Ricercatrice Aire: esenti i redditi da ricerca in Italia

![CDATA[L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 113 del 17 aprile 2025, ha confermato che i redditi da ricerca prodotti in Italia da una ricercatrice iscritta all’AIRE e residente nei Paesi Bassi non sono imponibili nel nostro Paese per un periodo non superiore ai due anni. La Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Paesi bassi, all’articolo 20, stabilisce che le remunerazioni provenienti da uno Stato contraente e corrisposte a professori, membri del corpo insegnante e ricercatori, che soggiornino in tale Stato a soli fini di insegnamento o ricerca, siano riconosciute di esclusiva pertinenza impositiva dello Stato contraente di residenza. Il Paese della fonte, invece, rinuncia al suo potere impositivo, seppure con un limite temporale che il Trattato stabilisce in due anni. Pertanto, considerato che nel caso esaminato la ricercatrice è residente nei Paesi Bassi e si reca in Italia solo per lo svolgimento dell'attività di ricerca, sulla base di un contratto di lavoro sottoscritto con un’università italiana, può usufruire della non imponibilità in Italia del reddito ricevuto dall'Università italiana per un periodo massimo di due anni.]]

Apr 18, 2025 - 23:20
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Ricercatrice Aire: esenti i redditi da ricerca in Italia
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L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 113 del 17 aprile 2025, ha confermato che i redditi da ricerca prodotti in Italia da una ricercatrice iscritta all’AIRE e residente nei Paesi Bassi non sono imponibili nel nostro Paese per un periodo non superiore ai due anni.

La Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Paesi bassi, all’articolo 20, stabilisce che le remunerazioni provenienti da uno Stato contraente e corrisposte a professori, membri del corpo insegnante e ricercatori, che soggiornino in tale Stato a soli fini di insegnamento o ricerca, siano riconosciute di esclusiva pertinenza impositiva dello Stato contraente di residenza. Il Paese della fonte, invece, rinuncia al suo potere impositivo, seppure con un limite temporale che il Trattato stabilisce in due anni.

Pertanto, considerato che nel caso esaminato la ricercatrice è residente nei Paesi Bassi e si reca in Italia solo per lo svolgimento dell'attività di ricerca, sulla base di un contratto di lavoro sottoscritto con un’università italiana, può usufruire della non imponibilità in Italia del reddito ricevuto dall'Università italiana per un periodo massimo di due anni.]]