Modello 770 dividendi e redditi di capitale

La compilazione del modello 770 rappresenta un obbligo per i sostituti d’imposta. Un aspetto peculiare riguarda la distribuzione di dividendi e i proventi equiparati, che richiedono l’inserimento di informazioni specifiche nei quadri dedicati, come il quadro SI e il quadro SK. In particolare, la compilazione del modello 770 può interessare i quadri: Il quadro SI […] L'articolo Modello 770 dividendi e redditi di capitale proviene da Fiscomania.

Mar 3, 2025 - 08:09
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Modello 770 dividendi e redditi di capitale

La compilazione del modello 770 rappresenta un obbligo per i sostituti d’imposta. Un aspetto peculiare riguarda la distribuzione di dividendi e i proventi equiparati, che richiedono l’inserimento di informazioni specifiche nei quadri dedicati, come il quadro SI e il quadro SK. In particolare, la compilazione del modello 770 può interessare i quadri:

  • SI – Utili e proventi equiparati
  • SK – Utili corrisposti
  • ST – Sezione I erario e sezione III ritenute su reddito di capitale

Il quadro SI deve essere compilato a prescindere dall’assoggettamento o meno a ritenuta. Diversamente, il quadro SK deve essere compilato soltanto per i dividendi non assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Il quadro ST riguarda l’indicazione del mese e anno di versamento del dividendo, il codice 1035 e la data di versamento della ritenuta.

Quadro SI: distribuzione di utili e proventi equiparati

Il quadro SI deve essere utilizzato per indicare gli utili pagati nell’anno 2024 derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito della società, nonché per l’indicazione dei dati relativi ai proventi equiparati agli utili.

Il quadro deve essere compilato per tutti i dividendi distribuiti, indipendentemente dalla presenza di ritenute. In questo quadro, si indicano gli utili sui quali sono state applicate le ritenute nei righi da SI4 a SI13. I dividendi non assoggettati a ritenuta devono essere indicati nel rigo SI14

Gli utili devono essere indicato con esclusivo riferimento alla data di incasso non rilevando la delibera. Nel prospetto devono essere indicato anche i proventi di fonte estera sui quali sono state applicate le ritenute previste dall’art. 27 del DPR n. 600/73.

Su utili e proventi equiparati corrisposti ad enti soggetti a imposta sul reddito delle società, negli stati UE e SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni è applicata l’aliquota ridotta di cui all’art. 27, co. 3-ter DPR n. 600/73 (pari all’1,2%). L’aliquota della ritenuta è ridotta all’11% sugli utili corrisposti a fondi pensione istituiti negli UE e SEE inclusi nella white list.

Nel prospetto devono trovare indicazione anche gli utili corrisposti alle società semplici assoggettati a ritenuta ai sensi dell’art. 27 del DPR n. 600/73 in applicazione del regime per trasparenza in capo ai soci (art. 32-quater D.L. n. 124/19).

Se sono state applicate ritenute, il quadro ST deve essere compilato per indicare il mese di versamento del dividendo e l’importo della ritenuta versata.

Soggetti obbligati alla compilazione

Devono compilare il quadro SI:

  • Le società di capitali (Spa, Srl, Sapa) che hanno distribuito utili;
  • Gli enti commerciali e non commerciali che erogano utili o proventi assimilati;
  • Le società di persone in caso di distribuzione di utili non imputati per trasparenza;
  • Gli intermediari finanziari e fiduciari che gestiscono distribuzioni di utili.

Quadro SK: Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti nonché altri dati delle società fiduciarie

Il quadro SK deve essere compilato solo per i dividendi non assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva. In questo caso, vanno indicati i dati identificativi dei percipienti.

Nel quadro devono essere indicati i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nel periodo di imposta, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (compresi i proventi da titoli, strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione).

Devono essere indicati i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva anche se in misura convenzionale, non ché utili ai quali si applicano le disposizioni di cui agli art. 27-bis e 27-ter del DPR n. 600/73.

Nel quadro devono essere riportati anche i dati relativi agli utili corrisposti dalle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ) e soggetti alla ritenuta a titolo d’acconto.

Soggetti obbligati alla compilazione

Devono compilare il quadro SK:

  • Le società di capitali italiane che distribuiscono utili a soggetti non residenti;
  • Gli enti e società italiane che corrispondono dividendi a persone fisiche o giuridiche estere;
  • Gli intermediari finanziari che gestiscono distribuzioni a investitori non residenti.

I soggetti che hanno pagato utili in esenzione da ritenuta ovvero applicando un’aliquota di ritenuta o di imposta sostitutiva inferiore a quella istituzionalmente prevista, anche per effetto di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, di altri accordi internazionali, di leggi relative ad enti od organismi internazionali, nonché ai sensi degli articoli 27-bis e 27-ter del DPR n. 600/73, devono tenere a disposizione dell’Amministrazione finanziaria il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l’esistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle esenzioni o riduzioni di aliquota applicata. Nel caso in cui esista un modello concordato, tale modello, debitamente compilato, sostituisce la già menzionata documentazione.

Tabella di confronto differenze tra quadro SI e SK

Di seguito una tabella che riassume, schematicamente, le principali differenze tra i quadri SI e SK del Modello 770.

Conseguenze della non corretta compilazione

Le conseguenze della non corretta compilazione dei quadri SI e SK del modello 770 possono essere significative e includono.

Sanzioni amministrative

Sono previste sanzioni amministrative in caso di non corretta compilazione del modello 770. Schematicamente, possiamo individuare le seguenti:

  • Omessa presentazione: La sanzione è pari al 120% delle ritenute non versate, con un minimo di € 250.
  • Presentazione tardiva: Se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a € 25 (1/10 di € 250);
  • Dichiarazione infedele: La sanzione può variare da € 250 a € 2.000 per dichiarazioni inesatte.

Accertamenti e controlli

Se le ritenute sono state compensate in modo errato, il sostituto d’imposta potrebbe essere tenuto a restituire le somme indebitamente compensate, con conseguenti sanzioni e interessi. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate può avviare accertamenti per verificare la correttezza della dichiarazione, aumentando il rischio di ulteriori sanzioni e interessi.

L’Agenzia delle Entrate utilizza sistemi informatici per verificare automaticamente la coerenza e la completezza delle informazioni fornite nei quadri SI e SK. In caso di errori o incongruenze rilevate dai sistemi automatici, l’Agenzia delle Entrate può avviare controlli manuali più approfonditi. Questi controlli possono comportare richieste di documenti aggiuntivi o chiarimenti per verificare la correttezza delle informazioni dichiarate.

Tassazione utili corrisposti da soggetti IRES

Gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/07, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40%, se gli utili derivano da partecipazioni in soggetti residenti in Italia o da enti e società residenti in Paesi esteri a fiscalità ordinaria, ovvero da partecipazioni non quotate in società residenti in tali Paesi a fiscalità privilegiata per le quali siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c), comma 1 dell’articolo 87 TUIR. La percentuale si applica in relazione a partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale, nonché in relazione a partecipazioni (qualificate e non qualificate) detenute da imprenditori individuali e da società di persone (incluse le società semplici).

Gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/07 concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% (D.M. 2.04.2008), mentre gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/16, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14% (D.M. 26/05/17).

Il trattamento fiscale degli utili percepiti dal 1/01/18 dalle persone fisiche, conseguiti al di fuori dell’esercizio di una attività di impresa commerciale e derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate, è stato uniformato a quello previsto per le partecipazioni di natura non qualificata, prevedendo una omogenea tassazione a titolo di imposta nella misura del 26% (articolo 1, commi da 999 a 1006 Legge n. 205/17). Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2017, la cui distribuzione sia deliberata tra il 1/01/2018 ed il 31/12/2022 continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni. Il regime transitorio si applica anche agli utili distribuiti dal 1/01/2024, purché la relativa distribuzione sia stata approvata con delibera adottata entro il 31/12/22.

I dividendi percepiti da società di capitali non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95%; su tali dividendi non è applicata alcuna ritenuta.

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