Quanto all’onere probatorio gravante sulla società cessionaria, in ordine alla inclusione di uno specifico credito nell’ambito della cessione in blocco ex art.58 TUB, nel corso degli anni, varie volte è intervenuta la Suprema Corte chiarendo e specificando sempre più dettagliatamente gli elementi ritenuti adeguati per assolvere al predetto onere probatorio, in particolare, quando il debitore ceduto contesti l’esistenza del credito in capo alla asserita cessionaria (come avvento nel specie in esame).
In tale ultima ipotesi, la Corte Suprema di Cassazione[1] ha chiarito che il mero fatto della cessione dei crediti in blocco non è di per sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione.
Nella specie, pur essendo stata prodotta dalla cessionaria copiosa documentazione, la stessa non si ritiene sufficiente a documentare l’inclusione del credito in oggetto, in particolare nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione, non risultando prodotti in giudizio i singoli contratti di ceduti nella predetta operazione cartolare di cessione dei crediti in blocco.
Alla luce degli ultimi arresti giurisprudenziali, su richiamati, infatti, la cessionaria, che intenda agire affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria (in virtù di una operazione in blocco ex art.58 TUB) ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa, fornendo la prova documentale della propria legittimazione attiva.
Alla luce di quanto sopra, in accoglimento della opposizione proposta ex art. 615, comma 2, c.p.c. non rimane che dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria e, per l’effetto, nullo e privo di efficacia il pignoramento presso terzi notificato.
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[1] Cfr. Cass. n. 3405/2024.