazione di alcune disposizioni oltre tale data. Per esempio, è consentito ai CASP che hanno prestato i loro servizi in conformità al diritto applicabile prima del 30 dicembre 2024 di continuare a farlo fino al 1° luglio 2026 o fino al rilascio o al rifiuto di un’autorizzazione, se questa data è anteriore. Pertanto, fino a tale data, le competenti Autorità nazionali potranno esercitare solamente limitati poteri di vigilanza su tali soggetti, con ciò che ne consegue in termini di tutela dei clienti.

 

L’ambito di applicazione

In aggiunta, si segnala che il Micas non si applica a tutti i crypto-asset, e che alcune eccezioni sono particolarmente significative. Per esempio, il Regolamento comunitario non si applica ai cosiddetti Nft (“Non Fungible Token”), ossia i crypto-asset che sono unici e non fungibili con altri crypto-asset; questi comprendono una vasta area di mercato, quella dell’arte digitale e degli oggetti da collezione.

Le caratteristiche degli Nft si prestano certamente in misura minore ad avere un uso finanziario, e ciò rende i rischi per i possessori e il sistema finanziario piuttosto contenuti. Resta il fatto che, comunque, gli NFT non sono prodotti completamente sicuri, in quanto possono comunque prestarsi ad attività speculative o a pratiche illegali di manipolazione del prezzo (c.d. “wash trading”).

 

Cosa accade agli operatori extra-Ue

Chiaramente, le tutele fornite dal Micar sono ancora più labili nei casi in cui i crypto-asset o i relativi servizi sono proposti od offerti da imprese extra-UE. In tali casi, infatti, gli investitori sono maggiormente esposti a rischi di frodi o truffe e, in caso di dispute o controversie con i fornitori, sarà senz’altro più complesso per i clienti agire in via giudiziale nei confronti dei medesimi.

 

Consigli utili per gli investitori

L’Esma conclude il proprio warning con uno specchietto riepilogativo per invitare gli investitori a sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi legati ai crypto-asset e ai prodotti e servizi collegati, quali:

  • perdita dei fondi investiti;
  • brusche fluttuazioni dei prezzi;
  • truffe, frodi o attacchi informatici;
  • assenza di adeguate misure di protezione o indennizzo.

Pertanto, i clienti sono invitati a verificare:

  • di poter tollerare l’eventuale perdita dei fondi investiti;
  • di essere pronti ad assumersi rischi elevati;
  • di comprendere le caratteristiche dei prodotti o servizi in questione;
  • di essere in grado di proteggere efficacemente i dispositivi utilizzati per comprare, conservare o trasferire crypto-asset;
  • che l’emittente dei crypto-asset nel quale si intenda investire sia autorizzato a operare nell’Unione Europea;
  • che il Casp per le crypto-asset con cui si intende interagire sia debitamente autorizzato a operare nell’Unione Europea.

In conclusione, sebbene il MICAR rappresenti una conquista in termini di tutela degli investitori, è essenziale non “abbassare la guardia”.

 

 

Box-Gli Usa scelgono un’altra strada

Red.

 

L’affermazione di Trump alle presidenziali Usa ha spinto Washington in direzione opposta all’Europa nella materia delle valute digitali. Mentre l’Ue ha puntato sulla regolamentazione, con l’obiettivo primario di tutelare i piccoli investitori, negli Stati Uniti si è scelto di virare verso la deregolamentazione, se non addirittura per un sostegno pieno al settore. Lo stesso Trump, accogliendo le proposte dei crypto-entusiasti ha aperto alla possibilità di creare  una riserva statale basata sul Bitcoin. Una prospettiva, quest’ultima, che comporterebbe massicci acquisti della regine della cryptovalute da parte del Tesoro Usa, con la conseguenza di un incremento del valore. Intanto, poco prima del suo insediamento, Trump ha lanciato una criptovaluta che porta il suo nome, $Trump, scatenando una febbre d’acquisto che ha fatto salire in poche ore la sua valutazione complessiva fino a diversi miliardi di dollari.

Finora la regolamentazione in merito alle criptovalute è stata stringente sia per evitare che la speculazione crei problemi ai piccoli investitori, sia perché le stesse non sono soggette al controllo della Banca centrale, come invece avviene per il dollaro. Dunque, la crescita delle crypto rischia di limitare il potere della Fed nell’intervenire in caso di necessità. Anche su questo fronte, non sarà facile dare seguito alle promesse elettorali.

In ogni caso un primo sdoganamento vi è già stato lo scorso anno con l’autorizzazione al lancio degli Etf aventi come sottostanti i Bitcoin.

Tornando alle novità più recenti, subito dopo la sua elezione alla Casa Bianca, Trump ha revocato un ordine esecutivo di Biden del 2022 che provava a porre dei paletti in materia e ha ordinato la creazione di un gruppo di lavoro che punti a valorizzare questi asset.