Assicurazioni contro le calamità: tutto quello che le aziende devono sapere sui nuovi obblighi
Arriva una boccata d’ossigeno per le piccole e medie imprese italiane alle prese con i nuovi obblighi assicurativi. Il decreto legge entrato in vigore il 31 marzo 2025 posticipa infatti l’obbligo di sottoscrivere polizze contro danni da eventi catastrofali e calamità naturali sui beni materiali iscritti nello stato patrimoniale. Un rinvio che ridisegna la timeline...

Arriva una boccata d’ossigeno per le piccole e medie imprese italiane alle prese con i nuovi obblighi assicurativi. Il decreto legge entrato in vigore il 31 marzo 2025 posticipa infatti l’obbligo di sottoscrivere polizze contro danni da eventi catastrofali e calamità naturali sui beni materiali iscritti nello stato patrimoniale.
Un rinvio che ridisegna la timeline introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, creando un calendario differenziato in base alle dimensioni aziendali. Le medie imprese avranno tempo fino al 1° ottobre 2025, mentre piccole e microimprese potranno attendere fino al 31 dicembre dello stesso anno.
Situazione diversa per le grandi imprese, che mantengono la scadenza originaria del 1° aprile, ma con un significativo “periodo di grazia”: per 90 giorni, fino al 1° luglio, eventuali inadempienze non comporteranno l’esclusione da contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche, incluse quelle previste in caso di calamità.
Classificazione europea delle imprese
La normativa segue i criteri stabiliti dalla recente Direttiva UE 2023/2775 sull’aggiornamento della normativa sui bilanci d’esercizio, che fissa parametri precisi per definire le diverse categorie di imprese. Un quadro di riferimento che mira a uniformare gli obblighi a livello europeo, tenendo conto delle reali capacità di adeguamento delle diverse realtà imprenditoriali.
Adeguamenti e obblighi informativi
Un aspetto cruciale riguarda gli obblighi informativi, che scatteranno contestualmente all’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo. Ma c’è di più: le compagnie assicurative sono già tenute ad offrire polizze conformi alla nuova normativa, indipendentemente dalle proroghe concesse alle imprese.
Per chi ha già sottoscritto polizze, la situazione è articolata. Quelle già conformi restano valide, mentre quelle non allineate alla nuova normativa dovranno essere adeguate al primo rinnovo utile. Tuttavia, se la scadenza cade prima del termine della proroga, le imprese potranno attendere fino all’ultima data utile prima dell’obbligo definitivo.
Le incognite del mercato
La gestione dei rinnovi potrebbe generare zone d’ombra, soprattutto perché le compagnie potrebbero rifiutarsi di prorogare contratti non conformi oltre la scadenza legale, creando potenziali vuoti di copertura.
Le grandi imprese, chiamate ad adeguarsi immediatamente, avranno comunque la possibilità di negoziare condizioni più flessibili grazie al loro maggiore potere contrattuale. Un vantaggio non indifferente rispetto alle realtà più piccole, che potrebbero trovarsi in difficoltà nel reperire offerte adeguate alle loro esigenze specifiche.
Secondo gli esperti del settore, il rinvio per le PMI potrebbe avere un impatto sulla stabilità complessiva del mercato assicurativo, rallentando la creazione di quella base mutualistica necessaria per coprire efficacemente i rischi derivanti da eventi catastrofali. Un tema particolarmente rilevante in un paese come l’Italia, caratterizzato da elevato rischio sismico e idrogeologico.
Le risposte del Ministero del Made in Italy
Per chiarire alcuni aspetti chiave dell’obbligo assicurativo, il Ministero del Made in Italy ha pubblicato una serie di domande e risposte (FAQ), che aiutano le imprese a comprendere meglio i loro obblighi e le modalità di adeguamento:
- Chi deve stipulare l’assicurazione se i beni impiegati nell’impresa sono in affitto o leasing? L’obbligo ricade sull’impresa che utilizza i beni, indipendentemente dal fatto che ne sia proprietaria. Sono esentati solo i beni già coperti da una polizza analoga stipulata da un altro soggetto.
- I beni abusivi devono essere assicurati? No, gli immobili con abusi edilizi o privi delle autorizzazioni previste sono esclusi dall’obbligo assicurativo.
- E i beni immobili in costruzione? Anche questi non rientrano tra quelli soggetti all’obbligo, in quanto non ancora considerati immobilizzazioni definitive.
- Si possono sottoscrivere polizze collettive? Sì, le imprese possono aderire a polizze collettive per adempiere all’obbligo.
- Tutte le imprese sono soggette all’obbligo assicurativo? Sì, indipendentemente dalla loro iscrizione nel Registro delle Imprese, a meno che non rientrino nella categoria delle imprese agricole, che sono escluse.
- Quando devono essere adeguate le polizze già esistenti? L’adeguamento è previsto al primo rinnovo utile della polizza in essere.
- Gli studi professionali devono sottoscrivere una polizza? Sì, se l’attività è registrata nel Registro delle Imprese.
- E gli imprenditori che lavorano da casa? Devono assicurare solo la porzione dell’immobile utilizzata per l’attività d’impresa.
- Le imprese che non possiedono beni materiali sono obbligate a stipulare una polizza? No, se non impiegano alcuno dei beni indicati dal Codice Civile, non sono soggette all’obbligo.
- I veicoli iscritti al PRA sono soggetti all’obbligo? No, i veicoli registrati al PRA non rientrano tra i beni soggetti a copertura obbligatoria.
Uno sguardo al futuro
Il decreto rappresenta un compromesso tra l’esigenza di proteggere il patrimonio aziendale dagli eventi estremi – sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici – e la necessità di non appesantire eccessivamente la gestione finanziaria delle imprese di minori dimensioni, già provate da anni di instabilità economica.
Resta da vedere se questa proroga sarà sufficiente a preparare adeguatamente il tessuto imprenditoriale italiano a una nuova cultura della gestione del rischio, o se rappresenterà solo un rinvio di problemi che, prima o poi, dovranno essere affrontati.
Nel frattempo, esperti del settore consigliano alle imprese di non attendere le scadenze ultime per informarsi e valutare le diverse opzioni disponibili sul mercato, considerando che la tempestività nella scelta potrebbe tradursi in condizioni più vantaggiose e in una protezione più adeguata ai rischi specifici della propria attività.
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