Si allega il testo consolidato delle “DISPOSIZIONI SUI SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI”, nel quale sono state apportate modifiche finalizzate a recepire la Direttiva 2021/2167/UE (c.d. “Secondary Market Directive”, SMD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le Direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.
In particolare, le modifiche danno attuazione all’articolo 3, comma 8, del D.lgs. 30 luglio 2024, n. 116, che nel recepire la citata direttiva stabilisce che ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell’articolo 114.6 del Testo Unico Bancario (TUB) e ai gestori di crediti dell’Unione europea operanti nel territorio della Repubblica ai sensi dell’articolo 114.9 del TUB si applicano le disposizioni contenute nella deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275, e successive modifiche, recante la disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell’articolo 128-bis del TUB.