Ricostituzione del rapporto di lavoro: chiarimenti sull'inquadramento delle mansioni

lentepubblica.it Con il parere 266 CFL l’ARAN fornisce interessanti chiarimenti in merito all’inquadramento delle mansioni per i dipendenti degli enti locali nell’ambito della procedura relativa alla ricostituzione del rapporto di lavoro. L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha fornito un chiarimento in merito alla possibilità di modificare le mansioni di un dipendente che richiede […] The post Ricostituzione del rapporto di lavoro: chiarimenti sull'inquadramento delle mansioni appeared first on lentepubblica.it.

Mar 5, 2025 - 10:03
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Ricostituzione del rapporto di lavoro: chiarimenti sull'inquadramento delle mansioni

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Con il parere 266 CFL l’ARAN fornisce interessanti chiarimenti in merito all’inquadramento delle mansioni per i dipendenti degli enti locali nell’ambito della procedura relativa alla ricostituzione del rapporto di lavoro.


L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha fornito un chiarimento in merito alla possibilità di modificare le mansioni di un dipendente che richiede la ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 26 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 16 novembre 2022.

La procedura della ricostituzione del rapporto di lavoro

La ricostituzione del rapporto di lavoro è il ripristino del contratto di un dipendente che si era precedentemente dimesso, consentendogli di tornare a lavorare per lo stesso ente. Nel contesto del CCNL Funzioni Locali, questa possibilità è regolata dall’articolo 26 del contratto del 16 novembre 2022, che permette a un lavoratore di chiedere la riassunzione entro cinque anni dalla data delle dimissioni.

Se la richiesta viene accolta, il dipendente viene reintegrato nella stessa posizione lavorativa ricoperta prima della cessazione, in base al sistema di classificazione dell’ente. Questo significa che può riprendere mansioni equivalenti, senza modifiche sostanziali rispetto al ruolo precedentemente svolto.

Cosa si intende per inquadramento delle mansioni?

L’inquadramento delle mansioni si riferisce alla classificazione professionale di un dipendente all’interno di un ente o di un’organizzazione, determinando il tipo di attività che può svolgere in base al livello gerarchico e al profilo professionale assegnato.

Nel contesto del CCNL Funzioni Locali, questo concetto implica che, in caso di ricostituzione del rapporto di lavoro, il dipendente debba essere reintegrato nella stessa posizione occupata prima della cessazione, con mansioni equivalenti a quelle svolte in precedenza. Ciò garantisce che il lavoratore non risulti assegnato a compiti di livello inferiore o a responsabilità non compatibili con il suo profilo professionale

Ricostituzione del rapporto di lavoro: chiarimenti ARAN sull’inquadramento delle mansioni

Il quesito riguarda la facoltà, per un lavoratore dimissionario che ottenga il ripristino del contratto, di essere assegnato a incarichi diversi da quelli svolti prima della cessazione del rapporto.

Secondo l’interpretazione fornita dall’ARAN nel parere CFL266, la normativa contrattuale stabilisce che il dipendente che ha interrotto il proprio rapporto di lavoro per dimissioni può presentare richiesta di riassunzione entro un periodo massimo di cinque anni dalla data della cessazione. Qualora la domanda venga accolta, il lavoratore deve essere reintegrato nella stessa posizione precedentemente ricoperta, secondo il sistema di classificazione vigente nell’ente di appartenenza.

La disposizione contrattuale in questione specifica che la “medesima posizione” si riferisce all’inquadramento professionale, implicando che le mansioni assegnate al momento della riassunzione siano comunque equivalenti a quelle esercitate prima della cessazione. Ciò significa che, pur potendo esserci margini di adattamento organizzativo, il dipendente non può essere destinato a compiti sostanzialmente diversi rispetto a quelli precedenti.

Il parere dell’ARAN fornisce quindi un’interpretazione chiara sulla corretta applicazione dell’articolo 26, confermando che il ripristino del rapporto di lavoro non comporta variazioni significative nell’assegnazione delle mansioni, se non nel rispetto del principio di equivalenza funzionale.

Il testo del parere

Qui il documento completo.

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