Contrabbando Iva: nuova soglia penale a € 100.000 importazioni

La soglia di rilevanza penale per il contrabbando relativo all’Iva all’importazione è stata significativamente innalzata a 100.000 euro dal recente decreto correttivo della riforma fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 marzo 2025. Questa modifica rappresenta un cambiamento importante rispetto alla precedente soglia di 10.000 euro, introdotta dal D.Lgs. n. 141/24, che aveva suscitato […] L'articolo Contrabbando Iva: nuova soglia penale a € 100.000 importazioni proviene da Fiscomania.

Mar 29, 2025 - 12:27
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Contrabbando Iva: nuova soglia penale a € 100.000 importazioni

La soglia di rilevanza penale per il contrabbando relativo all’Iva all’importazione è stata significativamente innalzata a 100.000 euro dal recente decreto correttivo della riforma fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 marzo 2025. Questa modifica rappresenta un cambiamento importante rispetto alla precedente soglia di 10.000 euro, introdotta dal D.Lgs. n. 141/24, che aveva suscitato preoccupazioni tra gli operatori del settore per la sua eccessiva severità.

Le ragioni dell’intervento correttivo

Il decreto correttivo interviene sull’art. 96 dell’Allegato 1 del D.Lgs. n. 141/24, rispondendo alle numerose criticità evidenziate dagli operatori economici. La precedente soglia di punibilità di 10.000 euro per l’Iva all’importazione era considerata particolarmente bassa, con il rischio concreto che la maggior parte delle irregolarità potesse essere ricondotta nell’ambito penale, anche per violazioni di entità relativamente contenuta.

Questa novità legislativa si inserisce in un contesto di dibattito giuridico sulla natura stessa dell’Iva all’importazione. L’inclusione dell’Iva tra i diritti di confine operata dal D.Lgs. n. 141/24 ha modificato la natura dell’imposta equiparandola ai dazi, in apparente contrasto con l’orientamento maggioritario della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione, che hanno più volte affermato che l’Iva all’importazione e l’Iva interna costituiscono il medesimo tributo.

Le modifiche al sistema sanzionatorio

Il nuovo sistema sanzionatorio, così come rivisto dal decreto correttivo, prevede ora che sia punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti (e comunque in misura non inferiore a 2.000 euro, o a 1.000 euro per le violazioni di dichiarazione infedele) chiunque commetta violazioni doganali, salvo che:

  • L’ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale sia superiore a 10.000 euro; oppure
  • L’ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio, inclusa l’Iva all’importazione, sia superiore a 100.000 euro.

Solo al superamento di queste soglie le violazioni assumono rilevanza penale. Resta invece ferma a 10.000 euro la soglia di rilevanza penale per i dazi.

Per approfondire: Tributi doganali e accise: ravvedimento operoso.

Estensione delle cause di non punibilità

Il decreto correttivo ha inoltre integrato il comma 13 dell’art. 96, prevedendo che non si applichino sanzioni amministrative e non si proceda alla confisca nei casi in cui la revisione della dichiarazione sia avviata su istanza del dichiarante, a condizione che l’istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di controlli o procedimenti a suo carico.

È stato anche rafforzato quanto previsto dall’art. 112 dell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 141/24, consentendo l’estinzione del reato di contrabbando punito con la sola multa attraverso il pagamento dei tributi e delle sanzioni comprese tra il 100% e il 200% degli importi contestati.

Revisione delle circostanze aggravanti

Significative modifiche hanno interessato anche le circostanze aggravanti. L’art. 88 del D.Lgs. n. 141/24, come modificato dal decreto correttivo, prevede che oltre alla multa sia applicata la reclusione da tre a cinque anni quando l’ammontare dei diritti dovuti è superiore a:

  • 100.000 euro per i dazi e
  • 500.000 euro per l’Iva.

È prevista inoltre la reclusione fino a tre anni se i dazi contestati sono compresi tra 50.000 e 100.000 euro e l’Iva all’importazione è maggiore di 200.000 euro e non superiore a 500.000 euro.

Autotutela parziale e riduzione delle sanzioni

Un’importante novità introdotta dal decreto correttivo riguarda la possibilità di ridurre le sanzioni a un terzo in caso di autotutela parziale. La riduzione è ammessa anche se l’atto non è stato impugnato ed è divenuto definitivo prima dell’emissione del provvedimento di autotutela, rendendo possibile l’accesso alla definizione agevolata delle sanzioni nei casi di autotutela parziale, analogamente a quanto previsto per l’annullamento parziale in autotutela di un atto di imposizione.

Sanzioni in materia di imposta di registro

Il decreto correttivo introduce anche novità in materia di imposta di registro, stabilendo una sanzione minima di 250 euro per l’omessa registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, e di 150 euro nei casi di tardiva presentazione delle denunce.

Queste sanzioni sono applicabili anche quando, in assenza di un’imposta dovuta perché correttamente assolta, non sarebbe possibile sanzionare proporzionalmente un comportamento che potrebbe comunque pregiudicare l’attività di controllo dell’amministrazione fiscale. La nuova sanzione si applica anche se l’imposta non è dovuta per l’applicazione di regimi sostitutivi o agevolativi.

Responsabilità amministrativa degli enti Impatti sul D.Lgs. n. 231/01

È importante ricordare che il D.Lgs. 141/2024 ha modificato anche il regime di responsabilità amministrativa degli enti, integrando l’art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001. Sono stati introdotti nuovi reati presupposto connessi alla materia delle accise, e sono state ampliate le misure interdittive applicabili alle società. In particolare, i reati previsti dal Testo Unico Accise (D.Lgs. n. 504/95) sono ora inclusi tra i reati che possono far scattare la responsabilità amministrativa dell’ente.

Esempio pratico di contrabbando Iva all’importazione

Proviamo ad effettuare un esempio concreto può chiarire l’impatto pratico di questa disposizione.

La società Alpha Srl importa smartphone dalla Cina con valore reale di 400.000 euro. Correttamente, dovrebbe versare:

  • Dazi doganali (2,5%): 10.000 euro
  • IVA all’importazione (22%): 90.200 euro

In un caso di contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/24), la società dichiara un valore dimezzato (200.000 euro) e una classificazione doganale errata con aliquota dazi all’1%, versando solo:

  • Dazi: 2.000 euro (evadendo 8.000 euro)
  • IVA: 44.440 euro (evadendo 45.760 euro)

Prima del decreto correttivo, l’evasione Iva di 45.760 euro, superando la soglia di 10.000 euro, avrebbe configurato un reato penale. Con la nuova soglia a 100.000 euro, questa violazione resta nell’ambito amministrativo, comportando:

  • Sanzioni dal 100% al 200% dei diritti evasi;
  • Sanzione minima di 1.000 euro;
  • Nessuna conseguenza penale per gli amministratori.

La violazione diventerebbe penalmente rilevante solo se l’Iva evasa superasse 100.000 euro o in presenza delle circostanze aggravanti previste dall’art. 88 (come l’essere armati durante la commissione del fatto o agire in gruppo organizzato).

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L’innalzamento della soglia di rilevanza penale per l’Iva all’importazione rappresenta un significativo alleggerimento per gli operatori economici, riducendo il rischio di conseguenze penali per irregolarità di entità intermedia. Non deve essere sottovalutato, allo stesso modo, che le modifiche mantengono un rigoroso sistema sanzionatorio per le violazioni più gravi.

Le aziende che operano nel commercio internazionale dovrebbero aggiornare le proprie procedure interne e i propri sistemi di compliance per allinearsi alle nuove disposizioni, prestando particolare attenzione alle soglie di rilevanza penale differenziate tra dazi (10.000 euro) e Iva all’importazione (100.000 euro).

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