Mercato libero luce-gas, novità in arrivo per confrontare meglio le offerte
Dal 1° luglio i clienti domestici di luce e gas potranno contare su una maggiore trasparenza e confrontabilità delle offerte dei venditori, sui quali ricadranno nuovi obblighi di informazione nei documenti contrattuali e sui rispettivi siti web, anche per le offerte in corso di validità a tale data. È quanto prevede la delibera Arera 156/2025 […] The post Mercato libero luce-gas, novità in arrivo per confrontare meglio le offerte first appeared on QualEnergia.it.

Dal 1° luglio i clienti domestici di luce e gas potranno contare su una maggiore trasparenza e confrontabilità delle offerte dei venditori, sui quali ricadranno nuovi obblighi di informazione nei documenti contrattuali e sui rispettivi siti web, anche per le offerte in corso di validità a tale data.
È quanto prevede la delibera Arera 156/2025 pubblicata l’8 aprile, in attuazione dell’art. 5, comma 1, del decreto legge Bollette 19/2025 in corso di esame alla Camera.
La norma, ricordiamo, stabilisce che l’Autorità debba definire “le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi e con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti al dettaglio […]” (corsivo e neretti nostri).
In particolare, evidenzia Arera in una nota, i contratti di fornitura, nelle condizioni tecnico-economiche, dovranno indicare in una singola sottosezione tutti i corrispettivi che riguardano la vendita dell’energia elettrica e del gas naturale, separandoli dai corrispettivi regolati concernenti la tariffa per l’uso della rete e dagli oneri generali di sistema, da riportare anch’essi in apposite sottosezioni.
Inoltre, nella pagina web delle offerte sui propri siti internet, i venditori dovranno pubblicare con adeguata evidenza per ciascuna delle offerte presenti: il codice offerta, le condizioni tecnico-economiche e la scheda sintetica che include, tra le altre cose, la stima della spesa annua.
Le novità si allineano alle voci della nuova bolletta che partirà dal 1° luglio 2025 con un frontespizio unificato, uno “scontrino dell’energia” per capire a colpo d’occhio consumi e prezzi e un box offerta, che ricorda le condizioni sottoscritte per verificarne l’applicazione.
È poi prevista una successiva consultazione per completare le disposizioni del dl Bollette, che “per la loro natura tecnica e organizzativa, impongono tempi di esecuzione non comprimibili e necessitano di un preventivo confronto con gli stakeholder”, si spiega.
Le misure iniziali in vigore da luglio
Più in dettaglio, si legge nella delibera, la sezione con le condizioni economiche offerte dovrà essere suddivisa in:
- una sottosezione con tutti i corrispettivi afferenti alla spesa per la vendita di energia elettrica e/o di gas naturale, espressi nel loro valore effettivo unitario oltre che in misura percentuale rispetto alla spesa annua di un cliente finale tipo;
- una sottosezione che riassume i costi che il cliente finale dovrà sostenere con riferimento alla spesa per la tariffa per l’uso della rete di energia elettrica e/o di gas naturale, espressi anche in misura percentuale rispetto alla spesa annua di un cliente finale tipo; ciò non si applica se il contratto di fornitura prevede un corrispettivo unico per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale;
- per i contratti elettrici, una sottosezione che evidenzia separatamente la componente tariffaria Asos, espressa in misura percentuale rispetto alla spesa annua di un cliente finale tipo, oltre alla seguente dicitura: “La componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici”.
La sezione con le condizioni economiche dovrà precisare che i dati forniti sono al netto delle imposte. Il venditore è tenuto anche a specificare le caratteristiche del cliente finale tipo in termini di consumo annuo, tipologia (domestico/non domestico) e, nel caso di fornitura di energia elettrica, di residenza anagrafica e potenza impegnata.
Le criticità del mercato libero
Finora il mercato libero di luce e gas ha incontrato diverse criticità, emerse nel monitoraggio Arera sui mercati retail dell’energia, aggiornato a gennaio 2025.
In sintesi: sempre più clienti accedono al mercato libero, ma sono poche le offerte più convenienti rispetto ai servizi di tutela. Inoltre, la scarsa conoscenza del Portale Offerte fa sì che la maggioranza degli utenti non abbia scelto il contratto più vantaggioso per le sue esigenze.
Per esempio, con riferimento al settore elettrico nel 2024, per il cliente-tipo domestico residente (consumo da 2.000 kWh e 3 kW di potenza), nel mercato libero erano disponibili in media solo sei offerte più convenienti della maggior tutela, lo 0,5% delle offerte totali a disposizione.
Anche nel 2024 si è poi confermata la tendenza che vede le offerte a prezzo variabile superare in numero quelle a prezzo fisso. Dal 2022, infatti, a seguito della maggiore volatilità dei prezzi all’ingrosso, molti venditori hanno preferito presentare offerte “dinamiche”, in grado di intercettare maggiormente il rischio in uno scenario, appunto, molto volatile.
La delibera su Acquirente Unico
Sempre l’8 aprile, l’Arera ha pubblicato un’altra delibera, la 155/2025, in attuazione del dl Bollette (art. 2), che approva le prime indicazioni ad Acquirente Unico per l’approvvigionamento a termine di elettricità.
In sostanza, Acquirente Unico può comprare energia elettrica all’ingrosso destinata ai clienti domestici vulnerabili nel servizio di maggior tutela “diversificando i propri strumenti di approvvigionamento fra prodotti a termine (inclusi contratti bilaterali fisici e contratti alle differenze a due vie come strumenti di copertura) e prodotti a pronti, tenendo conto dell’evoluzione attesa del fabbisogno per il servizio di maggior tutela e, successivamente, del servizio di tutela della vulnerabilità”.
Previsti alcuni paletti, ad esempio i citati contratti devono prvedere “la consegna in Italia e un prezzo non superiore alla quotazione dei prodotti a termine di analoga durata con consegna in Italia quotati sulle piattaforme operate da gestori esteri”.
Inoltre, l’Acquirente Unico deve informare preventivamente l’Autorità “sulle strategie di approvvigionamento che intende adottare”, mentre l’eventuale decisione “di effettuare approvvigionamenti a termine per quantitativi superiori al 70% del fabbisogno complessivo trimestrale” deve essere comunicata alla stessa Arera “entro la fine del secondo mese precedente a quello a cui sarà riferito tale approvvigionamento, ai fini delle relative valutazioni”.
- Delibera 155/2025 (pdf)
- Delibera 156/2025 (pdf)