La disciplina del patent box è stata completamente riscritta dall'art. 6 del D.L. n. 146/21. Questa disposizione, di fatto, ha sostituito il precedente regime agevolativo sostituendolo con un regime di deduzione dei costi di ricerca e sviluppo relativi a beni immateriali.
Di seguito, quindi, andiamo ad analizzare i principali elementi rilevanti connessi alla disciplina del nuovo patent box in relazione alla pubblicazione dei chiarimenti forniti dalla .
Che cos'è il regime del patent box
Il regime del patent box rientra tra i regimi, presenti anche in altri Stati, finalizzati ad incentivare la crescita e lo sfruttamento economico di beni immateriali nell'esercizio di attività di impresa. Si tratta di un regime che mira alla valorizzazione del ruolo dei beni immateriali nella creazione di valore aggiunto da parte delle imprese.
Al fine di evitare artificiose delocalizzazioni del reddito imponibile dai Paesi dove è generato il valore a favore di Stati caratterizzati da una fiscalità agevolata, sono state fornite dall’OCSE raccomandazioni volte a garantire un allineamento degli elementi sostanziali (es. sostenimento dei costi e dei rischi connessi alla ricerca e sviluppo per l’ottenimento, il sostegno e il mantenimento dei beni immateriali) con quelli formali (es. titolarità dei beni immateriali e dei relativi redditi).
In linea con le raccomandazioni OCSE (“Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance”, Action 5, 2015 Final Report”), il regime Patent box non integra elementi di concorrenza fiscale dannosa, in quanto l’attribuzione dell’agevolazione fiscale è direttamente collegata al sostenimento delle spese per il potenziamento e la creazione dei beni immateriali che generano valore.
Meccanismo di funzionamento
La normativa del patent box (art. 6 D.L. n. 146/21) prevede una deduzione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti su beni immateriali, ad esclusione dei marchi di impresa e del know how. Nel dettaglio, la nuova disciplina agevolativa consente:
Di maggiorare del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, potenziamento, tutela ed accrescimento del valore dei beni immateriali già esistenti;
Di recuperare, a decorrere dal periodo di imposta in un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e sviluppo che hanno contribuito alla sua creazione.
Per i soggetti che esercitano l'opzione per questo regime, i costi di ricerca e sviluppo sono maggiorati del 110% (co. 3 e 5, art. 6 D.L. n. 146/21), sia ai fini delle imposte sui redditi (IRES) che dell'IRAP. In buona sostanza, l'agevolazione consiste una una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi ed IRAP. In pratica, il risparmio di imposta è pari al 30,69% dei costi sostenuti (considerando un aliquota complessiva del 27,9%).
Esempio di applicazione
Proviamo a chiarire meglio con un esempio. Ipotizz...