Anatocismo: non c’è peggioramento delle condizioni contrattuali

Il Tribunale di Milano, con la sentenza in commento, è tornato a pronunciarsi di recente sul tema della capitalizzazione degli interessi, fornendo interessanti spunti di riflessione su una questione dibattuta da anni. La causa era stata instaurata da una società correntista contro una Banca, in relazione ad un rapporto di conto corrente aperto prima del […] L'articolo Anatocismo: non c’è peggioramento delle condizioni contrattuali proviene da Iusletter.

Mar 25, 2025 - 13:12
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Il Tribunale di Milano, con la sentenza in commento, è tornato a pronunciarsi di recente sul tema della capitalizzazione degli interessi, fornendo interessanti spunti di riflessione su una questione dibattuta da anni.

La causa era stata instaurata da una società correntista contro una Banca, in relazione ad un rapporto di conto corrente aperto prima del 2000, sul quale erano stati addebitati (illegittimamente, secondo la correntista) interessi anatocistici e ultralegali, nonché commissioni e spese non pattuite per iscritto.

Il Tribunale di Milano, tuttavia, non condivideva le doglianze di parte attrice in tema di anatocismo, stante l’intervenuto adeguamento da parte della Banca alla delibera CICR del 9.02.2000.

In particolare, la sentenza ha affermato che: “Intervenuta la delibera C.I.C.R. del 9.2.00, la banca convenuta, in conformità alla medesima, risulta avere adeguato le condizioni del contratto mediante pubblicazione delle nuove condizioni nella Gazzetta Ufficiale (v. doc. n. 1 convenuta).

Ai sensi dell’art. 7 commi 2 e 3 della delibera in questione, nella fattispecie non occorreva, peraltro, una nuova sottoscrizione del contratto, dal momento che la modifica inserita non è peggiorativa rispetto alle condizioni precedentemente “applicate”, poiché con riferimento agli interessi debitori rimane ferma la precedente capitalizzazione trimestrale applicata, mentre quella relativa agli interessi creditori passa dalla capitalizzazione annuale a quella trimestrale.

Dunque, deve ritenersi che le condizioni contrattuali derivanti dall’adeguamento non costituivano un peggioramento rispetto a quelle precedenti. In proposito si deve tenere presente che l’art. 7 comma 2 della citata delibera C.I.C.R. richiede espressamente di effettuare la valutazione di peggioramento delle nuove condizioni contrattuali con riferimento non alle condizioni legali, ma a quelle di fatto “applicate” concretamente dalla banca in precedenza, anche se in base a clausole nulle.”

Di conseguenza, il Tribunale di Milano ha ritenuto non più condivisibile quanto affermato dalla Suprema Corte in Cass. n. 9140/2020, sulla scorta del fatto che: “in primo luogo la dichiarazione di illegittimità del comma 3 dell’art. 25 D. L. vo n. 342/99 non ha riguardato l’adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera CICR, ma solo il regime di sanatoria che il legislatore aveva previsto per il periodo precedente e in secondo luogo perché se si ritenesse che, essendo le vecchie clausole tutte nulle poiché contrarie al previgente divieto di anatocismo, non si potrebbero più ritenere ancora applicabili il comma 2 e il comma 3 della delibera CICR atteso che ogni introduzione di anatocismo, anche con la stessa periodicità nel conteggio di interessi sia debitori sia creditori, sarebbe comunque un peggioramento delle condizioni contrattuali e sarebbe allora sempre necessaria l’approvazione della clientela. D’altro canto, secondo la normativa dell’epoca l’adeguamento si effettuava in via generale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; non rientra, dunque, in tale meccanismo la notizia per iscritto, che doveva essere data alla clientela alla prima occasione solo per mera opportunità, come chiarisce la norma.”

Il Giudice, invece, ha richiamato il recente revirement della Suprema Corte di Cassazione, che, modificando il proprio precedente orientamento, ha ritenuto che: “La condizione prevista dalla delibera Cicr quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”. Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto,

non anche invece – come capziosamente pretende la ricorrente – tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione. A seguire la tesi, la stessa previsione di una possibilità di adeguamento sarebbe priva di senso logico, visto che, rispetto a un effetto di nullità del tipo di quello sopra considerato (incentrato sul correttivo del calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione), mai si potrebbe discorrere di prassi anatocistica non peggiorativa” (v. Cass. n. 5064/2024).

Pertanto, nel caso di specie, l’applicazione di interessi anatocistici a decorrere dall’1.7.2000 è stata ritenuta una pratica legittima.

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