Accise energia, la gerarchia dei rimborsi sull’addizionale provinciale
Una recente pronuncia della Corte costituzionale può incidere sui rimborsi di una ex voce all’interno delle bollette elettriche. La sentenza della Corte costituzionale n. 43, pubblicato il 15 aprile, sancisce che l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia è illegittima perché “non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto Ue, dal momento che la norma istitutiva […] The post Accise energia, la gerarchia dei rimborsi sull’addizionale provinciale first appeared on QualEnergia.it.

Una recente pronuncia della Corte costituzionale può incidere sui rimborsi di una ex voce all’interno delle bollette elettriche.
La sentenza della Corte costituzionale n. 43, pubblicato il 15 aprile, sancisce che l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia è illegittima perché “non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto Ue, dal momento che la norma istitutiva ne prevede solo una generica destinazione del gettito in favore delle Province”.
L’addizionale è nata con l’art. 6 del DL. n. 511/1988, poi abrogato a partire dal 1° gennaio 2012 perché giudicato non compatibile con la direttiva europea 2008/118/Ce dalla Corte di Giustizia Ue.
A ridare attualità alla vicenda è un passaggio della sentenza in cui si precisa che “i clienti dei fornitori potranno ora esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato)”.
In sostanza, si precisano i ruoli nella catena dei rimborsi, ma non per tutti, visto che la vicenda coinvolge solo chi non ha superato i tempi prescrittivi per richiedere il ristoro e chi ha già avviato la relativa azione legale.
Sulla vicenda erano già arrivate precedenti sentenze: Cassazione n. 27101 del 2019, Corte di Giustizia 11 aprile 2024 (causa C-316/22) e Cassazione n. 21883 del 2 agosto 2024 le principali, con quest’ultima che aveva individuato nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’ente tenuto ai rimborsi, facendo uscire di scena le Province.
Si ricorda che l’addizionale era stata istituita in favore delle Province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. La misura dell’accisa era di 9,30 euro per mille kWh. Le Province però, potevano deliberare aumenti fino a 11,40 euro per mille kWh.
- La sentenza (pdf)