Modello 770/2025: cos’è, scadenze e istruzioni

Il Modello 770/2025 (Provv. AE 31 gennaio 2025 n. 25978) è il documento chiave che riepiloga l’operato del sostituto d’imposta nel corso del 2024 e deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate. Attraverso questa comunicazione vengono comunicati i dati relativi alle ritenute operate nell’anno precedente ed i relativi versamento e le compensazioni effettuate, come anche il riepilogo dei […] L'articolo Modello 770/2025: cos’è, scadenze e istruzioni proviene da Fiscomania.

Feb 11, 2025 - 12:37
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Modello 770/2025: cos’è, scadenze e istruzioni

Il Modello 770/2025 (Provv. AE 31 gennaio 2025 n. 25978) è il documento chiave che riepiloga l’operato del sostituto d’imposta nel corso del 2024 e deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate. Attraverso questa comunicazione vengono comunicati i dati relativi alle ritenute operate nell’anno precedente ed i relativi versamento e le compensazioni effettuate, come anche il riepilogo dei crediti. Per questo andiamo a vedere i principali aspetti di questo modello.

Cos’è il Modello 770

Il modello 770/2025 (periodo d’imposta 2024) deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

  • Redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
  • Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • Dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010);
  • Locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);
  • Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

L’invio del modello è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso – nei diversi termini previsti dall’art. 4 del DPR n. 322/98 (16 marzo 2025 ovvero il 31 ottobre 2025) – la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.

Il Modello 770 è uno dei principali documenti che i sostituti di imposta, ovvero datori di lavoro, enti, ma anche Amministrazioni dello Stato, devono inviare ogni anno entro il 31 ottobre, inserendo diverse informazioni. Questo documento deve contenere i dati sui versamenti e le ritenute effettuate durante l’anno precedente.

Si compone di diversi quadri in cui inserire le varie informazioni, e diversi soggetti sono obbligati ad inviarlo compilato, successivamente all’invio della Certificazione Unica. Dopo è anche possibile inviare un modello correttivo o uno integrativo, e il documento si può presentare online, ad un centro CAF o con l’aiuto di un intermediario abilitato.

Novità 2025: modello semplificato

Tra le novità si segnala anche che con effetti a partire dall’anno d’imposta 2025 e comunque in via sperimentale e facoltativa, i sostituti d’imposta potranno comunicare i dati nel modello F24. In questo modo possono evitare di inserirli anche nel modello.

Sperimentazione verso la cancellazione del modello

Possono optare per il modello 770 semplificato i sostituti d’imposta che al 31 dicembre dell’anno precedente hanno non più di 5 dipendenti, che erogano solo redditi di lavoro dipendente, assimilato e autonomo e che versano le relative ritenute/trattenute con il modello F24 presentato attraverso i servizi telematici Fisconline o Entratel.

Con l’art. 16 del D.Lgs. n. 1/24, avente ad oggetto la semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, il legislatore ha avviato la sperimentazione di un sistema alternativo per la certificazione delle ritenute. Questo meccanismo è applicabile dai versamenti effettuati nel 2025. In particolare, al momento dei versamenti mensili delle ritenute operate effettuati tramite modello F24 telematico, deve essere comunicato anche l’ammontare delle ritenute operate, gli importi a credito da utilizzare in compensazione ed ulteriori dati.

il nuovo meccanismo è applicabile a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno d’imposta 2025. Per questo motivo è stato creato il nuovo prospetto delle ritenute/trattenute operate in cui va riportato l’ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento, l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute in caso di ravvedimento, etc.

Invio della Certificazione unica

Questo documento è importante per i sostituti di imposta e per i lavoratori, poiché serve a riassumere tutti i redditi erogati ai dipendenti, e a dichiararli correttamente al fisco. L’invio di questo documento è obbligatorio per tutti i sostituti di imposta, per cui il mancato invio può comportare un’omessa dichiarazione e quindi può portare a sanzioni anche molto salate.

La Certificazione Unica deve essere inviata al fisco, e consegnata ai lavoratori, ogni anno per dichiarare quali sono state le ritenute effettuate durante l’anno, e eventuali dati contributivi e assicurativi associati. La Certificazione unica e il 770 vanno di pari passo, e compongono la dichiarazione obbligatoria per i sostituti di imposta e le Amministrazioni dello Stato.

Per i lavoratori subordinati, ricevere la Certificazione unica è fondamentale per poter procedere con la comunicazione della dichiarazione dei redditi, per dichiarare al fisco quanto è stato percepito durante l’anno, e da quali fonti, e per l’adeguamento secondo conguaglio delle imposte. Nel caso in cui il lavoratore non ricevesse questo documento, deve prontamente richiederlo al proprio sostituto di imposta, come il datore di lavoro o un ente pubblico.

Per approfondire: “Mancata ricezione della Certificazione unica: cosa fare?“.

Quali dati deve contenere

Abbiamo visto che l’invio al fisco del Modello 770 è obbligatorio, e i sostituti di imposta possono procedere con il supporto degli intermediari abilitati. Ma quali dati e informazioni deve contenere? Si tratta delle seguenti informazioni:

  • Ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • Ritenute operate sui redditi da lavoro autonomo;
  • Ritenute operate su provvigioni e redditi diversi;
  • Dividendi, proventi e redditi da capitale, le ritenute sui pagamenti relativi a bonifici per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
  • Locazioni brevi inserite nella Certificazione Unica;
  • Somme liquidate successivamente al pignoramento presso terzi;
  • Somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;
  • Somme percepite da cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi;
  • Somme dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.


Queste informazioni devono essere comunicate prontamente al fisco entro la scadenza, tuttavia si può procedere solamente dopo che è stato inviato l’altro documento, la Certificazione Unica, ai dipendenti, collaboratori e al fisco.

Soggetti obbligati alla presentazione

Hanno l’obbligo di presentazione i diversi sostituti di imposta e delle Amministrazioni dello Stato. Più nel dettaglio, devono presentare queste dichiarazioni:

  • Le società di capitali: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, purché residenti all’interno dello Stato italiano;
  • Enti commerciali equiparati alle società di capitali, ovvero enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività di tipo commerciale, purché residenti all’interno dello Stato italiano;
  • Gli enti non commerciali, ovvero enti pubblici, come le Regioni, Provincie, Comuni e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, purché residenti nel territorio dello Stato italiano;
  • Le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
  • Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato italiano;
  • Trust;
  • I condomini;
  • Le società di persone, come società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato italiano;
  • Società di armamento che risiedono nel territorio dello Stato italiano;
  • Le società di fatto o irregolari che risiedono nel territorio dello Stato italiano;
  • Le società o le associazioni senza personalità giuridica, costituite tra presone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, residenti nel territorio dello Stato italiano;
  • Aziende coniugali, ovvero se l’attività è esercitata tra coniugi residenti nel territorio dello Stato italiano;
  • Gruppi Europei di Interesse Economico;
  • Persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole;
  • Persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • Persone fisiche che operano le ritenute alla fonte e aderiscono al regime forfettario
  • Le Amministrazioni dello stato, anche con ordinamento autonomo;
  • I curatori fallimentari, commissari liquidatori, eredi che non proseguono l’attività del sostituto di imposta estinto.

Inoltre, devono presentarlo:

  • Coloro che nel periodo di imposta hanno applicato l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari;
  • Coloro che hanno applicato nel periodo l’imposta sostitutiva sui dividendi;
  • Coloro che hanno applicato nel periodo l’imposta sostitutiva di cui all’art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, e all’art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, testo unico delle imposte sui redditi;
  • Coloro che sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 6, comma 2 e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997;
  • Coloro che sono tenuti all’obbligo della comunicazione degli utili pagati nel periodo di imposta;
  • I rappresentanti fiscali di un soggetto non residente.


Nel caso di soggetti obbligati alla presentazione del Modello 770 per conto di soggetti non residenti, o per intermediari non residenti, devono presentare nel documento i relativi quadri in modo separato da quelli dell’imposta sostitutiva o della ritenuta versata con riferimento alla propria attività di intermediari.

Scadenza di presentazione 2025

Il Modello 770 deve necessariamente essere presentato dai soggetti visti prima entro la scadenza del 31 ottobre dell’anno successivo a quello per cui si presenta la dichiarazione.

Suddivisione dei modelli 770

Il sostituto d’imposta, tenuto alla presentazione di entrambi i modelli, può produrre il 770 Semplificato comprensivo dei quadri ST, SV e SX. Questo qualora non abbia effettuato compensazioni “interne” tra i versamenti relativi al 770 Semplificato e quelli attinenti il 770 Ordinario. Il sostituto d’imposta ha la facoltà di suddividere il 770 Semplificato in due parti:

  • Una parte con il frontespizio, le comunicazioni lavoro dipendente e assimilati e i relativi prospetti SS, ST, SV, SX e SY;
  • L’altra parte con il frontespizio, le comunicazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i rispettivi prospetti SS, ST, SX e SY.

Tale modalità di trasmissione è possibile se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • Devono essere trasmesse sia le Comunicazioni dati relativi al lavoro dipendente e assimilati, sia le Comunicazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • Non devono essere state effettuate compensazioni interne tra i versamenti di ritenute attinenti il lavoro dipendente e il lavoro autonomo. Né tra tali versamenti e quelli attinenti i redditi di capitale.

Struttura delle dichiarazioni

Le due dichiarazioni, il modello semplificato e ordinario, hanno strutture diverse.

Composizione del modello semplificato

Il Modello semplificato deve essere presentato dai soggetti che nell’anno precedente hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e da coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps e/o premi assicurativi dovuti all’Inail. E’ formato dalle seguenti parti:

  • Frontespizio;
  • Comunicazione dati delle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale. Documento da utilizzare per l’indicazione dei dati fiscali, contributivi e assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, le indennità di fine rapporto ed equipollenti, le altre indennità e l’assistenza fiscale;
  • Comunicazione dei dati delle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • Prospetto SS, contenente i dati riassuntivi relativi a quelli riportati nelle comunicazioni del modello di dichiarazione;
  • Prospetto ST, contenente i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle trattenute di addizionali regionali all’IRPEF, alle trattenute per assistenza fiscale e ad alcune imposte sostitutive;
  • Il prospetto SV, contenente i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all’Irpef e alle trattenute per assistenza fiscale;
  • Prospetto SX, in cui deve essere indicato il riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate;
  • Prospetto SY, contenente i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute.

Composizione del modello ordinario

Il Modello ordinario è composto dalle seguenti parti:

  • Frontespizio;
  • Quadri staccati, destinati all’esposizione delle somme e dei valori corrisposti in relazione alle diverse tipologie di redditi, esclusi quelli già contemplati nel modello semplificato:
    • Quadro SF – Redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati, redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta imputabili a soggetti non residenti;
    • Quadro SG – Somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione. Rendite delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale;
    • Il Quadro SH – Redditi di capitale, premi e vincite, proventi delle accettazioni bancarie, proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
    • Quadro SI – Utili e proventi equiparati pagati nel periodo di imposta;
    • Quadro SK – Comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti, nonché altri dati delle società fiduciarie;
    • Il Quadro SL – Proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto estero e italiano, soggetti a ritenuta a titolo d’acconto;
    • Quadro SM – Proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto estero e di diritto italiano, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta;
    • Quadro SO – Comunicazione delle operazioni, da parte degli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze (art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del Tuir). Segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla segnalazione dell’Ivie per i soggetti da essi rappresentati;
  • Il Quadro SP – Titoli atipici;
  • Quadro SQ – Comunicazione dei dati dei versamenti dell’imposta sostitutiva applicata sui proventi delle obbligazioni. Nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema Monte Titoli spa.
  • Quadro SS – Dati riassuntivi relativi concernenti quelli riportati nei diversi quadri della dichiarazione;
  • Quadro ST – Ritenute alla fonte operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive effettuate;
  • Quadro SV – Trattenute di addizionali comunali all’Irpef e alle trattenute per assistenza fiscale;
  • Il Quadro SX – Riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate;
  • Quadro SY – Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010. Deve essere altresì utilizzato per l’indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.

Quadro ST: ritenute operate

Il quadro ST è composto da quattro sezioni:

  • sezione I Erario, la cui compilazione è automatica all’import dei movimenti derivanti dal ravvedimento operoso F24 e alla conferma del quadro 03 Gestione Movimenti.
  • sezione II Addizionale Regionale, la cui gestione è completamente manuale, ad eccezione dell’import dei movimenti provenienti dall’attività sportiva dilettantistica e dei movimenti derivanti dal ravvedimento operoso F24; l’operatività di quest’ultimi è la stessa del quadro ST.
  • sezione III Ritenute su redditi;
  • sezione IV Imposta Sostitutiva.

Dati del sostituto di imposta

Il sostituto di imposta deve inserire nel modello i propri dati nella sezione apposita, senza omettere nessuna informazione, ovvero:

  • I dati identificativi: nome, cognome e codice fiscale, denominazione o ragione sociale, Comune di nascita;
  • Codice attività;
  • Contatti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
  • Dati del soggetto estero;
  • Codici dello Stato, natura giuridica del soggetto, situazione;
  • Dicastero;
  • Eventuali casi particolari.

Dati del rappresentante firmatario della dichiarazione

Per ciò che riguarda i dati del rappresentante che firma la dichiarazione, si tratta di tutte le informazioni di chi sottoscrive la dichiarazione, in base ai codici presenti in questa tabella.

Per ciò che riguarda il visto di conformità, va inserito dal responsabile del CAF o dal professionista che lo rilascia, per cui vanno inseriti negli appositi spazi i dati anche di questo soggetto intermediario. 

Come presentare il modello

Una volta compilato deve essere presentato al fisco, ovvero all’Agenzia delle Entrate, attraverso diversi canali. Risulta possibile inviare il documento tramite:

  • Canali ufficiali online dell’Agenzia delle Entrate;
  • Rivolgendosi ad un centro CAF abilitato;
  • Rivolgendosi ad un professionista intermediario abilitato;
  • Tramite altri soggetti incaricati, per le Amministrazioni dello Stato;
  • Tramite società appartenenti al gruppo.


Nel caso in cui si utilizzi lo strumento telematico, si riceverà una conferma successivamente all’invio e alla ricezione del file, con esito positivo. Per presentare il documento online si utilizza Fisconline o Entratel, in base al soggetto dichiarante.

Modello correttivo e integrativo

Il Modello 770 correttivo si utilizza entro la scadenza della presentazione, per rettificare una dichiarazione già inviata precedentemente. Si può procedere in questo modo in caso di errori, barrando la casella “correttiva nei termini” ad indicare che questo documento è quello correttivo. Il Modello in questo caso deve comunque contenere tutte le informazioni, anche quelle inviate precedentemente.

Il Modello 770 integrativo invece si utilizza successivamente alla scadenza dei termini dell’invio di tale documento, presentando un nuovo documento e barrando “dichiarazione integrativa“. Questo documento può essere inviato successivamente all’invio di un documento similare precedente, per aggiungere eventuali informazioni mancanti. 

Mentre con il modello correttivo non vengono applicate sanzioni, perché si procede secondo i termini previsti, nel modello integrativo vengono applicate sanzioni per il ritardo, tuttavia è possibile chiedere un ravvedimento operoso per ridurre l’entità della sanzione.

In caso di approfondimenti sulla presentazione di modelli correttivi o integrativi è utile la lettura di questo articolo di approfondimento: “Ravvedimento delle ritenute fiscali“.

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