Leasing, per provare il credito basta il contratto

È questo quanto deciso dalla Corte d’Appello di Brescia, Sezione I, con la recentissima sentenza del 21 marzo 2025, n. 286. La ragione affonda le radici nel seguente passaggio: “la prova del credito è essenzialmente rappresentata dal contratto di leasing, che è stato puntualmente prodotto fin dal monitorio. Infatti, per dimostrare il credito vantato la […] L'articolo Leasing, per provare il credito basta il contratto proviene da Iusletter.

Apr 4, 2025 - 17:05
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È questo quanto deciso dalla Corte d’Appello di Brescia, Sezione I, con la recentissima sentenza del 21 marzo 2025, n. 286.

La ragione affonda le radici nel seguente passaggio: “la prova del credito è essenzialmente rappresentata dal contratto di leasing, che è stato puntualmente prodotto fin dal monitorio. Infatti, per dimostrare il credito vantato la concedente non è tenuta a produrre in giudizio l’estratto conto del rapporto di leasing (Cassazione civile sez. I, 19/02/2018, n.3949: “In tema di contratto di leasing, in relazione ai crediti vantati per i canoni scaduti e rimasti insoluti, il concedente è tenuto soltanto ad allegare l’inadempimento dell’utilizzatore alle scadenze prefissate, restando onere di quest’ultimo dimostrare l’integrale pagamento delle somme dovute”)”.

E ciò, perfettamente in linea con il granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui “il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento” (cfr. Cass., SS. UU., 30-10-2001, n. 13533. Nello stesso senso: Cass., 11-04-2013, n. 8901; Trib. Messina, 06-02-2014, n. 271; Trib. Messina, n. 952/2014; Trib. Perugia, n. 879/2017; Trib.Agrigento, 23-02-2015, n. 352; Trib. Milano, 20-01-2017, n. 739; Trib. Palermo, Sez. III, 06.06.2018, n. 2755; eTrib. Napoli, 16-11-2018., n. 9964, quest’ultima in iusletter.com; Cass. 16-07-2019, n. 19039; Cass., 18-02-2020,n. 3996; Cass. 16-02-2022, n. 5128; e infine Trib. Napoli, 14-06-2022, n. 6003/2022).

Inevitabile, dunque, giungere alla conclusione che nelle azioni di recupero di un credito per canoni scaduti e non pagati generato dall’inadempimento dell’utilizzatore di un bene concesso in leasing, sarà sufficiente produrre il contratto e dedurre in giudizio, quale causa di impulso della propria azione, l’inadempimento del cliente.

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