Caso Zuncheddu, la raccolta firme del referendum per le vittime di errori giudiziari

lentepubblica.it La vicenda di Beniamino Zuncheddu ha acceso i riflettori su una questione di grande rilevanza, le vittime di errori giudiziari e le loro drammatiche conseguenze: è in corso per questo una raccolta firme su un referendum dedicato a una apposita proposta di legge in materia. Dopo aver trascorso 32 anni in carcere per un crimine […] The post Caso Zuncheddu, la raccolta firme del referendum per le vittime di errori giudiziari appeared first on lentepubblica.it.

Mar 29, 2025 - 12:26
 0
Caso Zuncheddu, la raccolta firme del referendum per le vittime di errori giudiziari

lentepubblica.it

La vicenda di Beniamino Zuncheddu ha acceso i riflettori su una questione di grande rilevanza, le vittime di errori giudiziari e le loro drammatiche conseguenze: è in corso per questo una raccolta firme su un referendum dedicato a una apposita proposta di legge in materia.


Dopo aver trascorso 32 anni in carcere per un crimine che non ha commesso, l’uomo è stato assolto il 27 gennaio scorso dalla Corte d’Appello di Roma, che ha annullato la condanna all’ergastolo per la strage di Sinnai, avvenuta nel 1991. Il suo caso ha suscitato indignazione e acceso il dibattito sulla necessità di un sistema di tutela per chi subisce un’ingiusta detenzione.

Il caso Zuncheddu ha reso evidente l’urgenza di riformare il sistema per tutelare chi, dopo aver pagato un prezzo altissimo per un errore giudiziario, merita almeno un sostegno per ricostruire la propria vita. Il referendum e la proposta di legge potrebbero rappresentare un passo decisivo verso una giustizia più equa e attenta ai diritti dei cittadini.

Una battaglia per la giustizia

Il lungo periodo trascorso dietro le sbarre ha rappresentato per Zuncheddu un incubo fatto di privazioni e sofferenze. Oltre alla perdita irrimediabile di anni di vita, ha dovuto affrontare condizioni carcerarie degradanti, aggravate dal sovraffollamento e dalla mancanza di spazi adeguati. Il suo caso non è isolato: ogni anno si registrano circa 1.000 episodi di ingiusta detenzione, con costi significativi per lo Stato e conseguenze devastanti per chi ne è vittima.

La proposta di legge

Alla luce di queste problematiche, nasce una proposta normativa volta a garantire un sostegno economico immediato alle persone ingiustamente detenute. L’iniziativa prevede l’erogazione di un assegno mensile a partire dall’assoluzione fino alla sentenza definitiva di risarcimento del danno. Questa misura mira a evitare che chi esce dal carcere si trovi in una condizione di totale indigenza, costretto a rivolgersi a organizzazioni caritatevoli o, nei casi più estremi, a vivere in strada.

Il disegno di legge introduce modifiche al codice di procedura penale, inserendo l’articolo 411-bis, che dispone l’istituzione di una rendita provvisoria per gli assolti. L’importo della somma sarebbe pari al doppio dell’assegno sociale e finanziato dalla Cassa delle ammende. Tale rendita avrebbe una durata minima pari al doppio del periodo trascorso in custodia cautelare. La norma si estenderebbe anche ai casi in cui la Corte d’Appello annulli una condanna in seguito a un processo di revisione, con la restituzione di tutte le somme pagate per pene pecuniarie, misure di sicurezza e risarcimenti imposti ingiustamente.

La raccolta firme per il referendum dedicato alle vittime di errori giudiziari

Parallelamente alla proposta legislativa, si sta avviando una raccolta firme per un referendum che ponga l’attenzione sul tema delle vittime di errori giudiziari. L’obiettivo è garantire una risposta concreta a chi ha subito un’ingiustizia, evitando che l’uscita dal carcere si traduca in una nuova condanna, stavolta all’emarginazione sociale ed economica.

Quesito iniziativa

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. Dopo l’articolo 411 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“411-bis. Provvedimenti in caso di ingiusta detenzione. Nei casi di cui al comma 3 dell’articolo 314, se la persona sottoposta alle indagini ha preannunciato la presentazione della domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione ai sensi dell’articolo 315, con il provvedimento che dispone l’archiviazione è ordinata la costituzione provvisoria ed immediatamente esecutiva di una rendita mensile a suo favore pari al doppio dell’assegno sociale a valere sui fondi della Cassa delle ammende. La durata delle rendita non può essere inferiore al doppio della durata della custodia cautelare sofferta. Nel computo della durata si tiene conto dei criteri di cui al comma 4 dell’articolo 314. Il diritto alla rendita si estingue se la domanda di riparazione non è presentata entro il termine di cui all’art. 315, ma le somme versate non possono essere ripetute.

2. Al comma 5 dell’art. 425, dopo la parola “disposizioni”, sono inserite le seguenti:

“Dei commi 2-bis e 2-ter dell’art. 532 e”

3. All’articolo 532 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Se l’imputato prosciolto perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha preannunciato la presentazione della domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione ai sensi dell’articolo 315, con la sentenza è ordinata la costituzione provvisoria e immediatamente esecutiva di una rendita mensile a suo favore pari al doppio dell’assegno sociale a valere sui fondi della Cassa delle ammende. La durata delle rendita non può essere inferiore al doppio della durata della custodia cautelare sofferta. Nel computo della durata si tiene conto dei criteri di cui al comma 4 dell’articolo 

314. Il diritto alla rendita si estingue se la domanda di riparazione non è presentata entro il termine di cui all’art. 

315. Le somme versate non possono essere ripetute, salvo il caso in cui il processo di concluda con sentenza di condanna irrevocabile per il reato che determinò l’applicazione della custodia cautelare.

2-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche al caso di cui al comma 2 dell’articolo 314”.

4. L’articolo 639 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 639.-1. La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso previsto dall’articolo 638, ordina:

a) la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione;

b) la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell’articolo 240 comma 2 n. 2 del codice penale;

c) se nell’istanza di revisione o nelle conclusioni sia stata preannunciata la presentazione della domanda di riparazione dell’errore giudiziario ai sensi dell’art. 643, la costituzione provvisoria ed immediatamente esecutiva di una rendita mensile a favore dell’imputato pari al doppio dell’assegno sociale a valere sui fondi della Cassa delle ammende. La durata della rendita non può essere inferiore al doppio della durata di espiazione della pena e della custodia cautelare eventualmente sofferta. Il diritto alla rendita si estingue se la domanda di riparazione non è presentata entro il termine di cui all’art. 645. Le somme versate non possono essere ripetute, salvo il caso di rigetto con sentenza irrevocabile della richiesta di revisione”.

5. Al comma 1 dell’articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la seconda lettera f-bis, è inserita la seguente:

“f-ter) ai procedimenti di cui agli articoli 315 e 646 del codice di procedura penale”.

Come aderire?

Qui si può depositare la firma per il referendum.

The post Caso Zuncheddu, la raccolta firme del referendum per le vittime di errori giudiziari appeared first on lentepubblica.it.